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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 53/2020
Oggi 18 aprile 2025 ad ore 09:50 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Bruno e l'avv. Iacona
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Bruno precisa le conclusioni come da foglio depositato in atti. L'avv. Iacona precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott. Gabriele Gulletta sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
53/2020 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) - nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di C.F._2
( - rappresentati e difesi dall'avv. GIOVANNA Persona_1 C.F._3
BRUNO, elettivamente domiciliati in VIA SANTA BIBBIANA 20, PISA
contro
( ) rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi Controparte_1 C.F._4 dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in VIALE AFRICA 64, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. È fondata la domanda di risarcimento del danno proposta da e Parte_1
(nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_2 Per_1
nei confronti di , per le motivazioni di seguito esposte.
[...] Controparte_1
Parte attrice ha allegato (e provato) che in data 4 novembre 2017 si trovava Persona_1 all'interno della profumeria “Sephora” insieme ai propri genitori, odierni attori, allorché inciampando e cadendo a terra, trovandosi dinnanzi un cane di razza cocker, veniva da questo aggredito, riportando lesioni sulla fronte e graffi sul naso: gli attori agiscono pertanto in questa sede chiedendo, previo pagina 2 di 8 accertamento della relativa responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c., la condanna di , Controparte_1 nella qualità di proprietaria dell'animale, al risarcimento del danno subito dal minore.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione ad agire attesa l'omessa indicazione, da parte degli attori, di agire nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore – difetto procedurale sanato a seguito Persona_1 dell'adempimento, da parte degli attori, di quanto disposto dal giudice all'udienza del 13 novembre
2020; nel merito, ha chiesto rigettarsi la domanda, contestando la dinamica del sinistro per come rappresentata da parte attrice nelle proprie difese e deducendo la sussistenza del caso fortuito, nella specie costituito dall'omessa vigilanza da parte dei genitori;
in via subordinata, ha altresì chiesto accertarsi, la concorrente responsabilità di parte attrice nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno provocato da un animale è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre grava sul convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, non essendo infatti sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale: ciò perché la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario di un animale - o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso - per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. civ. 15895/2011).
Venendo al caso all'attenzione del Tribunale, deve preliminarmente osservarsi che è pacifico il comportamento dannoso dell'animale e, quindi, il fatto in sé dell'aggressione – parte convenuta, infatti, si è limitata a contestare la dinamica del sinistro, rilevando la sussistenza di un fattore esterno (nella specie, costituito dall'omessa vigilanza del minore) nella causazione del danno.
Peraltro, all'esito dell'istruttoria processuale deve ritenersi adeguatamente dimostrato, da parte attrice, sia l'evento dannoso come descritto in citazione, sia l'esistenza del rapporto eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo.
All' udienza del 23 settembre 2022, la testimone (non parente delle parti Testimone_1
e disinteressata all'esito del giudizio) ha dichiarato quanto segue: “[…] il 4 novembre 2017, non ricordo l'orario, ero di turno presso il negozio Sephora sito in via Etnea e mi trovavo vicino le casse allorché ho visto un bambino che è stato aggredito da un cane di colore scuro di razza cocker […]”
(cfr. pag. 1 del verbale di udienza del 23 settembre 2022).
pagina 3 di 8 All'udienza del 10 febbraio 2023, la testimone (non parente delle parti e Testimone_2 disinteressata all'esito del giudizio) ha riferito quanto segue: “[…] nel novembre 2017 lavoravo presso il negozio Sephora di via Etnea n. 151 in Catania e ricordo l'episodio avvenuto nel primo pomeriggio allorché un bambino fu aggredito da un cane […] mi trovavo alla cassa ed era presente una signora che teneva al guinzaglio un cane che doveva pagare. Subito dopo si avvicinò una coppia con un bambino piccolo che si fermarono alla mia sinistra a circa due metri di distanza dalla signora […]”; la teste, in particolare, ha dichiarato che il cane “[…] aggredì al volto il bambino e ciò dopo che il bambino fece un piccolo movimento in avanti senza però cadere a terra. Ricordo che era fermo accanto al padre. Il cane nell'occasione non abbaiò né ringhiò ma assalì direttamente il bambino senza una apparente ragione […]” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 10 febbraio 2023).
Inoltre, la testimone ha precisato che “[…] la signora teneva il cane al Testimone_2 guinzaglio ma in maniera morbida […] al momento del fatto la signora era appoggiata alla cassa mentre la coppia con il bambino si trovava dietro a circa due metri dalla cassa […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 10 febbraio 2023).
Le deposizioni delle testimoni e - quest'ultima escussa Testimone_1 Testimone_2
a prova diretta sia come teste di parte attrice che di parte convenuta - sono da ritenersi pienamente attendibili perché (a) rese da persone che assistettero personalmente ai fatti per cui è causa;
(b) collimanti con la documentazione in atti prodotta, atteso che la dinamica descritta corrobora pienamente le lesioni riportate dal minore (si veda, sul punto, il verbale di pronto soccorso prodotto sub
1 in allegato alla citazione); (c) concordanti tra loro e convergenti, infine, con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio in ordine a natura ed eziologia delle lesioni patite da Per_1
come si dirà nel prosieguo della sentenza.
[...]
Nessun ulteriore elemento di prova può invece evincersi dall'escussione del teste Tes_3
atteso che quest'ultimo, sebbene presente in negozio al momento dell'evento, non ha assistito
[...] all'aggressione; questi, infatti, ha dichiarato quanto segue: “[…] non sono in grado di rispondere perché dalla distanza a cui mi trovavo (tre o quattro metri) e data la presenza di qualche cliente davanti a me, non ho visto il cane aggredire il bambino. C'è stata una piccola baruffa e un po' di confusione;
ho sentito il bambino piangere ed ho visto che il signore che aveva posato la cesta lo prendeva in braccio e portava dietro il bancone della cassa, non so il perché. Non so se il cane abbia
“mollato la presa” del bambino perché non l'ho visto aggredire il bambino stesso […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 23 aprile 2024).
Deve inoltre ragionevolmente escludersi la sussistenza, nel caso di specie, del caso fortuito, inteso come fattore esterno imprevedibile, inevitabile ed eccezionale nella causazione del danno.
pagina 4 di 8 Alla luce del compendio probatorio in atti deve escludersi che l'evento sia imputabile, in via esclusiva, alla dedotta - e non provata - omessa vigilanza del minore da parte dei genitori.
Sul punto, in particolare, la teste ha precisato che “[…] il bambino era Testimone_1 fermo con la mamma vicino le casse e che accanto a lui c'era questo cane il quale senza apparente ragione lo ha aggredito con le zampe provocandogli un graffio sulla fronte […]” (cfr. pag. 1 del verbale di udienza del 23 settembre 2022); tale circostanza è stata altresì confermata dall'altra teste la quale ha precisato che il bambino: “[…] era fermo accanto al padre […] non Testimone_2
correva […]” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 10 febbraio 2023).
I testimoni escussi hanno pertanto confermato che il minore si trovava nelle immediate vicinanze dei genitori e, quindi, sotto la loro sfera di controllo.
A ciò deve aggiungersi che, in via generale, l'obbligo di vigilanza che grava sui genitori deve essere rapportato alle circostanze di tempo, luogo, ambiente, pericolo: nella specie, non poteva dirsi prevedibile, da parte dei genitori, il comportamento repentino ed aggressivo dell'animale, considerato che lo stesso – tenuto al guinzaglio dalla proprietaria - si trovava all'interno di un esercizio commerciale e, quindi, in un luogo che presuppone, di per sé, la presenza di numerose persone.
Per tutto quanto sinora esposto, deve altresì escludersi che parte convenuta abbia offerto prova sufficientemente persuasiva della concorrente colpa di e Parte_1 Parte_2
nella causazione del danno.
Come anzidetto, infatti, la rilevanza del caso fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale: nella specie, considerate le concrete modalità di causazione del danno, non è possibile ricondurre ad un elemento esterno - anziché all'animale che ne è stata l'unica fonte immediata - il danno concretamente verificatosi.
Peraltro, il perito d'ufficio nominato dal Tribunale ha accertato che, a seguito del comportamento dell'animale, riportò una “ferita lacerocontusa frontale“; tali esiti Persona_1
devono considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica dell'incidente come provata nel corso del giudizio;
in particolare, il perito ha affermato quanto segue: “[…] è da ritenere che l'accaduto, per come riferito dal periziando e per come rilevato dagli atti di causa, è in linea congrua con un meccanismo traumatico atto a giustificare la plausibilità della lesività lamentata […]” (cfr. pag. 8 della consulenza tecnica d'ufficio).
Si procede ora alla quantificazione del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d.
pagina 5 di 8 aestimatio, cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale. Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio, integrando gli stessi una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (tra le tante, Cass. 11781/2002).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, del resto, nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema, tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. Il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme rivalutate anno per anno viene fatto non con riferimento all'anno legale (dal 1° gennaio al pagina 6 di 8 31 dicembre), ma con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito e fino alla data della liquidazione.
Ciò premesso in diritto, osserva il Tribunale che, quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, il perito d'ufficio, con considerazioni analiticamente Persona_1 motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha formulato la seguente diagnosi: “[…] esiti cicatriziali al volto con residuale pregiudizio estetico complessivo di grado lieve […]” - il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 3 % (cfr. pagg.
7 ss. della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno biologico permanente in 5.849,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 75% per giorni dieci in € 862,50;
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori venti giorni in € 1.150,00. il tutto, per complessivi € 7.861,50 cui si aggiungono € 838,00 per spese mediche per un totale di €
8.699,50; l'ammontare così ottenuto deve essere de-valutato dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (13 febbraio 2025) alla data del sinistro (4 novembre 2017), per conseguenti €
7.243,55; su tale ultima somma devono essere calcolati rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente decisione, per complessivi €
9.564,15.
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
(nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di ,
[...] Persona_1 deve condannarsi , ai sensi dell'art. 2052 c.c., al risarcimento del danno sofferto dal Controparte_1
minore per i fatti sopra descritti, che si liquida nella somma di € 9.564,15, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
2. Le spese di lite e di negoziazione assistita seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna al risarcimento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
(nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di
[...] Per_1
, del danno meglio descritto in parte motiva, che si liquida in € 9.564,15, oltre
[...]
interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna al rimborso, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
(nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di
[...] Per_1
, delle spese di lite che si liquidano in € 272,00 per anticipazioni e € 5.959,00 per
[...]
compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
3. pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 18 aprile 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 53/2020
Oggi 18 aprile 2025 ad ore 09:50 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Bruno e l'avv. Iacona
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Bruno precisa le conclusioni come da foglio depositato in atti. L'avv. Iacona precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott. Gabriele Gulletta sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
53/2020 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) - nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di C.F._2
( - rappresentati e difesi dall'avv. GIOVANNA Persona_1 C.F._3
BRUNO, elettivamente domiciliati in VIA SANTA BIBBIANA 20, PISA
contro
( ) rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi Controparte_1 C.F._4 dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in VIALE AFRICA 64, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. È fondata la domanda di risarcimento del danno proposta da e Parte_1
(nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_2 Per_1
nei confronti di , per le motivazioni di seguito esposte.
[...] Controparte_1
Parte attrice ha allegato (e provato) che in data 4 novembre 2017 si trovava Persona_1 all'interno della profumeria “Sephora” insieme ai propri genitori, odierni attori, allorché inciampando e cadendo a terra, trovandosi dinnanzi un cane di razza cocker, veniva da questo aggredito, riportando lesioni sulla fronte e graffi sul naso: gli attori agiscono pertanto in questa sede chiedendo, previo pagina 2 di 8 accertamento della relativa responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c., la condanna di , Controparte_1 nella qualità di proprietaria dell'animale, al risarcimento del danno subito dal minore.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione ad agire attesa l'omessa indicazione, da parte degli attori, di agire nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore – difetto procedurale sanato a seguito Persona_1 dell'adempimento, da parte degli attori, di quanto disposto dal giudice all'udienza del 13 novembre
2020; nel merito, ha chiesto rigettarsi la domanda, contestando la dinamica del sinistro per come rappresentata da parte attrice nelle proprie difese e deducendo la sussistenza del caso fortuito, nella specie costituito dall'omessa vigilanza da parte dei genitori;
in via subordinata, ha altresì chiesto accertarsi, la concorrente responsabilità di parte attrice nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno provocato da un animale è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre grava sul convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, non essendo infatti sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale: ciò perché la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario di un animale - o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso - per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. civ. 15895/2011).
Venendo al caso all'attenzione del Tribunale, deve preliminarmente osservarsi che è pacifico il comportamento dannoso dell'animale e, quindi, il fatto in sé dell'aggressione – parte convenuta, infatti, si è limitata a contestare la dinamica del sinistro, rilevando la sussistenza di un fattore esterno (nella specie, costituito dall'omessa vigilanza del minore) nella causazione del danno.
Peraltro, all'esito dell'istruttoria processuale deve ritenersi adeguatamente dimostrato, da parte attrice, sia l'evento dannoso come descritto in citazione, sia l'esistenza del rapporto eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo.
All' udienza del 23 settembre 2022, la testimone (non parente delle parti Testimone_1
e disinteressata all'esito del giudizio) ha dichiarato quanto segue: “[…] il 4 novembre 2017, non ricordo l'orario, ero di turno presso il negozio Sephora sito in via Etnea e mi trovavo vicino le casse allorché ho visto un bambino che è stato aggredito da un cane di colore scuro di razza cocker […]”
(cfr. pag. 1 del verbale di udienza del 23 settembre 2022).
pagina 3 di 8 All'udienza del 10 febbraio 2023, la testimone (non parente delle parti e Testimone_2 disinteressata all'esito del giudizio) ha riferito quanto segue: “[…] nel novembre 2017 lavoravo presso il negozio Sephora di via Etnea n. 151 in Catania e ricordo l'episodio avvenuto nel primo pomeriggio allorché un bambino fu aggredito da un cane […] mi trovavo alla cassa ed era presente una signora che teneva al guinzaglio un cane che doveva pagare. Subito dopo si avvicinò una coppia con un bambino piccolo che si fermarono alla mia sinistra a circa due metri di distanza dalla signora […]”; la teste, in particolare, ha dichiarato che il cane “[…] aggredì al volto il bambino e ciò dopo che il bambino fece un piccolo movimento in avanti senza però cadere a terra. Ricordo che era fermo accanto al padre. Il cane nell'occasione non abbaiò né ringhiò ma assalì direttamente il bambino senza una apparente ragione […]” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 10 febbraio 2023).
Inoltre, la testimone ha precisato che “[…] la signora teneva il cane al Testimone_2 guinzaglio ma in maniera morbida […] al momento del fatto la signora era appoggiata alla cassa mentre la coppia con il bambino si trovava dietro a circa due metri dalla cassa […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 10 febbraio 2023).
Le deposizioni delle testimoni e - quest'ultima escussa Testimone_1 Testimone_2
a prova diretta sia come teste di parte attrice che di parte convenuta - sono da ritenersi pienamente attendibili perché (a) rese da persone che assistettero personalmente ai fatti per cui è causa;
(b) collimanti con la documentazione in atti prodotta, atteso che la dinamica descritta corrobora pienamente le lesioni riportate dal minore (si veda, sul punto, il verbale di pronto soccorso prodotto sub
1 in allegato alla citazione); (c) concordanti tra loro e convergenti, infine, con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio in ordine a natura ed eziologia delle lesioni patite da Per_1
come si dirà nel prosieguo della sentenza.
[...]
Nessun ulteriore elemento di prova può invece evincersi dall'escussione del teste Tes_3
atteso che quest'ultimo, sebbene presente in negozio al momento dell'evento, non ha assistito
[...] all'aggressione; questi, infatti, ha dichiarato quanto segue: “[…] non sono in grado di rispondere perché dalla distanza a cui mi trovavo (tre o quattro metri) e data la presenza di qualche cliente davanti a me, non ho visto il cane aggredire il bambino. C'è stata una piccola baruffa e un po' di confusione;
ho sentito il bambino piangere ed ho visto che il signore che aveva posato la cesta lo prendeva in braccio e portava dietro il bancone della cassa, non so il perché. Non so se il cane abbia
“mollato la presa” del bambino perché non l'ho visto aggredire il bambino stesso […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 23 aprile 2024).
Deve inoltre ragionevolmente escludersi la sussistenza, nel caso di specie, del caso fortuito, inteso come fattore esterno imprevedibile, inevitabile ed eccezionale nella causazione del danno.
pagina 4 di 8 Alla luce del compendio probatorio in atti deve escludersi che l'evento sia imputabile, in via esclusiva, alla dedotta - e non provata - omessa vigilanza del minore da parte dei genitori.
Sul punto, in particolare, la teste ha precisato che “[…] il bambino era Testimone_1 fermo con la mamma vicino le casse e che accanto a lui c'era questo cane il quale senza apparente ragione lo ha aggredito con le zampe provocandogli un graffio sulla fronte […]” (cfr. pag. 1 del verbale di udienza del 23 settembre 2022); tale circostanza è stata altresì confermata dall'altra teste la quale ha precisato che il bambino: “[…] era fermo accanto al padre […] non Testimone_2
correva […]” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 10 febbraio 2023).
I testimoni escussi hanno pertanto confermato che il minore si trovava nelle immediate vicinanze dei genitori e, quindi, sotto la loro sfera di controllo.
A ciò deve aggiungersi che, in via generale, l'obbligo di vigilanza che grava sui genitori deve essere rapportato alle circostanze di tempo, luogo, ambiente, pericolo: nella specie, non poteva dirsi prevedibile, da parte dei genitori, il comportamento repentino ed aggressivo dell'animale, considerato che lo stesso – tenuto al guinzaglio dalla proprietaria - si trovava all'interno di un esercizio commerciale e, quindi, in un luogo che presuppone, di per sé, la presenza di numerose persone.
Per tutto quanto sinora esposto, deve altresì escludersi che parte convenuta abbia offerto prova sufficientemente persuasiva della concorrente colpa di e Parte_1 Parte_2
nella causazione del danno.
Come anzidetto, infatti, la rilevanza del caso fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale: nella specie, considerate le concrete modalità di causazione del danno, non è possibile ricondurre ad un elemento esterno - anziché all'animale che ne è stata l'unica fonte immediata - il danno concretamente verificatosi.
Peraltro, il perito d'ufficio nominato dal Tribunale ha accertato che, a seguito del comportamento dell'animale, riportò una “ferita lacerocontusa frontale“; tali esiti Persona_1
devono considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica dell'incidente come provata nel corso del giudizio;
in particolare, il perito ha affermato quanto segue: “[…] è da ritenere che l'accaduto, per come riferito dal periziando e per come rilevato dagli atti di causa, è in linea congrua con un meccanismo traumatico atto a giustificare la plausibilità della lesività lamentata […]” (cfr. pag. 8 della consulenza tecnica d'ufficio).
Si procede ora alla quantificazione del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d.
pagina 5 di 8 aestimatio, cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale. Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio, integrando gli stessi una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (tra le tante, Cass. 11781/2002).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, del resto, nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema, tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. Il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme rivalutate anno per anno viene fatto non con riferimento all'anno legale (dal 1° gennaio al pagina 6 di 8 31 dicembre), ma con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito e fino alla data della liquidazione.
Ciò premesso in diritto, osserva il Tribunale che, quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, il perito d'ufficio, con considerazioni analiticamente Persona_1 motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha formulato la seguente diagnosi: “[…] esiti cicatriziali al volto con residuale pregiudizio estetico complessivo di grado lieve […]” - il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 3 % (cfr. pagg.
7 ss. della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno biologico permanente in 5.849,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 75% per giorni dieci in € 862,50;
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori venti giorni in € 1.150,00. il tutto, per complessivi € 7.861,50 cui si aggiungono € 838,00 per spese mediche per un totale di €
8.699,50; l'ammontare così ottenuto deve essere de-valutato dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (13 febbraio 2025) alla data del sinistro (4 novembre 2017), per conseguenti €
7.243,55; su tale ultima somma devono essere calcolati rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente decisione, per complessivi €
9.564,15.
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
(nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di ,
[...] Persona_1 deve condannarsi , ai sensi dell'art. 2052 c.c., al risarcimento del danno sofferto dal Controparte_1
minore per i fatti sopra descritti, che si liquida nella somma di € 9.564,15, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
2. Le spese di lite e di negoziazione assistita seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna al risarcimento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
(nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di
[...] Per_1
, del danno meglio descritto in parte motiva, che si liquida in € 9.564,15, oltre
[...]
interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna al rimborso, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
(nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di
[...] Per_1
, delle spese di lite che si liquidano in € 272,00 per anticipazioni e € 5.959,00 per
[...]
compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
3. pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 18 aprile 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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