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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 12 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2786/2022 R.G. e vertente
fra
, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Anna Santarsiero ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Potenza alla Via Isca del Pioppo n. 67, giusta,
mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia giusta procura per notaio in atti;
Per_1
- RESISTENTE -
Oggetto: invalidità 100%.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 2.11.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento di una invalidità
non inferiore al 100%.
Si costituiva nei termini l' contestando le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto CP_1
del ricorso.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti/integrazioni della C.T.U. della fase per
ATP, già conferita alla d.SS . Per_2
All'odierna udienza la causa, con modalità scritta, sulle note sostitutive delle udienze depositate dal ricorrente, è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e deposito nel fascicolo.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la convocazione a chiarimenti/integrazioni del ctu d.SS . Per_2
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre non siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontrando una invalidità pari al 75%, confermando la precedente valutazione medico-legale anche alla luce della ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente che, sostanzialmente, non modifica in alcun modo lo status sanitario.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili attesa la valida documentazione presentata dalla ricorrente.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni altra Parte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Potenza, 12 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla