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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/06/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Specializzata in materia di Impresa in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott. Giovanna Nozzetti Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5078 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Igor Germanà (pec. C.F._1
giusta procura depositata in copia nel fascicolo informatico Email_1
ATTRICE
E
(P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Pollicino (pec. Email_2
CONVENUTA
avente ad oggetto: restituzione finanziamento ex socio conclusioni: come nelle note scritte rispettivamente depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 gennaio 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio proposto innanzi al Tribunale di Messina nell'ottobre 2020, Parte_2
- premettendo di avere costituito, con atto pubblico del 03.05.2017, la società
[...] [...]
congiuntamente a di aver acquisito la quota pari al 33,33% del CP_1 Controparte_2
capitale e di aver altresì versato, a titolo di finanziamento, la somma di euro 38.000,00, come ben risultava dall'allegato bilancio di esercizio al 31.12.2017, e rappresentando di avere r.g. n. 5078/2022
successivamente ceduto l'intera partecipazione a con atto pubblico Controparte_3
del 15.06.2018 e di non aver mai ricevuto la restituzione del prestito – chiese emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti della società per l'importo di euro 38.000,00 oltre interessi al tasso legale dal 31.12.2017.
Accolta la domanda con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1350/2020, la società ingiunta propose opposizione, contestando la sussistenza del credito sul rilievo che la ricorrente nulla avesse dedotto circa l'assenza dei presupposti per l'operatività della postergazione ai sensi dell'art. 2467 c.c. ed evidenziando di aver corrisposto a n.q di procuratore speciale della Parte_3
controparte, dapprima – a far data dal 15 giugno 2018 – la somma di € 35.000,00 relativa alla vendita della quota pari al 50% del lido “ sito in Venetico (ME) via Lungomare, come Parte_4
risultava dalla dichiarazione rilasciata dal il 10.7.2020, e successivamente – con scrittura CP_2
privata del luglio 2020 - la somma di euro 8.000,00 mediante quattro assegni di conto corrente per
l'acquisto delle quote della predetta ricevendo quietanza liberatoria anche in relazione CP_1
alla eventuale e futura vendita del Lido, oggi denominato . Parte_5
Costituendosi in giudizio, evidenziò che le scritture prodotte dall'opponente erano Parte_2
mendaci, perché predisposte in modo strumentale, e recavano causali all'evidenza inverosimili, atteso che, come documentato dal rogito in Notar del 15.6.2018, ella aveva già ricevuto in Per_1
quella sede, dall'acquirente la somma di € 3.333,00, quale corrispettivo della Controparte_3
cessione della quota pari al 33% (e non al 50%) del capitale sociale;
non v'era alcuna prova dell'effettivo versamento delle predette somme al e del relativo incasso da parte di CP_2
quest'ultimo quale proprio procuratore.
Contestando, inoltre, l'eccepita inesigibilità del credito, osservò che – avendo venduto il Lido precedentemente acquistato e avendo recuperato liquidità - la società ben avrebbe potuto onorare il proprio debito, invece di eliminarlo surrettiziamente dalle poste contabili del bilancio dell'esercizio 2019.
Concluse quindi per il rigetto dell'opposizione.
A seguito della sentenza n. 284 del 15.2.2022, con cui il Tribunale di Messina declinò la propria competenza funzionale in favore del “Tribunale delle Imprese di Palermo” e revocò il decreto ingiuntivo, riassunse il giudizio innanzi a questa Sezione specializzata col ricorso Parte_2
depositato l'11.4.2022, chiedendo condannarsi la società convenuta al pagamento di euro
38.000,00, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria ritenuti conformi a giustizia.
2 r.g. n. 5078/2022
La convenuta, costituendosi, eccepì preliminarmente l'irritualità e la nullità del ricorso per riassunzione, sull'assunto che la controparte avesse inteso azionare il decreto ingiuntivo ormai revocato, e nel merito, modificando in parte le proprie precedenti difese, contestò la qualificazione dell'apporto economico della socia in termini di “finanziamento”, sostenendo che la società non versava in alcun stato di dissesto finanziario, tale da richiedere degli asseriti finanziamenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati per lo svolgimento delle proprie attività, ed invocando comunque le quietanze liberatorie rilasciate dal fratello, per conto della ricorrente. Parte_3
Assegnato il triplo termine per l'integrazione delle difese e richieste istruttorie, la causa – istruita esclusivamente mediante le rispettive produzioni documentali – è stata posta in decisione con l'ordinanza del 19.3.2025.
***
Esposti i fatti di causa, ragioni di priorità logico - giuridica impongono di dar conto dell'infondatezza dell'eccezione di irritualità e conseguente nullità del ricorso per riassunzione formulata dalla convenuta in ragione della pronuncia del Tribunale di Messina che, dichiarando la propria incompetenza a conoscere della controversia avente ad oggetto “rapporti societari” di cui all'art. 3 co. 2 lett. a) D. Lgs. 168/2003, ha revocato il decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto dalla Parte_2
E' evidente che il decreto ingiuntivo sia stato revocato a motivo della competenza funzionale del c.d. Tribunale delle Imprese, e non perché il credito non fosse sufficientemente certo e provato.
Per cui, a seguito della riassunzione è compito di questo Tribunale accertare, all'esito di un ordinario giudizio di cognizione, la pretesa vantata dalla parte ricorrente in sede monitoria.
E' noto che ''la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara
l'incompetenza territoriale … contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio'' (Cass. 1121/2022).
Sempre in linea preliminare va riconosciuta all'odierna attrice la legittimazione ad agire per la restituzione dell'asserito finanziamento erogato alla convenuta durante il rapporto sociale, nonostante ella abbia ceduto ad un terzo la propria quota sin dall'anno 2018, in quanto ''nel caso in cui siano stati effettuati versamenti a titolo di finanziamento soci, la cessione della partecipazione del socio non comporta l'automatica cessione del credito del socio finanziatore al rimborso del finanziamento.
3 r.g. n. 5078/2022
Identicamente, non si ha un'automatica cessione del credito al rimborso del versamento quando il socio cedente abbia effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale in vista di un aumento di capitale che la società poi non abbia deliberato''. (Cass. 16049/2015).
Ed invero, costituisce principio di diritto comune che alla cessione di una partecipazione societaria, se non disposto chiaramente dalle parti, non consegue quale naturale negotii il trasferimento ad opera del socio cedente dei crediti da questi vantati nei confronti della società, terza estranea al contratto, in quanto aventi fonte in un rapporto connesso ma distinto da quello sociale e quindi estraneo al novero dei diritti patrimoniali inerenti la partecipazione (Trib. Milano Sez. Specializzata
Imprese n. 6042 del 9.7.2021).
Ai fini della legitimatio ad causam (così come per l'eventuale applicazione dell'art. 2467 c.c., di cui si dirà più avanti) è dunque necessario e sufficiente che il finanziamento provenga da un soggetto avente la qualifica di socio nel momento in cui il finanziamento venne erogato, essendo irrilevante la successiva perdita di tale qualità.
Assodate, dunque, l'ammissibilità della domanda e la legittimazione di parte attrice, occorre accertare nel merito la fondatezza o meno della pretesa creditoria, verificando innanzitutto se l'apporto di cui l'attrice chiede la restituzione avesse effettivamente natura di finanziamento.
Erogazioni di denaro possono, infatti, essere effettuate dai soci con l'intento di finanziare la società oppure di rafforzarne in modo permanente la struttura patrimoniale e finanziaria, senza procedere ad un aumento del capitale sociale. Nel primo caso, in capo alla società sorge l'obbligo di restituzione, con o senza interessi;
nel secondo caso, si tratta di conferimenti “atipici”, che incrementano il patrimonio netto della società senza determinare una variazione del capitale sociale nominale;
essi danno luogo a crediti esigibili solo al momento dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo di liquidazione.
Non è rilevante, ai fini della qualificazione delle erogazioni dei soci come finanziamenti, che esista una pattuizione di interessi, potendo essere tali finanziamenti sia fruttiferi (al tasso che le parti abbiano pattiziamente inteso applicare) che infruttiferi;
e neppure sono decisive le denominazioni utilizzate dai soci al momento del versamento (quali ad esempio: “ soci conto anticipi”, “soci conto finanziamento”, “soci conto finanziamenti infruttiferi”, oppure sul concetto di conferimento: “versamenti in conto capitale”,” versamenti in conto futuro aumento capitale”, etc.). Ciò che rileva al fine di qualificare il versamento dei soci è la finalità sostanziale dell'operazione e le sue modalità; i finanziamenti costituiscono per la società debiti e come tali vanno iscritti
4 r.g. n. 5078/2022
nel passivo dello stato patrimoniale, mentre per i soci eroganti essi rappresentano crediti di identico ammontare.
Ebbene, non esistendo accordo scritto o delibera assembleare che abbia disciplinato tale apporto,
l'attrice ha invocato, a dimostrazione della propria pretesa, il bilancio dell'esercizio al 31.12.2017 in cui risulta iscritto, nello stato patrimoniale passivo, alla voce 4905 “debiti verso soci per finanziamenti” l'importo di € 38.000,00 con la dicitura “socio Martavuzoca A. C/Finanziam.
”. Ha inoltre sostenuto che tale apporto, in fase di start up della società, fosse destinato - al CP_4
pari di quello ammontante ad € 40.000,00 effettuato dall'altra socia e pure iscritto in bilancio – a finanziare la società con l'intento di concretizzare l'acquisto di un lido balneare, investimento poi effettivamente realizzato.
Ora, come condivisibilmente affermato dai giudici di legittimità, in mancanza di alcuna prescrizione – nell'art. 2467 c.c. o in altra norma – circa un requisito di forma per detti finanziamenti, per la qualificazione della natura di una erogazione di denaro dal socio alla società occorre applicare i criteri generali valevoli per il diritto societario. E quindi è necessario considerare che il criterio principale di qualificazione di una destinazione da parte della società di una somma di denaro, comunque ricevuta nel corso dell'esercizio, è data dall'esame delle risultanze del relativo bilancio.
Invero il bilancio di esercizio è proprio il documento contabile fondamentale che la società è obbligata a redigere per dar conto dell'attività svolta nel relativo esercizio sociale;
e gli amministratori, nel redigere il bilancio, si assumono la responsabilità della qualificazione che attribuiscono alle relative poste. Dunque, può affermarsi che il bilancio, stante il rilievo anche pubblicistico che assume con la pubblicazione nel registro delle imprese, è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un'entrata patrimoniale per la società. Invero la mancanza dei verbali assembleari di finanziamento non può essere considerata dirimente, posto che la rilevanza del relativo vizio è prevalentemente endosocietaria, ovvero riguarda in prima battuta i rapporti tra soci e società … e che in ogni caso l'invalidità, comunque declinata della deliberazione assembleare autorizzativa del finanziamento, è sanata dall'avvenuta approvazione - da parte dei medesimi soci - del bilancio che di tale finanziamento tenga conto (Cass. 6104/2019).
È peraltro principio consolidato che il bilancio di una società di capitali, regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice di merito (Cass. 27330/2024; 3190/2016; Cass. 6547/2013).
5 r.g. n. 5078/2022
Ebbene, la convenuta non ha fornito alcuna spiegazione alternativa di tale appostazione contabile nè ha contrastato l'affermazione della ricorrente secondo cui tale voce sarebbe poi scomparsa nei bilanci successivi e si è limitata a contestare l'avversa pretesa creditoria con deduzioni generiche e contraddittorie.
Da un lato, infatti, essa ne ha eccepito l'inesigibilità, invocando la postergazione di cui all'art. 2467
c.c., con ciò riconoscendone implicitamente la natura di finanziamento;
dall'altro ne ha eccepito l'intervenuta estinzione mediante dazioni di danaro quietanzate da per conto Parte_3
dell'attrice.
In ordine al primo aspetto deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 2467 c.c., soltanto i finanziamenti effettuati dal socio in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento sono postergati ai creditori estranei alla società nella restituzione di quanto erogato;
per cui, la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del "finanziamento" in presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, ove sussistente sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
Integrando essa una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del "finanziamento", sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma, in caso di azione giudiziale di restituzione proposta dal socio, il giudice del merito è chiamato a verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467 c.c., comma 2, sussista, oltre che al momento della concessione del "finanziamento", altresì al momento della decisione. Un eventuale miglioramento dell'equilibrio economico – patrimoniale della società determina infatti l'inapplicabilità della regola della postergazione, facendo venir meno le ragioni di protezione dei creditori dal rischio di mancata soddisfazione del proprio credito.
L'onere della prova dell'esistenza e della persistenza della causa di inesigibilità del credito da restituzione del finanziamento vantato dal socio grava sulla società debitrice, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto del socio finanziatore e, costituendo un'eccezione in senso lato, è rilevabile anche dal giudice d'ufficio purchè la situazione predetta risulti provata ex actis (Cass.
12994/2019; Cass. ord. 30725/2023).
6 r.g. n. 5078/2022
Detto onere è rimasto, tuttavia, irrimediabilmente insoddisfatto, avendo anzi la convenuta asserito che, al momento in cui sarebbe avvenuta l'erogazione per cui è causa, la società non versava in alcuno stato di dissesto finanziario, tale da richiedere il conferimento degli asseriti finanziamenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati per lo svolgimento delle proprie attività (così a pag. 4 della comparsa di risposta), e nulla avendo comunque dimostrato circa la situazione economico – finanziaria esistente al momento in cui l'attrice chiese il rimborso del proprio apporto o all'attualità.
Deve, infine escludersi che la scrittura privata del luglio 2020 e la dichiarazione del 15.06.2020, sottoscritte da in proprio e nella qualità di procuratore speciale della sig.ra Parte_3
e prodotte a supporto dell'asserita estinzione del debito, costituiscano prove a ciò Parte_1
idonee. In primo luogo, infatti, entrambe fanno riferimento alla cessione di quote societarie e alla vendita della quota pari al 50% del lido “ , dunque ad una vicenda (in sé poco chiara e Parte_4
comunque) estranea al finanziamento dedotto in giudizio;
peraltro, l'attrice aveva già ricevuto dall'acquirente della propria quota il corrispettivo pattuito, come documentato dal rogito.
Inoltre, la procura speciale dell'1.9.2017 conferiva a esclusivamente facoltà Parte_3
connesse all'operazione di cessione delle quote poi perfezionata il 15.6.2018, mentre la scrittura privata e la dichiarazione contenenti le quietanze liberatorie risultano predisposte a distanza di due anni dall'uscita della dalla e non sono supportate da alcuna prova dei Parte_2 CP_1
dedotti trasferimenti di danaro, prova che la convenuta avrebbe dovuto e potuto facilmente approntare a fronte delle vigorose contestazioni della controparte.
A tal ultimo riguardo è appena il caso di rammentare che la quietanza, quale atto unilaterale recettizio contenente la confessione stragiudiziale del pagamento di una somma determinata, fa piena prova dell'avvenuto pagamento soltanto ove proveniente dalla parte o dal suo rappresentante, né potrebbe la convenuta sostenere di aver fatto affidamento sull'apparenza dei poteri rappresentativi del dichiarante, avendo avuto piena conoscenza del contenuto della procura speciale dell'1.9.2017 in favore del . CP_2
Non essendo dunque dimostrata la restituzione del finanziamento, l'obbligazione non può ritenersi estinta e la società debitrice va condannata al pagamento della somma di € 38.000,00 oltre interessi al saggio legale (art. 1284 co. 1 c.c.) decorrenti dal deposito della domanda monitoria, essendo pacifica la natura infruttifera del prestito.
7 r.g. n. 5078/2022
Non spetta invece la chiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta, soggetto al principio nominalistico, nulla avendo l'attrice dedotto circa il maggior danno di cui all'art. 1224 ultimo comma c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri fissati dal DM 55/2014, applicando per le prime due fasi i valori medi di cui alla tabella n. 2 DM
147/2022 (scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e riducendo del 40% i compensi tabellari relativi alle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, stante la natura documentale del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
provvedendo sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti della Società in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1
tempore, con il ricorso in riassunzione depositato l'11.4.2022, così decide: condanna a pagare all'attrice la somma di euro 38.000,00, oltre interessi legali (art. CP_1
1284 co. 4 c.c.) dal 4.10.2020 sino all'effettivo pagamento;
condanna, inoltre, la società convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi € 6.793,00, di cui € 5.730,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa del
Tribunale di Palermo il 13 giugno 2025
Il Giudice est. La Presidente
Giovanna Nozzetti Daniela Galazzi
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