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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero
5448 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
Parte_1
(P.IV. ), in persona del legale P.IV_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pascarella, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
Controparte_1
(P. IV. , in
[...] P.IV_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziano Ottavi, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1594/2022 con cui veniva ingiunto il pagamento di € 17.662,00 oltre interessi e spese in favore di
[...]
a titolo di Controparte_1 saldo fatture emesse per la fornitura di merce.
Ha eccepito in via pregiudiziale la incompetenza del Tribunale adito e, nel merito, la infondatezza della pretesa creditoria perché non adeguatamente provata, la inesistenza del rapporto obbligatorio con la
[...]
e Controparte_1
1 l'omessa esecuzione della prestazione asseritamente convenuta, avente ad oggetto la fornitura di merce. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Adito Tribunale, per tutte le motivazioni in atti, accogliere la spiegata opposizione ed, in via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di LATINA in favore del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere competente ai sensi dell'articolo 18 c.p.c. e revocare il decreto ingiuntivo n. 1594/2022 emesso dal Tribunale di Latina.
Sempre in via preliminare rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, poiché non ne ricorrono i presupposti di legge. Revocare comunque l'opposto decreto poiché emesso in mancanza delle condizioni di prova scritta prevista dagli articoli 634 e segg. c.p.c.
Nel merito accertare e dichiarare, la fondatezza della spiegata opposizione e revocare il decreto opposto per assoluta inesistenza e mancanza di prova circa l'obbligazione dedotta in giudizio. Vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del procuratore antistatario”.
Controparte_1
costituendosi ritualmente in giudizio, ha chiesto
[...] il rigetto dell'opposizione in quanto infondata con condanna della opponente al pagamento delle spese di lite. Così ha concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - munire, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1594.2022 del Tribunale di Latina di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 1594.2022 del Tribunale di Latina, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
- condannare
[...]
P.IV , in Parte_1 P.IV_1 persona del l.r.p.t., con sede legale in Via Santa Maria a
Cubito n. 35 – 81030 Cancello Ed Arnone (CE), al versamento di quanto ingiunto con d.i. 1594.2022 (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'instante con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo 1594.2022; - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratori antistatario”.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 11.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa mediante sentenza
2 pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito è infondata. Oltre al criterio di cui all'art. 19 c.p.c. il giudice territorialmente competente può essere individuato anche in applicazione dei criteri di cui all'art. 20 c.p.c., trattandosi di controversia in materia di obbligazioni.
Come noto, si tratta di criteri di determinazione della competenza territoriale tra loro alternativi.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021; Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3845 del 18/02/2014; Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8189 del 23/05/2012). Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono
- agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali. Ai fini della competenza territoriale i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c., e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare l'importo dovuto, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'”an” e al
“quantum” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019; Cass. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza
13.09.2016 n.17989).
Applicando tali principi al caso in esame, premesso che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto una obbligazione pecuniaria, occorre verificare se il credito possa dirsi liquido. Si osserva sul punto che gli importi delle fatture poste a fondamento della domanda monitoria sono il risultato di un chiaro calcolo aritmetico (cfr. all. n. 1 fatture allegate fascicolo monitorio).
3 Il credito possiede quindi i caratteri ex lege richiesti per essere definito liquido. Ne consegue che possono essere applicati anche alla presente controversia i principi giurisprudenziali sopra enucleati.
Esaminate la documentazione in atti e le allegazioni delle parti, pertanto, con carattere assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni preliminari, si ritiene che il
Tribunale competente per dirimere la controversia de quo sia quello di Latina, alla luce dei criteri di collegamento in materia di obbligazione. Il credito, come detto, è liquido e l'opponente avrebbe dovuto effettuare il pagamento al domicilio del creditore in
Terracina (Lt), B.go Hermada, via Migliara 57, n. 66, ove è collocata la sede legale della società opposta.
Applicando quindi gli artt. 19 e 20 c.p.c. si ritiene che l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice adito sia infondata.
Nel merito, si osserva che l'opposizione ex art. 645
c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
Controparte_1 ha chiesto l'ingiunzione di pagamento per €
[...]
17.662,00 a titolo di saldo fatture emesse quale corrispettivo per la fornitura di merci, nella specie ricambi e materiali agricoli.
Il contrasto tra le parti sorge in merito alla esistenza di un rapporto contrattuale ed alla effettiva e corretta esecuzione della prestazione da parte della opposta.
La asserita creditrice ha posto a fondamento del decreto ingiuntivo copia della fattura n. 492/2018/FI del 03.10.2018 per € 1.220,00, la fattura n. 393/2018/FI del 25.07.2018 per € 3.501,91, la fattura n. 298/2020/FI del 09.06.2020 per € 1.700,00, la fattura n. 177/2019/FI del 20.05.2019 per € 5.089,01, la fattura n. 299/2020/FI del 09.06.2020 per € 1.159,55 e la fattura n. 93/2019/FI del 02.04.2019 per € 4.999,99, lettera di messa in mora, nonché copia estratto delle scritture contabili autenticate.
Per quanto riguarda il valore probatorio della fattura commerciale, si osserva che la stessa è di formazione unilaterale e non idonea ex se a provare l'esistenza e l'entità del credito nel giudizio di opposizione a decreto
4 ingiuntivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9685 del
24/07/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5573 del
23/06/1997). Inoltre le stesse fatture allegate al ricorso monitorio sono state oggetto di specifiche contestazioni da parte di;
esse invero non costituiscono Parte_1 autonoma dimostrazione del credito, poiché non vi è prova della loro certa riconducibilità al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e della corrispondenza ad una prestazione effettivamente eseguita. La documentazione prodotta dall'opposta pertanto non fornisce adeguato riscontro probatorio in merito alla esistenza ed all'entità del credito fatto valere con il ricorso monitorio.
In fase istruttoria la parte opposta non ha aggiunto altri documenti muniti di valenza probatoria relativamente al credito oggetto di contestazione né ha tempestivamente e validamente chiesto di provare mediante testimoni gli elementi costitutivi della domanda secondo i criteri di cui all'art. 244 c.p.c. In merito alle istanze di prova orale formulate da
Controparte_1
deve essere confermata la valutazione di
[...] inammissibilità già resa con ordinanza in data
10.08.2024.
Secondo la tesi della opposta il credito oggetto di provvedimento monitorio sarebbe ulteriormente suffragato dalla produzione di assegni bancari intestati alla ed emessi dalla per il CP_1 Parte_1 pagamento delle merci acquistate.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che tale produzione documentale sia idonea a provare esclusivamente l'esistenza di precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra le parti. Non integra però la prova del credito indicato nel provvedimento monitorio, inteso come corrispettivo di una determinata e concreta fornitura di merce.
Ne consegue che non è stata raggiunta in giudizio la prova che Controparte_1 abbia effettivamente eseguito in favore
[...] della la fornitura di ricambi e prodotti Parte_1 agricoli come indicata nelle fatture e che l'entità del credito in concreto determinato nel provvedimento monitorio corrisponda agli accordi contrattuali presi dalle parti.
5 In conclusione l'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo n. 1594/2022 deve essere revocato.
Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella interpretazione elaborata dalla sent. n. 77/2018 della Corte Costituzionale, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, della ridotta attività istruttoria validamente svolta da entrambe le parti, di natura esclusivamente documentale.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1594/2022;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 11.02.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero
5448 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
Parte_1
(P.IV. ), in persona del legale P.IV_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pascarella, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
Controparte_1
(P. IV. , in
[...] P.IV_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziano Ottavi, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1594/2022 con cui veniva ingiunto il pagamento di € 17.662,00 oltre interessi e spese in favore di
[...]
a titolo di Controparte_1 saldo fatture emesse per la fornitura di merce.
Ha eccepito in via pregiudiziale la incompetenza del Tribunale adito e, nel merito, la infondatezza della pretesa creditoria perché non adeguatamente provata, la inesistenza del rapporto obbligatorio con la
[...]
e Controparte_1
1 l'omessa esecuzione della prestazione asseritamente convenuta, avente ad oggetto la fornitura di merce. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Adito Tribunale, per tutte le motivazioni in atti, accogliere la spiegata opposizione ed, in via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di LATINA in favore del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere competente ai sensi dell'articolo 18 c.p.c. e revocare il decreto ingiuntivo n. 1594/2022 emesso dal Tribunale di Latina.
Sempre in via preliminare rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, poiché non ne ricorrono i presupposti di legge. Revocare comunque l'opposto decreto poiché emesso in mancanza delle condizioni di prova scritta prevista dagli articoli 634 e segg. c.p.c.
Nel merito accertare e dichiarare, la fondatezza della spiegata opposizione e revocare il decreto opposto per assoluta inesistenza e mancanza di prova circa l'obbligazione dedotta in giudizio. Vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del procuratore antistatario”.
Controparte_1
costituendosi ritualmente in giudizio, ha chiesto
[...] il rigetto dell'opposizione in quanto infondata con condanna della opponente al pagamento delle spese di lite. Così ha concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - munire, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1594.2022 del Tribunale di Latina di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 1594.2022 del Tribunale di Latina, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
- condannare
[...]
P.IV , in Parte_1 P.IV_1 persona del l.r.p.t., con sede legale in Via Santa Maria a
Cubito n. 35 – 81030 Cancello Ed Arnone (CE), al versamento di quanto ingiunto con d.i. 1594.2022 (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'instante con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo 1594.2022; - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratori antistatario”.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 11.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa mediante sentenza
2 pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito è infondata. Oltre al criterio di cui all'art. 19 c.p.c. il giudice territorialmente competente può essere individuato anche in applicazione dei criteri di cui all'art. 20 c.p.c., trattandosi di controversia in materia di obbligazioni.
Come noto, si tratta di criteri di determinazione della competenza territoriale tra loro alternativi.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021; Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3845 del 18/02/2014; Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8189 del 23/05/2012). Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono
- agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali. Ai fini della competenza territoriale i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c., e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare l'importo dovuto, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'”an” e al
“quantum” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019; Cass. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza
13.09.2016 n.17989).
Applicando tali principi al caso in esame, premesso che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto una obbligazione pecuniaria, occorre verificare se il credito possa dirsi liquido. Si osserva sul punto che gli importi delle fatture poste a fondamento della domanda monitoria sono il risultato di un chiaro calcolo aritmetico (cfr. all. n. 1 fatture allegate fascicolo monitorio).
3 Il credito possiede quindi i caratteri ex lege richiesti per essere definito liquido. Ne consegue che possono essere applicati anche alla presente controversia i principi giurisprudenziali sopra enucleati.
Esaminate la documentazione in atti e le allegazioni delle parti, pertanto, con carattere assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni preliminari, si ritiene che il
Tribunale competente per dirimere la controversia de quo sia quello di Latina, alla luce dei criteri di collegamento in materia di obbligazione. Il credito, come detto, è liquido e l'opponente avrebbe dovuto effettuare il pagamento al domicilio del creditore in
Terracina (Lt), B.go Hermada, via Migliara 57, n. 66, ove è collocata la sede legale della società opposta.
Applicando quindi gli artt. 19 e 20 c.p.c. si ritiene che l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice adito sia infondata.
Nel merito, si osserva che l'opposizione ex art. 645
c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
Controparte_1 ha chiesto l'ingiunzione di pagamento per €
[...]
17.662,00 a titolo di saldo fatture emesse quale corrispettivo per la fornitura di merci, nella specie ricambi e materiali agricoli.
Il contrasto tra le parti sorge in merito alla esistenza di un rapporto contrattuale ed alla effettiva e corretta esecuzione della prestazione da parte della opposta.
La asserita creditrice ha posto a fondamento del decreto ingiuntivo copia della fattura n. 492/2018/FI del 03.10.2018 per € 1.220,00, la fattura n. 393/2018/FI del 25.07.2018 per € 3.501,91, la fattura n. 298/2020/FI del 09.06.2020 per € 1.700,00, la fattura n. 177/2019/FI del 20.05.2019 per € 5.089,01, la fattura n. 299/2020/FI del 09.06.2020 per € 1.159,55 e la fattura n. 93/2019/FI del 02.04.2019 per € 4.999,99, lettera di messa in mora, nonché copia estratto delle scritture contabili autenticate.
Per quanto riguarda il valore probatorio della fattura commerciale, si osserva che la stessa è di formazione unilaterale e non idonea ex se a provare l'esistenza e l'entità del credito nel giudizio di opposizione a decreto
4 ingiuntivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9685 del
24/07/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5573 del
23/06/1997). Inoltre le stesse fatture allegate al ricorso monitorio sono state oggetto di specifiche contestazioni da parte di;
esse invero non costituiscono Parte_1 autonoma dimostrazione del credito, poiché non vi è prova della loro certa riconducibilità al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e della corrispondenza ad una prestazione effettivamente eseguita. La documentazione prodotta dall'opposta pertanto non fornisce adeguato riscontro probatorio in merito alla esistenza ed all'entità del credito fatto valere con il ricorso monitorio.
In fase istruttoria la parte opposta non ha aggiunto altri documenti muniti di valenza probatoria relativamente al credito oggetto di contestazione né ha tempestivamente e validamente chiesto di provare mediante testimoni gli elementi costitutivi della domanda secondo i criteri di cui all'art. 244 c.p.c. In merito alle istanze di prova orale formulate da
Controparte_1
deve essere confermata la valutazione di
[...] inammissibilità già resa con ordinanza in data
10.08.2024.
Secondo la tesi della opposta il credito oggetto di provvedimento monitorio sarebbe ulteriormente suffragato dalla produzione di assegni bancari intestati alla ed emessi dalla per il CP_1 Parte_1 pagamento delle merci acquistate.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che tale produzione documentale sia idonea a provare esclusivamente l'esistenza di precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra le parti. Non integra però la prova del credito indicato nel provvedimento monitorio, inteso come corrispettivo di una determinata e concreta fornitura di merce.
Ne consegue che non è stata raggiunta in giudizio la prova che Controparte_1 abbia effettivamente eseguito in favore
[...] della la fornitura di ricambi e prodotti Parte_1 agricoli come indicata nelle fatture e che l'entità del credito in concreto determinato nel provvedimento monitorio corrisponda agli accordi contrattuali presi dalle parti.
5 In conclusione l'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo n. 1594/2022 deve essere revocato.
Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella interpretazione elaborata dalla sent. n. 77/2018 della Corte Costituzionale, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, della ridotta attività istruttoria validamente svolta da entrambe le parti, di natura esclusivamente documentale.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1594/2022;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 11.02.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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