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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/02/2024, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3438/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3438/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 13/02/2024 ad ore 09:30 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. MEDEI PIERLUIGI. Parte_1
Per l'avv. VENERE DAVIDE. CP_1
L'avv. Medei precisa le conclusioni come da atto di citazione a decreto ingiuntivo e discute riportandosi a tutti gli scritti difensivi.
L'avv. Venere precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1 e discute riportandosi alle note conclusive.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui viene data lettura, assenti le parti.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3438/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MEDEI Parte_1 P.IVA_1
PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIA GIOACCHINO MURAT,3 62010 TREIA
ITALIApresso il difensore avv. MEDEI PIERLUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENERE DAVIDE, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 156 60121 ANCONApresso il difensore avv.
VENERE DAVIDE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 739/2021 emesso in data 14.5.2021, su istanza della società
il Tribunale di Ancona ha ingiunto alla società di Controparte_1 Parte_1
pagare la somma di €. 7.380,10, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per il noleggio di otto biciclette elettriche a pedalata assistita per un periodo di quattro mesi come da contratto di noleggio del 5.6.2020.
Con l'atto di citazione del 07.07.2021, la società opponente ha proposto opposizione a detto decreto ingiuntivo e ha chiesto al Tribunale di accogliete le seguenti conclusioni: “Piaccia
all'Ill.mo Tribunale adito,,,,dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria della ricorrente
stessa quale dedotta in monitorio, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Ancora in via
principale di merito, preso e dato atto dell'adempimento spontaneo dell'ingiunta nelle more…in seguito
al versamento nelle more della omnicomprensiva somma di €. 1.000,00, dichiarare più nulla dovuto ad
alcun titolo dall'opponente all'opposta a detto titolo”
La società a sostegno dell'opposizione ha dedotto in particolare che parte opposta richiedeva il pagamento di somme non dovute, che la società opposta aveva indicato un prezzo di noleggio maggiore rispetto a quello pattuito che era pari ad €. 8.466,80, che il periodo di noleggio effettivo non corrispondeva a quello indicato nel contratto, infatti, cinque biciclette elettriche erano state restituite nel mese di agosto, sicchè per tali pezzi il rapporto si era risolto consensualmente per facta concludentia in ragione della riconsegna da parte di essa opponente e del corrispondente ritiro da parte della società opposta, che, pertanto, il corretto ammontare della somma ancora dovuta era pari ad €. 803,38, che essa opponente provvedeva al versamento della somma di €. 1.000,00.
Sulla scorta di queste deduzioni in fatto, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito ingiunto e, pertanto, l'infondatezza della pretesa, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 9 In data 9.11.2021 si è costituita l'opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione,
deducendo che in data 29.5.2020 le parti sottoscrivevano una proposta commerciale avente ad oggetto il noleggio di otto biciclette elettriche ed accessori per un periodo di quattro mesi per l'importo complessivo di €. 10.906,80, che in data 5.6.2020 i predetti accordi venivano trasfusi in un contratto di noleggio e in tale sede, l'opponente versava un acconto di €. 3.526,70, che la merce veniva consegnata in data 16.6.2020, che l'opponente in data 6.8.2020 riconsegnava anticipatamente cinque biciclette elettriche, in quanto, a suo dire, non vi era richiesta sul mercato, rappresentava che il contratto prevedeva il pagamento dell'intero corrispettivo anche in caso di restituzione anticipata, che la minor somma indicata nella mail del 20.1.2021
era unicamente un tentativo per cercare di definire la questione senza dover adire l'autorità
giudiziaria, che parte opponente aveva versato dopo la notifica del decreto ingiuntivo la somma di €. 1.000,00, concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
E' pacifico, art. 115 c.p.c.,, ed in ogni caso risulta ex actis, che tra le parti è intercorso il contratto di noleggio di otto biciclette elettriche e relativi accessori.
Il contratto di noleggio è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere ad un altro una cosa mobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Il contratto di noleggio è disciplinato dalle norme sulla locazione contenute nell'art. 1571 e ss.
c.c.
L'opposizione non è fondata e deve, pertanto, essere respinta.
Occorre, preliminarmente, rammentare che, a seguito della proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, in quanto tale, soggetto alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
pagina 4 di 9 Se da un lato detto articolo costituisce criterio di riparto dell'onere della prova, come tale rivolto alle parti, dall'altro esso rappresenta vera e propria regola di giudizio che guida il giudice all'atto di accertare se un fatto, posto a fondamento della pretesa o, di contro, ostativo all'accertamento del diritto, sia assistito, o meno, da adeguata prova in giudizio.
Occorre, allora, richiamare le regole che sovra intendono al riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazioni contrattuali (art. 1218 c.c.) “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento.. gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. sez.un. 30
ottobre 2001 n. 13533).
Applicando tali principi al caso di specie, è quindi onere della società opposta (attore in senso sostanziale) che agiva per l'adempimento provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto,
limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, alla quale spettava, di contro, dimostrare di avere correttamente e tempestivamente adempiuto ovvero l'esistenza del fatto estintivo della pretesa azionata in sede monitoria (Cass. 12 giugno 2018 n.
15328).
Nel caso che ne occupa, la società opposta ha pienamente assolto al proprio onere probatorio fornendo dimostrazione del rapporto contrattuale.
Infatti, tra le parti è stato stipulato il contratto in data 5.6.2020 avente ad oggetto il noleggio di otto biciclette elettriche ed accessori, verso il pagamento di €. 10.906,80, per una durata di quattro mesi, dal mese di luglio al mese di ottobre. Tale contratto è perfettamente idoneo a determinare effetti giuridici vincolanti.
pagina 5 di 9 Inoltre, dalla prova testimoniale espletata (testi e si ricava che l'esecuzione Tes_1 Tes_2
della prestazione da parte della società opposta è stata conforme al contenuto del contratto concluso con l'opponente.
Ciò posto, parte opponente ha incentrato le proprie difese sulla errata indicazione del corrispettivo indicato nel contratto, risultando essere corretta la somma di €. 8.466,80, così
come indicata dalla stessa parte opposta nelle mail del 20.1.2021.
A tale proposito, occorre osservare che l'importo di €. 10.906,80 viene indicato dalle parti sia nella proposta commerciale del 29.5.2020 sia nel contratto di noleggio, la somma di €.
8.466,80, indicata nella mail del 20.1.2021, rappresenta la volontà del creditore di concludere un accordo bonario al fine di evitare di adire l'autorità giudiziaria, sicchè, non avendo la debitrice dato corso al pagamento, è evidente che il creditore non è più vincolato alla proposta e può agire per l'originaria somma prevista nel contratto.
In secondo luogo, parte opponente ha dedotto di avere riconsegnato cinque biciclette e relativi accessori nel mese di agosto 2020, ha evidenziato che parte opposta ha accettato la consegna, con conseguente modificazione del contratto che è proseguito esclusivamente per le altre tre biciclette, con riduzione, quindi, del corrispettivo pattuito.
A tale proposito occorre osservare che nel contratto è espressamente stabilito: “il noleggio avrà
durata pari a n. 4 mesi: dalla data di consegna delle bicilette sino al quarto mese successivo alla data
suddetta. Il corrispettivo del noleggio, per l'intero periodo indicato, è pari a complessivi €. 10.906,80.
In caso di restituzione anticipata ad delle e-bike sarà comunque dovuto l'importo pattuito CP_1
per l'intero periodo di noleggio fatta eccezione delle cause di forza maggiore, come eventi naturali
calamitosi tali da compromettere l'operatività del luogo dove la società svolge la sua attività ed il
verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili come ad esempio la pandemia dovuta al Covid 19
che tutt'ora impone limitazioni e vincoli al libero svolgimento delle attività commerciali” (art. 2 del
contratto).
L'interpretazione della clausola contrattuale non può prescindere dal significato letterale delle espressioni utilizzate dalle parti contraenti.
pagina 6 di 9 La Corte di Cassazione ha spiegato, con riferimento al canone "letterale", che “l'art. 1362 cod.
civ., allorché al 1° co. prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle
parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, ma, al
contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con
chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della
convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass. (ord.) 22.8.2019, n. 21576;
Cass. 4.5.2005, n. 9284). E spiega, con riferimento al canone "sistematico" ex art. 1363 cod. civ., che il
giudice non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle
singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla
base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo
della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e
ricondotte ad armonica unità e concordanza (cfr. Cass. (ord.) 30.1.2018, n. 2267)” (Cass. civ., n.
10967 del 2023).
Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo,
invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (in applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che correttamente il giudice di merito nell'interpretazione della disposizione statutaria, secondo cui l'ingresso del nuovo socio deve essere previamente approvato dall'assemblea, avesse valorizzato il dato letterale invece che accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievo a condotte successive al trasferimento delle pagina 7 di 9 partecipazioni sociali, non essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il dato letterale) (cfr. Cass. civ., n. 9461/2021).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 2 del contratto, si ricava che la società opposta avrebbe avuto diritto al pagamento del corrispettivo anche in caso di restituzione anticipata delle biciclette.
Il predetto articolo, a parere del giudicante, trova la sua ragion d'essere nel fatto che la durata del contratto era stata fissata in quattro mesi, sicchè non erano logicamente inseribili clausole come il preavviso e l'applicazione di eventuali penali in caso di recesso unilaterale.
Di contro, l'opponente, su cui incombeva l'onere, non ha fornito la prova dell'esistenza di cause di forza maggiore.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio, parte opponente ha provveduto al versamento della somma di €.
1.000,00, ebbene, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, allorchè emerga la debenza di una somma inferiore rispetto a quella portata dal decreto monitorio, il giudice deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità
dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione del provvedimento monitorio, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito conteso all'originario decreto ingiuntivo.
In base a quanto sopra esposto ed argomentato, il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata al pagamento della somma di €. 6.380,00 oltre interessi ex D. Lgs. n.
231/2002.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente.
La domanda di condanna per lite temeraria non può trovare accoglimento.
Infatti, la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone la soccombenza dell'avversario, le prove dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
pagina 8 di 9 E' perciò necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
Nel caso in esame, non risulta acquisita alcuna prova, con conseguente rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 739/2021;
-condanna la società al pagamento in favore della società della Parte_1 CP_1 somma di €. 6.380,10 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive
€. 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Ancona, 13 febbraio 2024
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3438/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 13/02/2024 ad ore 09:30 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. MEDEI PIERLUIGI. Parte_1
Per l'avv. VENERE DAVIDE. CP_1
L'avv. Medei precisa le conclusioni come da atto di citazione a decreto ingiuntivo e discute riportandosi a tutti gli scritti difensivi.
L'avv. Venere precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1 e discute riportandosi alle note conclusive.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui viene data lettura, assenti le parti.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3438/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MEDEI Parte_1 P.IVA_1
PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIA GIOACCHINO MURAT,3 62010 TREIA
ITALIApresso il difensore avv. MEDEI PIERLUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENERE DAVIDE, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 156 60121 ANCONApresso il difensore avv.
VENERE DAVIDE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 739/2021 emesso in data 14.5.2021, su istanza della società
il Tribunale di Ancona ha ingiunto alla società di Controparte_1 Parte_1
pagare la somma di €. 7.380,10, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per il noleggio di otto biciclette elettriche a pedalata assistita per un periodo di quattro mesi come da contratto di noleggio del 5.6.2020.
Con l'atto di citazione del 07.07.2021, la società opponente ha proposto opposizione a detto decreto ingiuntivo e ha chiesto al Tribunale di accogliete le seguenti conclusioni: “Piaccia
all'Ill.mo Tribunale adito,,,,dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria della ricorrente
stessa quale dedotta in monitorio, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Ancora in via
principale di merito, preso e dato atto dell'adempimento spontaneo dell'ingiunta nelle more…in seguito
al versamento nelle more della omnicomprensiva somma di €. 1.000,00, dichiarare più nulla dovuto ad
alcun titolo dall'opponente all'opposta a detto titolo”
La società a sostegno dell'opposizione ha dedotto in particolare che parte opposta richiedeva il pagamento di somme non dovute, che la società opposta aveva indicato un prezzo di noleggio maggiore rispetto a quello pattuito che era pari ad €. 8.466,80, che il periodo di noleggio effettivo non corrispondeva a quello indicato nel contratto, infatti, cinque biciclette elettriche erano state restituite nel mese di agosto, sicchè per tali pezzi il rapporto si era risolto consensualmente per facta concludentia in ragione della riconsegna da parte di essa opponente e del corrispondente ritiro da parte della società opposta, che, pertanto, il corretto ammontare della somma ancora dovuta era pari ad €. 803,38, che essa opponente provvedeva al versamento della somma di €. 1.000,00.
Sulla scorta di queste deduzioni in fatto, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito ingiunto e, pertanto, l'infondatezza della pretesa, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 9 In data 9.11.2021 si è costituita l'opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione,
deducendo che in data 29.5.2020 le parti sottoscrivevano una proposta commerciale avente ad oggetto il noleggio di otto biciclette elettriche ed accessori per un periodo di quattro mesi per l'importo complessivo di €. 10.906,80, che in data 5.6.2020 i predetti accordi venivano trasfusi in un contratto di noleggio e in tale sede, l'opponente versava un acconto di €. 3.526,70, che la merce veniva consegnata in data 16.6.2020, che l'opponente in data 6.8.2020 riconsegnava anticipatamente cinque biciclette elettriche, in quanto, a suo dire, non vi era richiesta sul mercato, rappresentava che il contratto prevedeva il pagamento dell'intero corrispettivo anche in caso di restituzione anticipata, che la minor somma indicata nella mail del 20.1.2021
era unicamente un tentativo per cercare di definire la questione senza dover adire l'autorità
giudiziaria, che parte opponente aveva versato dopo la notifica del decreto ingiuntivo la somma di €. 1.000,00, concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
E' pacifico, art. 115 c.p.c.,, ed in ogni caso risulta ex actis, che tra le parti è intercorso il contratto di noleggio di otto biciclette elettriche e relativi accessori.
Il contratto di noleggio è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere ad un altro una cosa mobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Il contratto di noleggio è disciplinato dalle norme sulla locazione contenute nell'art. 1571 e ss.
c.c.
L'opposizione non è fondata e deve, pertanto, essere respinta.
Occorre, preliminarmente, rammentare che, a seguito della proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, in quanto tale, soggetto alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
pagina 4 di 9 Se da un lato detto articolo costituisce criterio di riparto dell'onere della prova, come tale rivolto alle parti, dall'altro esso rappresenta vera e propria regola di giudizio che guida il giudice all'atto di accertare se un fatto, posto a fondamento della pretesa o, di contro, ostativo all'accertamento del diritto, sia assistito, o meno, da adeguata prova in giudizio.
Occorre, allora, richiamare le regole che sovra intendono al riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazioni contrattuali (art. 1218 c.c.) “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento.. gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. sez.un. 30
ottobre 2001 n. 13533).
Applicando tali principi al caso di specie, è quindi onere della società opposta (attore in senso sostanziale) che agiva per l'adempimento provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto,
limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, alla quale spettava, di contro, dimostrare di avere correttamente e tempestivamente adempiuto ovvero l'esistenza del fatto estintivo della pretesa azionata in sede monitoria (Cass. 12 giugno 2018 n.
15328).
Nel caso che ne occupa, la società opposta ha pienamente assolto al proprio onere probatorio fornendo dimostrazione del rapporto contrattuale.
Infatti, tra le parti è stato stipulato il contratto in data 5.6.2020 avente ad oggetto il noleggio di otto biciclette elettriche ed accessori, verso il pagamento di €. 10.906,80, per una durata di quattro mesi, dal mese di luglio al mese di ottobre. Tale contratto è perfettamente idoneo a determinare effetti giuridici vincolanti.
pagina 5 di 9 Inoltre, dalla prova testimoniale espletata (testi e si ricava che l'esecuzione Tes_1 Tes_2
della prestazione da parte della società opposta è stata conforme al contenuto del contratto concluso con l'opponente.
Ciò posto, parte opponente ha incentrato le proprie difese sulla errata indicazione del corrispettivo indicato nel contratto, risultando essere corretta la somma di €. 8.466,80, così
come indicata dalla stessa parte opposta nelle mail del 20.1.2021.
A tale proposito, occorre osservare che l'importo di €. 10.906,80 viene indicato dalle parti sia nella proposta commerciale del 29.5.2020 sia nel contratto di noleggio, la somma di €.
8.466,80, indicata nella mail del 20.1.2021, rappresenta la volontà del creditore di concludere un accordo bonario al fine di evitare di adire l'autorità giudiziaria, sicchè, non avendo la debitrice dato corso al pagamento, è evidente che il creditore non è più vincolato alla proposta e può agire per l'originaria somma prevista nel contratto.
In secondo luogo, parte opponente ha dedotto di avere riconsegnato cinque biciclette e relativi accessori nel mese di agosto 2020, ha evidenziato che parte opposta ha accettato la consegna, con conseguente modificazione del contratto che è proseguito esclusivamente per le altre tre biciclette, con riduzione, quindi, del corrispettivo pattuito.
A tale proposito occorre osservare che nel contratto è espressamente stabilito: “il noleggio avrà
durata pari a n. 4 mesi: dalla data di consegna delle bicilette sino al quarto mese successivo alla data
suddetta. Il corrispettivo del noleggio, per l'intero periodo indicato, è pari a complessivi €. 10.906,80.
In caso di restituzione anticipata ad delle e-bike sarà comunque dovuto l'importo pattuito CP_1
per l'intero periodo di noleggio fatta eccezione delle cause di forza maggiore, come eventi naturali
calamitosi tali da compromettere l'operatività del luogo dove la società svolge la sua attività ed il
verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili come ad esempio la pandemia dovuta al Covid 19
che tutt'ora impone limitazioni e vincoli al libero svolgimento delle attività commerciali” (art. 2 del
contratto).
L'interpretazione della clausola contrattuale non può prescindere dal significato letterale delle espressioni utilizzate dalle parti contraenti.
pagina 6 di 9 La Corte di Cassazione ha spiegato, con riferimento al canone "letterale", che “l'art. 1362 cod.
civ., allorché al 1° co. prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle
parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, ma, al
contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con
chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della
convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass. (ord.) 22.8.2019, n. 21576;
Cass. 4.5.2005, n. 9284). E spiega, con riferimento al canone "sistematico" ex art. 1363 cod. civ., che il
giudice non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle
singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla
base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo
della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e
ricondotte ad armonica unità e concordanza (cfr. Cass. (ord.) 30.1.2018, n. 2267)” (Cass. civ., n.
10967 del 2023).
Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo,
invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (in applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che correttamente il giudice di merito nell'interpretazione della disposizione statutaria, secondo cui l'ingresso del nuovo socio deve essere previamente approvato dall'assemblea, avesse valorizzato il dato letterale invece che accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievo a condotte successive al trasferimento delle pagina 7 di 9 partecipazioni sociali, non essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il dato letterale) (cfr. Cass. civ., n. 9461/2021).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 2 del contratto, si ricava che la società opposta avrebbe avuto diritto al pagamento del corrispettivo anche in caso di restituzione anticipata delle biciclette.
Il predetto articolo, a parere del giudicante, trova la sua ragion d'essere nel fatto che la durata del contratto era stata fissata in quattro mesi, sicchè non erano logicamente inseribili clausole come il preavviso e l'applicazione di eventuali penali in caso di recesso unilaterale.
Di contro, l'opponente, su cui incombeva l'onere, non ha fornito la prova dell'esistenza di cause di forza maggiore.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio, parte opponente ha provveduto al versamento della somma di €.
1.000,00, ebbene, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, allorchè emerga la debenza di una somma inferiore rispetto a quella portata dal decreto monitorio, il giudice deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità
dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione del provvedimento monitorio, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito conteso all'originario decreto ingiuntivo.
In base a quanto sopra esposto ed argomentato, il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata al pagamento della somma di €. 6.380,00 oltre interessi ex D. Lgs. n.
231/2002.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente.
La domanda di condanna per lite temeraria non può trovare accoglimento.
Infatti, la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone la soccombenza dell'avversario, le prove dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
pagina 8 di 9 E' perciò necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
Nel caso in esame, non risulta acquisita alcuna prova, con conseguente rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 739/2021;
-condanna la società al pagamento in favore della società della Parte_1 CP_1 somma di €. 6.380,10 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive
€. 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Ancona, 13 febbraio 2024
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
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