Art. 3.
Nei confronti del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono soppressi a decorrere dal 1 luglio 1955:
a) l'indennita' di carovita, escluse le quote complementari, di cui all' articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni;
b) gli assegni personali in godimento alla data del 30 giugno 1955;
c) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396 .
Nei confronti del personale indicate al precedente articolo 2 e' altresi' soppresso a decorrere dal 1 luglio 1955 l'assegno integrativo di cui all' articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212 .
Nei confronti del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono soppressi a decorrere dal 1 luglio 1955:
a) l'indennita' di carovita, escluse le quote complementari, di cui all' articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni;
b) gli assegni personali in godimento alla data del 30 giugno 1955;
c) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396 .
Nei confronti del personale indicate al precedente articolo 2 e' altresi' soppresso a decorrere dal 1 luglio 1955 l'assegno integrativo di cui all' articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212 .