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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 21/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 1096/2024, in materia di separazione giudiziale e divorzio, promosso da:
C.F. ), con l'Avv. GROSSO GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
C.F. , CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso in data 13 maggio 2024 parte ricorrente domandava la separazione dal resistente, oltre ad un assegno di mantenimento a proprio favore, nonché poi il divorzio;
parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con controparte in data 24/04/1994 in Tortona, che dall'unione nasceva nel 1995 la figlia maggiorenne e autosufficiente che i coniugi non convivevano Per_1
1 più da ormai otto anni. Parte resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Parte ricorrente discuteva la causa richiamando gli atti introduttivi e quindi chiedendo la pronuncia in ordine allo status ed un assegno di mantenimento pari ad euro 400 mensili, con ordine diretto di pagamento al datore di lavoro (domanda oggi inammissibile a seguito delle recenti modifiche normative).
In data 6 novembre 2024 veniva pronunciata sentenza in ordine allo status (separazione).
Rispetto alla domanda di assegno di mantenimento, parte ricorrente non svolgeva richieste istruttorie e semplicemente deduceva che parte resistente lavorasse in una certa fabbrica, indicando l'ammontare dello stipendio. Tale deduzione veniva approfondita con istruttoria anche ufficiosa, considerato che si tratta di importo chiesto in via assistenziale nonché il tenore dell'art. 473 bis. 2 co. 2 c.p.c. (sul punto la relazione illustrativa “Il secondo comma della norma specificamente prevede poi che con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione
e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.
La norma deve ritenersi applicabile a tutti i provvedimenti che dispongono contributi periodici di somme di denaro, e in particolare tutte le diverse forme di assegno previste nell'ordinamento.
In tale ambito, i poteri istruttori officiosi del giudice si declinano consentendogli di acquisire, dalle parti stesse ovvero anche da terzi, tutte le informazioni e la documentazione patrimoniale e reddituale necessaria, in ossequio a quanto indicato nel comma 23, lett. t) della legge delega, che riconosce all'organo giudicante “poteri officiosi di indagine patrimoniale”. A tal fine, in particolare, “il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria”.
Il legislatore delegato ha così inteso generalizzare un potere già riconosciuto nella materia della separazione, del divorzio e nell'articolo 337 ter del codice civile, attribuendo al giudice istruttore, in tutti i procedimenti ai quali si applica il nuovo rito, di ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti, disporre ordini di esibizione, si badi bene, anche d'ufficio, e ciò in deroga all'articolo 210 del codice di procedura civile, che ne subordina l'emissione alla richiesta delle parti, indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi valendosi, se del caso, della polizia tributaria.”.)
La causa veniva quindi rimessa in decisione rispetto alle condizioni di cui alla separazione;
parte
2 ricorrente concludeva chiedendo “stabilire che il sig. corrisponderà a titolo di CP_1
mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, sig.ra Parte_1
l'importo mensile di € 500,00, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 punto2, lett. b) della Legge 898/1970, così come modificata dall'art. 4 della Legge 74/1987, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio, conseguente alla trascrizione dello stesso, contratto nel Comune di Tortona in data 24.04.1994, tra la sig.ra e il sig. Parte_1
e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortona (AL) CP_1 di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze.”.
Nel merito, si osserva anzitutto che l'assegno di mantenimento trova la sua ratio nel permanere del vincolo matrimoniale, e deve garantire al coniuge “debole” l'assistenza matrimoniale che deriva appunto da detto vincolo. L'art. 156 c.c. prevede “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”, cioè quando il coniuge “debole” attivandosi secondo l'ordinaria diligenza non sia riuscito e non riesca a procurarsi adeguati redditi propri;
invero l'assistenza materiale cui i coniugi sono tenuti è un obbligo reciproco.
Nel caso di specie, parte ricorrente circa le proprie condizioni economiche deduceva “la sig.ra non lavora e stante il titolo di studio e l'età ha estrema difficoltà a reperire Parte_1 un'occupazione; per tutta la vita si è occupata della propria famiglia ed ora si trova da sola e in ristrettezze economiche e infatti ha un reddito pari a € 0,00, come risulta dall'attestazione ISEE
2024 e dalle autocertificazione relative ai redditi degli ultimi 3 anni (…) la sig.ra dopo Parte_1
l'abbandono del tetto coniugale da parte del marito e dopo essere stata sfrattata dalla casa coniugale si è trasferita presso l'abitazione che era della madre in Tortona (AL), Via Pellizza Da
Volpedo n. 18; - sino ad oggi la sig.ra non ha mai ricevuto alcun aiuto economico dal Parte_1 proprio coniuge e si è mantenuta solo grazie all'aiuto dei familiari;
- a decorrere dal mese di aprile
2024 la sig.ra percepisce il Reddito d'inclusione che ammonta ad € 500,00 mensili Parte_1 circa”.
Orbene, bisogna notare anzitutto come le parti siano di fatto separate da otto anni, di talché parte ricorrente ha avuto il tempo di riorganizzarsi, di cercare un lavoro. La stessa in sede di udienza del 9 ottobre 2024 dichiarava che “vive a Tortona, non ho un affitto, vivo nella casa già di mia mamma, abbiamo la casa in due io e mia sorella. Non lavoro. Non ha mai lavorato. Ho tenuto mia mamma tre anni. Prendevo l'accompagnamento di mia mamma. adesso non lo ho più. Adesso mi danno
l'assegno di inclusione, di euro 500. Ma non posso andare avanti con 500 euro al mese. Non vedo
3 più mio marito da quando mi ha lasciato, da 8 anni, in quell'anno lo ho visto una volta, non lo ho mai più visto”, di talché emerge come la stessa scegliesse di dedicarsi alla propria madre, così da poter nei fatti fruire dell'accompagnamento (sempre per circa euro 500), e non cercava quindi di trovare un lavoro, che dichiara di non aver mai svolto (qualche minima occupazione invece emerge dall'estratto contributivo acquisito). Ed invero, parte ricorrente nulla ha dedotto né chiesto di provare circa le proprie ricerche di lavoro, anche se non emerge che la stessa non abbia una capacità lavorativa generica, che non si può escludere sol per il fatto che la stessa non abbia mai lavorato
(anche considerando il valore del lavoro domestico, ed il fatto che comunque accudiva la propria madre). Dunque, da un lato emerge come la stessa oggi versi in condizioni migliori rispetto al tempo della separazione di fatto, avendo un immobile in comproprietà e non avendo spese abitative, nonché fruendo dell'assegno di inclusione per euro 500 mensili;
dall'altro la stessa non ha dimostrato alcuno sforzo nel cercare un lavoro, anzi emergono delle scelte – anche in punto di valutazione economica - nel senso di impiegarsi al servizio dei famigliari.
Tanto, pur a fronte di condizioni migliori del marito (euro 20.000 lordi), che comunque si può presumere abbia anche oneri abitativi, depone per il rigetto della richiesta di contributo al mantenimento, non potendosi richiedere a parte resistente di sopperire all'inerzia della ricorrente
(art. 156 c.c.), che comunque già gode di emolumenti assistenziali e vive in immobile in comproprietà.
La causa va rimessa sul ruolo rispetto alla domanda di scioglimento del matrimonio;
spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dà atto della separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. , di cui alla sentenza C.F._1 CP_1 C.F._2
del 6 novembre 2024;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento a favore di Parte_1
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025.
4 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 1096/2024, in materia di separazione giudiziale e divorzio, promosso da:
C.F. ), con l'Avv. GROSSO GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
C.F. , CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso in data 13 maggio 2024 parte ricorrente domandava la separazione dal resistente, oltre ad un assegno di mantenimento a proprio favore, nonché poi il divorzio;
parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con controparte in data 24/04/1994 in Tortona, che dall'unione nasceva nel 1995 la figlia maggiorenne e autosufficiente che i coniugi non convivevano Per_1
1 più da ormai otto anni. Parte resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Parte ricorrente discuteva la causa richiamando gli atti introduttivi e quindi chiedendo la pronuncia in ordine allo status ed un assegno di mantenimento pari ad euro 400 mensili, con ordine diretto di pagamento al datore di lavoro (domanda oggi inammissibile a seguito delle recenti modifiche normative).
In data 6 novembre 2024 veniva pronunciata sentenza in ordine allo status (separazione).
Rispetto alla domanda di assegno di mantenimento, parte ricorrente non svolgeva richieste istruttorie e semplicemente deduceva che parte resistente lavorasse in una certa fabbrica, indicando l'ammontare dello stipendio. Tale deduzione veniva approfondita con istruttoria anche ufficiosa, considerato che si tratta di importo chiesto in via assistenziale nonché il tenore dell'art. 473 bis. 2 co. 2 c.p.c. (sul punto la relazione illustrativa “Il secondo comma della norma specificamente prevede poi che con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione
e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.
La norma deve ritenersi applicabile a tutti i provvedimenti che dispongono contributi periodici di somme di denaro, e in particolare tutte le diverse forme di assegno previste nell'ordinamento.
In tale ambito, i poteri istruttori officiosi del giudice si declinano consentendogli di acquisire, dalle parti stesse ovvero anche da terzi, tutte le informazioni e la documentazione patrimoniale e reddituale necessaria, in ossequio a quanto indicato nel comma 23, lett. t) della legge delega, che riconosce all'organo giudicante “poteri officiosi di indagine patrimoniale”. A tal fine, in particolare, “il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria”.
Il legislatore delegato ha così inteso generalizzare un potere già riconosciuto nella materia della separazione, del divorzio e nell'articolo 337 ter del codice civile, attribuendo al giudice istruttore, in tutti i procedimenti ai quali si applica il nuovo rito, di ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti, disporre ordini di esibizione, si badi bene, anche d'ufficio, e ciò in deroga all'articolo 210 del codice di procedura civile, che ne subordina l'emissione alla richiesta delle parti, indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi valendosi, se del caso, della polizia tributaria.”.)
La causa veniva quindi rimessa in decisione rispetto alle condizioni di cui alla separazione;
parte
2 ricorrente concludeva chiedendo “stabilire che il sig. corrisponderà a titolo di CP_1
mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, sig.ra Parte_1
l'importo mensile di € 500,00, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 punto2, lett. b) della Legge 898/1970, così come modificata dall'art. 4 della Legge 74/1987, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio, conseguente alla trascrizione dello stesso, contratto nel Comune di Tortona in data 24.04.1994, tra la sig.ra e il sig. Parte_1
e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortona (AL) CP_1 di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze.”.
Nel merito, si osserva anzitutto che l'assegno di mantenimento trova la sua ratio nel permanere del vincolo matrimoniale, e deve garantire al coniuge “debole” l'assistenza matrimoniale che deriva appunto da detto vincolo. L'art. 156 c.c. prevede “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”, cioè quando il coniuge “debole” attivandosi secondo l'ordinaria diligenza non sia riuscito e non riesca a procurarsi adeguati redditi propri;
invero l'assistenza materiale cui i coniugi sono tenuti è un obbligo reciproco.
Nel caso di specie, parte ricorrente circa le proprie condizioni economiche deduceva “la sig.ra non lavora e stante il titolo di studio e l'età ha estrema difficoltà a reperire Parte_1 un'occupazione; per tutta la vita si è occupata della propria famiglia ed ora si trova da sola e in ristrettezze economiche e infatti ha un reddito pari a € 0,00, come risulta dall'attestazione ISEE
2024 e dalle autocertificazione relative ai redditi degli ultimi 3 anni (…) la sig.ra dopo Parte_1
l'abbandono del tetto coniugale da parte del marito e dopo essere stata sfrattata dalla casa coniugale si è trasferita presso l'abitazione che era della madre in Tortona (AL), Via Pellizza Da
Volpedo n. 18; - sino ad oggi la sig.ra non ha mai ricevuto alcun aiuto economico dal Parte_1 proprio coniuge e si è mantenuta solo grazie all'aiuto dei familiari;
- a decorrere dal mese di aprile
2024 la sig.ra percepisce il Reddito d'inclusione che ammonta ad € 500,00 mensili Parte_1 circa”.
Orbene, bisogna notare anzitutto come le parti siano di fatto separate da otto anni, di talché parte ricorrente ha avuto il tempo di riorganizzarsi, di cercare un lavoro. La stessa in sede di udienza del 9 ottobre 2024 dichiarava che “vive a Tortona, non ho un affitto, vivo nella casa già di mia mamma, abbiamo la casa in due io e mia sorella. Non lavoro. Non ha mai lavorato. Ho tenuto mia mamma tre anni. Prendevo l'accompagnamento di mia mamma. adesso non lo ho più. Adesso mi danno
l'assegno di inclusione, di euro 500. Ma non posso andare avanti con 500 euro al mese. Non vedo
3 più mio marito da quando mi ha lasciato, da 8 anni, in quell'anno lo ho visto una volta, non lo ho mai più visto”, di talché emerge come la stessa scegliesse di dedicarsi alla propria madre, così da poter nei fatti fruire dell'accompagnamento (sempre per circa euro 500), e non cercava quindi di trovare un lavoro, che dichiara di non aver mai svolto (qualche minima occupazione invece emerge dall'estratto contributivo acquisito). Ed invero, parte ricorrente nulla ha dedotto né chiesto di provare circa le proprie ricerche di lavoro, anche se non emerge che la stessa non abbia una capacità lavorativa generica, che non si può escludere sol per il fatto che la stessa non abbia mai lavorato
(anche considerando il valore del lavoro domestico, ed il fatto che comunque accudiva la propria madre). Dunque, da un lato emerge come la stessa oggi versi in condizioni migliori rispetto al tempo della separazione di fatto, avendo un immobile in comproprietà e non avendo spese abitative, nonché fruendo dell'assegno di inclusione per euro 500 mensili;
dall'altro la stessa non ha dimostrato alcuno sforzo nel cercare un lavoro, anzi emergono delle scelte – anche in punto di valutazione economica - nel senso di impiegarsi al servizio dei famigliari.
Tanto, pur a fronte di condizioni migliori del marito (euro 20.000 lordi), che comunque si può presumere abbia anche oneri abitativi, depone per il rigetto della richiesta di contributo al mantenimento, non potendosi richiedere a parte resistente di sopperire all'inerzia della ricorrente
(art. 156 c.c.), che comunque già gode di emolumenti assistenziali e vive in immobile in comproprietà.
La causa va rimessa sul ruolo rispetto alla domanda di scioglimento del matrimonio;
spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dà atto della separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. , di cui alla sentenza C.F._1 CP_1 C.F._2
del 6 novembre 2024;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento a favore di Parte_1
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025.
4 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
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