Ordinanza cautelare 31 maggio 2018
Ordinanza collegiale 10 febbraio 2022
Sentenza 5 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 10/02/2022, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2022
N. 00235/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00503/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 503 del 2018, proposto da
- PA IZ, US IZ, SS DO, PA IZ, ME AN, AL OF, UC EP, EL BL, AL CO, TO UC, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Tafuro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- IN PE e LO CI, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierfrancesco Pulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Pietro Vernotico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale di deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 29.3.2018, di approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI 2018;
- della determina n. 465/2017, relativamente ai riflessi che la stessa ha ai fini del presente procedimento;
- del regolamento approvato con delibera n. 13 del 9.9.2014, per la parte in cui è stato applicato nella redazione del piano finanziario e prevede norme difformi dal dettato legislativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Pietro Vernotico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. P. Pulli, per i ricorrenti PE e CI, e avv. F. Faggiano, in sostituzione dell'avv. G. Massari, per la P.A.;
Rilevato che, con atto depositato in data 29 gennaio 2022, è stato comunicato il decesso del ricorrente IZ US, con contestuale produzione del relativo certificato di morte;
Ritenuto che, ciò detto, sussistano i presupposti di legge per dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, dà atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. proc. amm., a far tempo dalla data in cui è stata resa la relativa dichiarazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO