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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8358 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 13 novembre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 19060/2023, cui è stata riunita quella n. RG 7245/2024 avente ad OGGETTO: fondo di garanzia – fondo di tesoreria
Inps
TRA
nato il [...] a [...] a Parte_1
RE (NA) c.f. , rapp.to e difeso C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Ferrara ed elett.te dom.to presso il suo studio in Aversa (CE), Via Salvo D'Acquisto N.
200; ricorrente
E
INPS, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, ritualmente notificato, l'istante di cui in epigrafe evocava in giudizio l'Inps premettendo: di essere stato dipendente della
[...]
dal 10.11.1986 Parte_2
al 03.06.2017 in qualità di impiegato responsabile dei sistemi informativi (Imp. V° Liv. ; di non Controparte_1
avere percepito alla fine del rapporto le spettanze lavorative, tra cui il T.F.R, le quote TFR versate al Fondo Tesoreria, le ultime mensilità ed il rateo 13^; che la società datrice era stata dapprima ammessa al concordato preventivo (Conc.12/17) e poi dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione
Fallimentare – con sentenza n. 30 del 15.04.2021 e che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo in data 03.05.2022; che era stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di €.
8.741,58 a titolo di T.F.R., €. 30.779,04 a titolo di TFR versato al Fondo Tesoreria, €.9.198,45 a titolo di ultime mensilità non percepite (marzo, aprile e maggio 2017), €.1.023,05 a ratei 13^ mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
che aveva proposto domanda per la corresponsione delle somme dovute a titolo di ultime mensilità e rateo 13^ e a titolo di TFR, alla sede territorialmente competente dell'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 29 maggio 1982 n. 297 in data
06.07.2022 e 02.08.2022, allegando stato passivo esecutivo, autocertificazione di mancata opposizione allo stato passivo, rifiuto curatore a sottoscrivere la modulistica Inps, modello SR
54, e istanza di ammissione al passivo fallimentare;
che l'INPS in data 29.11.2022 aveva richiesto documentazione e che con pec del 07.12.2022 aveva avanzato istanza di riesame;
che l'Inps con mandato di pagamento del 14.12.2022 aveva liquidato a titolo di
TFR la somma di €. 7.198,55, ed aveva comunicato che “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo”; che in data 23.01.2023 aveva proposto ricorso al Comitato provinciale INPS richiedendo la differenza di TFR spettante e le ultime mensilità non percepite, allegando la dichiarazione di credito.
Allegava di avere inviato tutti i documenti necessari per la liquidazione delle prestazioni, ossia lo stato passivo in copia conforme, l'autocertificazione di mancata opposizione al passivo fallimentare, il rifiuto del curatore a sottoscrivere la modulistica
Inps, il modello SR 54, l'istanza di ammissione al passivo fallimentare. Faceva rilevare che la
[...]
era stata sottoposta a Parte_2
concordato preventivo (Proc.n.12/2017) dal Tribunale di Napoli nord -Sezione Fallimentare;
che aveva inviato dichiarazione di credito nella procedura in data 01.12.2017 e, dopo l'omologa della procedura, aveva percepito una parte del TFR dal Fondo di garanzia INPS, esattamente €. 32.754,78; che successivamente, in data 13.04.2021 la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli nord-Sezione
Fallimentare per cui aveva richiesto nel fallimento le somme ancora spettanti, specificando, per quanto attiene il TFR, di aver già percepito la somma di €. 32.754,78 e di essere ancora creditore dell'importo di €. 8.741,58 a titolo di TFR, somma e titolo per i quali era stato ammesso al passivo;
che tuttavia l'Inps
- nell'emettere il mandato di pagamento – doveva tener conto e prendere in considerazione solo la somma a titolo di TFR ammessa al passivo fallimentare, ossia €. 8.741,58, e su essa, calcolate anche rivalutazione e interessi, doveva effettuare le ritenute fiscali;
che invece dal mandato di pagamento risultava che il TFR erogato, al netto, non corrispondeva alla somma lorda, detratta l'aliquota (23%) prevista per legge, avendo l'Ente operato una ritenuta errata (€.3.192,94) sulla somma spettante al ricorrente a titolo di TFR;
che difatti, a fronte di un importo lordo ammesso al passivo fallimentare di €. 8.741,58 aveva percepito la somma netta di €.7.198,55 senza procedere ad aggiungere alla somma ammessa a titolo di TFR (€.8.741,58) gli importi riconosciuti a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali (€.1.402,14 e €. 247,77, come risultava nella seconda pagina del mandato di pagamento Inps), ottenendo l'importo complessivo di €. 10.391,49 e su tale somma calcolare la ritenuta
Irpef del 23%, ossia €.2.390,04, per cui doveva essere pagata all'istante la somma netta di €. 8.001,44 in luogo di quella percepita pari ad euro 7.198,55.
Assumeva pertanto di essere ancora creditore della somma netta di €.802,89 (€. 8.001,44 - €.7.198,55), corrispondente alla somma lorda di €. 987,55 a titolo di differenza di TFR.
Allegava inoltre, con riferimento alle ultime mensilità non percepite ed ai ratei di 13^ mensilità, che il Tribunale di Napoli
Nord- Sezione Fallimentare- aveva stabilito l'ammissione al passivo fallimentare del credito del ricorrente per l'importo di
9.198,45 a titolo di ultime mensilità non percepite (marzo, aprile e maggio 2017) e di €.1.023,05 a ratei 13^ mensilità e che avendo cessato di lavorare il 3.6.2017, aveva tempestivamente inviato istanza entro un anno da tale data di cessazione (in data
1.12.2017) mediante alla pec del Concordato preventivo n.
12/2017, omologato dal Tribunale di Napoli Nord (unica procedura giudiziaria azionabile entro l'anno da parte del lavoratore-creditore). Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo “Condannarsi
in persona del Controparte_2
Presidente pro-tempore dom.to per la qualità c/o la sede dello stesso in
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, per le ragioni di cui in premessa, a pagare immediatamente all'istante la somma di €. 11.209,05 di cui
€.987,55 a titolo di differenza di TFR, €.9.198,45 a titolo di ultime mensilità non percepite (marzo, aprile e maggio 2017), €.1.023,05 a ratei
13^ mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge, oltre interessi e rivalutazione come per legge” con vittoria di spese ed attribuzione.
Con successivo ricorso depositato il 22.3.2024 e poi riunito a quello precedente per motivi di connessione, parte ricorrente, lo stesso ricorrente chiedeva “Condannarsi
[...]
-, in persona del Presidente pro- Controparte_2 tempore dom.to per la qualità c/o la sede dello stesso in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, per le ragioni di cui in premessa, a pagare immediatamente all'istante la somma di €.30.779,94 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con rifusione delle spese, competenze, onorari del presente giudizio più IVA e 4% C.P.A., come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario” In punto di fatto deduceva che in data 03.07.2023 aveva inviato domanda all'INPS Fondo di garanzia anche per la somma di €.
30.779,94 a titolo di TFR maturato dall'01.01.2007, nonché all'INPS Fondo di Tesoreria con successiva pec del 25.08.2022 allegando il modello MV32 e modello MV34 e richiesta al curatore di compilazione del modello MV 31; che tuttavia l'INPS di Nola con pec del 30.08.2022 aveva rigettato la domanda con la motivazione che il TFR era stato liquidato dall'azienda a giugno 2017. Affermava che l'INPS aveva illegittimamente, sulla base di una semplice dichiarazione dell'azienda ex datrice di lavoro (flusso
Uniemens 06/2017), conguagliato la somma spettante al lavoratore, e regolarmente versata dalla Wattsud L.E.P. s.p.a. con quelle dovute da quest'ultima all'Ente previdenziale.
Si costituiva l' in entrambi i procedimenti Controparte_3
riuniti con proprie memorie, con le quali, sulla base delle argomentazioni in fatto ed in diritto ivi svolte, chiedeva dichiararsi inammissibili i ricorsi e nel merito rigettare gli stessi, con vittoria di spese e competenze di lite
All'odierna udienza di discussione, acquisita la documentazione prodotta, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa mediante sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Emerge per tabulas la circostanza della avvenuta erogazione a favore del lavoratore della somma di euro 30.779,04 a titolo di
TFR maturato dal 1.1.07 presso il Fondo di Tesoreria (dovuto, pertanto, a decorrere dall'1.1.2007), a seguito della pronuncia della sentenza Corte d'Appello Napoli n. 1363 del 4.6.2025, attualmente già portata ad esecuzione attraverso l'adempimento spontaneo dell'Inps (cfr. in atti).
In punto di diritto, da una parte deve considerarsi l'identità di cause - quella decisa in Appello e quella qui proposta - il che determinerebbe la declaratoria di litispendenza della causa successiva (quella qui pendente RG n. 7245/2024), essendo ancora pendente il termine per l'impugnativa della sentenza d'Appello (cfr. verbale udienza odierna). D'altro canto, tuttavia l'avvenuta esecuzione spontanea della sentenza CdA n. 1363 del 4.6.2025, favorevole al ricorrente, determina sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte ricorrente con riguardo alla (identica) domanda proposta nel presente giudizio, avendo parte ricorrente materialmente conseguito il bene della vita (TFR dal 1.1.2007) cui era indirizzato tale ricorso.
In parte qua pertanto la domanda va dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Per quanto riguarda l'oggetto del diverso ricorso RG.
19060/2023, parte ricorrente ha innanzitutto rivendicato il pagamento delle ultime tre mensilità non percepite e del rateo di
13^.
A tale proposito deve innanzitutto premettersi qualche cenno di carattere generale sulla disciplina rilevante.
Il decreto legislativo 7 gennaio 1992 n. 80, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 48 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 al fine di adeguare l'ordinamento interno alla direttiva CEE 20 ottobre 1980 n. 987 in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro (direttiva successivamente modificata da quella n. 74 del 2002 che ha ampliato il regime di tutela riferendolo a tutte le procedure conseguenti all'insolvenza datoriale), ha esteso - con effetto ex nunc - la garanzia, già prevista dalla legge n. 297 del 1982 per il trattamento di fine rapporto, ai crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo, utilizzando il medesimo Fondo di garanzia istituito dalla predetta legge del 1982. Per quanto rileva nella presente sede, l'intervento del Fondo è soggetto, oltre che a limiti temporali (nel senso che la garanzia opera solo se i tre mesi finali del rapporto di lavoro rientrano nel periodo di dodici mesi che precede il provvedimento di apertura della procedura concorsuale o il provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio oppure la data di inizio dell'esecuzione forzata), a limitazioni oggettive (relative, cioè,
al quantum della prestazione), specificate dalle disposizioni dettate dall'art. 2: in particolare, il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali (comma 2: c.d. massimale); lo stesso pagamento non è cumulabile (fino a concorrenza degli importi), fra l'altro, con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco degli ultimi tre mesi (comma 4, lettera -b). Come pacificamente riconosciuto anche dallo stesso (cfr. CP_2 circolare Inps n.53/2007, punto 4.1.2: “Possono essere posti a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal TFR) maturati nell'ultimo trimestre ed aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive”), rientrano negli importi dovuti anche i ratei maturati dal lavoratore a titolo di ratei di tredicesima.
Va dichiarata preliminarmente infondata l'eccezione di decadenza triennale dall'azione giudiziaria ex co. 3 art. 47 D.P.R. n. 639/70, essendo stata presentata dal ricorrente domanda amministrativa in data 6-7 e 2-8-2022, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato il 20.10.2023. Parimenti appare infondata l'eccezione di prescrizione annuale ex art. 2 D.lgs. 80/1992. A tale proposito va difatti rammentato che, per orientamento costante della Corte di Cassazione, “…Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n.297 del 1982, richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fallimentare), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (ord. n. 17643/2020 sez.
6-L.). Nella specie il ricorrente, in data 20.10.2023, ha depositato il ricorso innanzi al Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'Inps al pagamento, attraverso l'intervento del fondo di garanzia, degli importi dovuti e non riscossi a titolo di ultime tre mensilità di lavoro ex artt. 1 e 2 del D.lgs. 80/1992; ciò dopo avere vanamente proposto la domanda amministrativa in data
06-7 e 2-08-2022 ed avere ricevuto pagamento solo parziale (relativo al TFR) con mandato di pagamento del 14.12.2022, che liquidava in suo favore a titolo di TFR la somma di €.
7.198,55, e comunicava che “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo” (cfr. documentaz. all.).
I requisiti per l'intervento del Fondo sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza del credito, lo stato d'insolvenza con apertura di una procedura concorsuale e l'accertamento del credito e del relativo quantum mediante la sua ammissione nello stato passivo della procedura. Ebbene risulta documentalmente provata la ammissione del credito da lavoro del ricorrente, per l'importo di €. 8.741,58 a titolo di T.F.R., €. 30.779,04 a titolo di TFR versato al Fondo Tesoreria, € 9.198,45 a titolo di ultime mensilità non percepite (marzo, aprile e maggio 2017)ed €.1.023,05 a ratei 13^ mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge, allo stato passivo fallimentare della Parte_2
, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli
[...]
Nord – Sezione Fallimentare – con sentenza n. 30 del 15.04.2021. Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 03.05.2022, come emerge dal provvedimento del Giudice delegato (cfr. in atti). Pertanto, risultano positivamente sussistenti i requisiti per l'accesso al Fondo previsti dall'art. 2 della legge n.297 del 1982, richiamato dagli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 80 del 1992, tra i quali l'insolvenza del datore di lavoro, l'ammissione al passivo del credito con la relativa quantificazione e l'esecutività dello stato passivo. Di conseguenza, deve condannarsi l' resistente al CP_2 pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 9.198,45 a titolo di ultime mensilità non percepite (marzo, aprile e maggio 2017) ed €.1.023,05 a ratei 13^ mensilità al lordo delle ritenute, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data di presentazione dell'istanza in via amministrativa fino al saldo.
Per quanto concerne, invece, la liquidazione della somma residua a titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia deve osservarsi quanto segue.
Parte ricorrente, dopo avere premesso di avere già ricevuto in parte tale pagamento in data 14.12.2022, ha contestato le adottate modalità di calcolo, in quanto l' aveva applicato CP_2
la trattenuta fiscale (23%) sull'importo lordo maturato dal lavoratore a titolo di TFR e solo di seguito aveva provveduto a calcolare – sulla somma netta - interessi e rivalutazione monetaria
Ad avviso del ricorrente, invece, la somma sulla quale l'Inps avrebbe dovuto applicare la detrazione fiscale sarebbe dovuta essere quella dell'importo lordo maturato per TFR ivi compresa la maggiorazione per rivalutazione ed interessi;
dall'adozione del criterio di calcolo errato sarebbe pertanto derivata una differenza a credito del ricorrente rispetto a quanto già liquidato dal CP_4
Ritiene il giudicante che tale ricostruzione debba essere condivisa.
Ed invero, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass 24.3.23 n. 8517) le somme dovute dal Fondo di garanzia a titolo di TFR sono da calcolarsi al lordo delle ritenute fiscali secondo le consuete modalità di cui all'art
2120 c.c.
Di conseguenza, il TFR deve essere calcolato sommando - per ciascun anno di servizio del lavoratore - una quota pari all'importo globale della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5; detta quota deve essere poi proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.
Le quote annuali, inoltre (salvo quella maturata nell'anno in corso) vanno indicizzate al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dal 1,5% in misura fissa e dal
75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (Istat) ed altresì maggiorate degli interessi legali maturati.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha richiesto di accertare - nella presente sede processuale – il proprio credito nei confronti del Fondo di Garanzia Inps alla differenza di netti euro €.802,89 (€. 8.001,44 spettanti meno €.7.198,55 percepite), corrispondente alla somma lorda di €. 987,55, in conseguenza dell'erroneo calcolo secondo il criterio adottato dall'Istituto ed innanzi decritto.
Il calcolo Inps risulta effettivamente non rispondente al criterio di legge, in quanto le ritenute fiscali andavano operate solo al termine dell'operazione della determinazione del TFR lordo complessivo, ivi compresa la maggiorazione per interessi e rivalutazione innanzi indicata, e non invece sull'importo per
TFR determinato “a monte”.
Avendo pertanto l'Inps corrisposto a detto titolo l'importo di €.
7.198,55 netti, residuano dovuti al ricorrente da parte del Fondo di Garanzia Inps ulteriori € 802,89 netti (pari ad € 987,55 lordi cfr. conteggi in atti).
L' INPS va pertanto condannata al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza nella misura del 50% e vengono liquidate come da dispositivo alla stregua delle vigenti tariffe, con attribuzione;
per il residuo invece le stesse vanno compensate tra le parti in ragione della duplicazione della domanda (cfr. supra) e della conseguente declaratoria di inammissibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta e/o disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara inammissibile la domanda di condanna del Fondo di Tesoreria Inps al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR a decorrere dall'1.1.2007 per carenza di interesse ad agire;
b) Accoglie il ricorso per il residuo e - per l'effetto - condanna l'Inps al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €. 11.209,05 lordi, di cui € 987,55 a titolo di differenza di TFR, €.9.198,45 a titolo di ultime mensilità non percepite (marzo, aprile e maggio 2017) ed €.1.023,05 a titolo di ratei 13^ mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c) Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite nella misura di ½ che liquida in complessivi euro 1.230.00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione, e compensa le spese per il residuo. Napoli, 13.11.2025
IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 13 novembre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 19060/2023, cui è stata riunita quella n. RG 7245/2024 avente ad OGGETTO: fondo di garanzia – fondo di tesoreria
Inps
TRA
nato il [...] a [...] a Parte_1
RE (NA) c.f. , rapp.to e difeso C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Ferrara ed elett.te dom.to presso il suo studio in Aversa (CE), Via Salvo D'Acquisto N.
200; ricorrente
E
INPS, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, ritualmente notificato, l'istante di cui in epigrafe evocava in giudizio l'Inps premettendo: di essere stato dipendente della
[...]
dal 10.11.1986 Parte_2
al 03.06.2017 in qualità di impiegato responsabile dei sistemi informativi (Imp. V° Liv. ; di non Controparte_1
avere percepito alla fine del rapporto le spettanze lavorative, tra cui il T.F.R, le quote TFR versate al Fondo Tesoreria, le ultime mensilità ed il rateo 13^; che la società datrice era stata dapprima ammessa al concordato preventivo (Conc.12/17) e poi dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione
Fallimentare – con sentenza n. 30 del 15.04.2021 e che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo in data 03.05.2022; che era stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di €.
8.741,58 a titolo di T.F.R., €. 30.779,04 a titolo di TFR versato al Fondo Tesoreria, €.9.198,45 a titolo di ultime mensilità non percepite (marzo, aprile e maggio 2017), €.1.023,05 a ratei 13^ mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
che aveva proposto domanda per la corresponsione delle somme dovute a titolo di ultime mensilità e rateo 13^ e a titolo di TFR, alla sede territorialmente competente dell'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 29 maggio 1982 n. 297 in data
06.07.2022 e 02.08.2022, allegando stato passivo esecutivo, autocertificazione di mancata opposizione allo stato passivo, rifiuto curatore a sottoscrivere la modulistica Inps, modello SR
54, e istanza di ammissione al passivo fallimentare;
che l'INPS in data 29.11.2022 aveva richiesto documentazione e che con pec del 07.12.2022 aveva avanzato istanza di riesame;
che l'Inps con mandato di pagamento del 14.12.2022 aveva liquidato a titolo di
TFR la somma di €. 7.198,55, ed aveva comunicato che “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo”; che in data 23.01.2023 aveva proposto ricorso al Comitato provinciale INPS richiedendo la differenza di TFR spettante e le ultime mensilità non percepite, allegando la dichiarazione di credito.
Allegava di avere inviato tutti i documenti necessari per la liquidazione delle prestazioni, ossia lo stato passivo in copia conforme, l'autocertificazione di mancata opposizione al passivo fallimentare, il rifiuto del curatore a sottoscrivere la modulistica
Inps, il modello SR 54, l'istanza di ammissione al passivo fallimentare. Faceva rilevare che la
[...]
era stata sottoposta a Parte_2
concordato preventivo (Proc.n.12/2017) dal Tribunale di Napoli nord -Sezione Fallimentare;
che aveva inviato dichiarazione di credito nella procedura in data 01.12.2017 e, dopo l'omologa della procedura, aveva percepito una parte del TFR dal Fondo di garanzia INPS, esattamente €. 32.754,78; che successivamente, in data 13.04.2021 la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli nord-Sezione
Fallimentare per cui aveva richiesto nel fallimento le somme ancora spettanti, specificando, per quanto attiene il TFR, di aver già percepito la somma di €. 32.754,78 e di essere ancora creditore dell'importo di €. 8.741,58 a titolo di TFR, somma e titolo per i quali era stato ammesso al passivo;
che tuttavia l'Inps
- nell'emettere il mandato di pagamento – doveva tener conto e prendere in considerazione solo la somma a titolo di TFR ammessa al passivo fallimentare, ossia €. 8.741,58, e su essa, calcolate anche rivalutazione e interessi, doveva effettuare le ritenute fiscali;
che invece dal mandato di pagamento risultava che il TFR erogato, al netto, non corrispondeva alla somma lorda, detratta l'aliquota (23%) prevista per legge, avendo l'Ente operato una ritenuta errata (€.3.192,94) sulla somma spettante al ricorrente a titolo di TFR;
che difatti, a fronte di un importo lordo ammesso al passivo fallimentare di €. 8.741,58 aveva percepito la somma netta di €.7.198,55 senza procedere ad aggiungere alla somma ammessa a titolo di TFR (€.8.741,58) gli importi riconosciuti a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali (€.1.402,14 e €. 247,77, come risultava nella seconda pagina del mandato di pagamento Inps), ottenendo l'importo complessivo di €. 10.391,49 e su tale somma calcolare la ritenuta
Irpef del 23%, ossia €.2.390,04, per cui doveva essere pagata all'istante la somma netta di €. 8.001,44 in luogo di quella percepita pari ad euro 7.198,55.
Assumeva pertanto di essere ancora creditore della somma netta di €.802,89 (€. 8.001,44 - €.7.198,55), corrispondente alla somma lorda di €. 987,55 a titolo di differenza di TFR.
Allegava inoltre, con riferimento alle ultime mensilità non percepite ed ai ratei di 13^ mensilità, che il Tribunale di Napoli
Nord- Sezione Fallimentare- aveva stabilito l'ammissione al passivo fallimentare del credito del ricorrente per l'importo di
9.198,45 a titolo di ultime mensilità non percepite (marzo, aprile e maggio 2017) e di €.1.023,05 a ratei 13^ mensilità e che avendo cessato di lavorare il 3.6.2017, aveva tempestivamente inviato istanza entro un anno da tale data di cessazione (in data
1.12.2017) mediante alla pec del Concordato preventivo n.
12/2017, omologato dal Tribunale di Napoli Nord (unica procedura giudiziaria azionabile entro l'anno da parte del lavoratore-creditore). Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo “Condannarsi
in persona del Controparte_2
Presidente pro-tempore dom.to per la qualità c/o la sede dello stesso in
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, per le ragioni di cui in premessa, a pagare immediatamente all'istante la somma di €. 11.209,05 di cui
€.987,55 a titolo di differenza di TFR, €.9.198,45 a titolo di ultime mensilità non percepite (marzo, aprile e maggio 2017), €.1.023,05 a ratei
13^ mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge, oltre interessi e rivalutazione come per legge” con vittoria di spese ed attribuzione.
Con successivo ricorso depositato il 22.3.2024 e poi riunito a quello precedente per motivi di connessione, parte ricorrente, lo stesso ricorrente chiedeva “Condannarsi
[...]
-, in persona del Presidente pro- Controparte_2 tempore dom.to per la qualità c/o la sede dello stesso in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, per le ragioni di cui in premessa, a pagare immediatamente all'istante la somma di €.30.779,94 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con rifusione delle spese, competenze, onorari del presente giudizio più IVA e 4% C.P.A., come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario” In punto di fatto deduceva che in data 03.07.2023 aveva inviato domanda all'INPS Fondo di garanzia anche per la somma di €.
30.779,94 a titolo di TFR maturato dall'01.01.2007, nonché all'INPS Fondo di Tesoreria con successiva pec del 25.08.2022 allegando il modello MV32 e modello MV34 e richiesta al curatore di compilazione del modello MV 31; che tuttavia l'INPS di Nola con pec del 30.08.2022 aveva rigettato la domanda con la motivazione che il TFR era stato liquidato dall'azienda a giugno 2017. Affermava che l'INPS aveva illegittimamente, sulla base di una semplice dichiarazione dell'azienda ex datrice di lavoro (flusso
Uniemens 06/2017), conguagliato la somma spettante al lavoratore, e regolarmente versata dalla Wattsud L.E.P. s.p.a. con quelle dovute da quest'ultima all'Ente previdenziale.
Si costituiva l' in entrambi i procedimenti Controparte_3
riuniti con proprie memorie, con le quali, sulla base delle argomentazioni in fatto ed in diritto ivi svolte, chiedeva dichiararsi inammissibili i ricorsi e nel merito rigettare gli stessi, con vittoria di spese e competenze di lite
All'odierna udienza di discussione, acquisita la documentazione prodotta, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa mediante sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Emerge per tabulas la circostanza della avvenuta erogazione a favore del lavoratore della somma di euro 30.779,04 a titolo di
TFR maturato dal 1.1.07 presso il Fondo di Tesoreria (dovuto, pertanto, a decorrere dall'1.1.2007), a seguito della pronuncia della sentenza Corte d'Appello Napoli n. 1363 del 4.6.2025, attualmente già portata ad esecuzione attraverso l'adempimento spontaneo dell'Inps (cfr. in atti).
In punto di diritto, da una parte deve considerarsi l'identità di cause - quella decisa in Appello e quella qui proposta - il che determinerebbe la declaratoria di litispendenza della causa successiva (quella qui pendente RG n. 7245/2024), essendo ancora pendente il termine per l'impugnativa della sentenza d'Appello (cfr. verbale udienza odierna). D'altro canto, tuttavia l'avvenuta esecuzione spontanea della sentenza CdA n. 1363 del 4.6.2025, favorevole al ricorrente, determina sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte ricorrente con riguardo alla (identica) domanda proposta nel presente giudizio, avendo parte ricorrente materialmente conseguito il bene della vita (TFR dal 1.1.2007) cui era indirizzato tale ricorso.
In parte qua pertanto la domanda va dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Per quanto riguarda l'oggetto del diverso ricorso RG.
19060/2023, parte ricorrente ha innanzitutto rivendicato il pagamento delle ultime tre mensilità non percepite e del rateo di
13^.
A tale proposito deve innanzitutto premettersi qualche cenno di carattere generale sulla disciplina rilevante.
Il decreto legislativo 7 gennaio 1992 n. 80, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 48 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 al fine di adeguare l'ordinamento interno alla direttiva CEE 20 ottobre 1980 n. 987 in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro (direttiva successivamente modificata da quella n. 74 del 2002 che ha ampliato il regime di tutela riferendolo a tutte le procedure conseguenti all'insolvenza datoriale), ha esteso - con effetto ex nunc - la garanzia, già prevista dalla legge n. 297 del 1982 per il trattamento di fine rapporto, ai crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo, utilizzando il medesimo Fondo di garanzia istituito dalla predetta legge del 1982. Per quanto rileva nella presente sede, l'intervento del Fondo è soggetto, oltre che a limiti temporali (nel senso che la garanzia opera solo se i tre mesi finali del rapporto di lavoro rientrano nel periodo di dodici mesi che precede il provvedimento di apertura della procedura concorsuale o il provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio oppure la data di inizio dell'esecuzione forzata), a limitazioni oggettive (relative, cioè,
al quantum della prestazione), specificate dalle disposizioni dettate dall'art. 2: in particolare, il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali (comma 2: c.d. massimale); lo stesso pagamento non è cumulabile (fino a concorrenza degli importi), fra l'altro, con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco degli ultimi tre mesi (comma 4, lettera -b). Come pacificamente riconosciuto anche dallo stesso (cfr. CP_2 circolare Inps n.53/2007, punto 4.1.2: “Possono essere posti a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal TFR) maturati nell'ultimo trimestre ed aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive”), rientrano negli importi dovuti anche i ratei maturati dal lavoratore a titolo di ratei di tredicesima.
Va dichiarata preliminarmente infondata l'eccezione di decadenza triennale dall'azione giudiziaria ex co. 3 art. 47 D.P.R. n. 639/70, essendo stata presentata dal ricorrente domanda amministrativa in data 6-7 e 2-8-2022, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato il 20.10.2023. Parimenti appare infondata l'eccezione di prescrizione annuale ex art. 2 D.lgs. 80/1992. A tale proposito va difatti rammentato che, per orientamento costante della Corte di Cassazione, “…Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n.297 del 1982, richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fallimentare), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (ord. n. 17643/2020 sez.
6-L.). Nella specie il ricorrente, in data 20.10.2023, ha depositato il ricorso innanzi al Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'Inps al pagamento, attraverso l'intervento del fondo di garanzia, degli importi dovuti e non riscossi a titolo di ultime tre mensilità di lavoro ex artt. 1 e 2 del D.lgs. 80/1992; ciò dopo avere vanamente proposto la domanda amministrativa in data
06-7 e 2-08-2022 ed avere ricevuto pagamento solo parziale (relativo al TFR) con mandato di pagamento del 14.12.2022, che liquidava in suo favore a titolo di TFR la somma di €.
7.198,55, e comunicava che “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo” (cfr. documentaz. all.).
I requisiti per l'intervento del Fondo sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza del credito, lo stato d'insolvenza con apertura di una procedura concorsuale e l'accertamento del credito e del relativo quantum mediante la sua ammissione nello stato passivo della procedura. Ebbene risulta documentalmente provata la ammissione del credito da lavoro del ricorrente, per l'importo di €. 8.741,58 a titolo di T.F.R., €. 30.779,04 a titolo di TFR versato al Fondo Tesoreria, € 9.198,45 a titolo di ultime mensilità non percepite (marzo, aprile e maggio 2017)ed €.1.023,05 a ratei 13^ mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge, allo stato passivo fallimentare della Parte_2
, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli
[...]
Nord – Sezione Fallimentare – con sentenza n. 30 del 15.04.2021. Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 03.05.2022, come emerge dal provvedimento del Giudice delegato (cfr. in atti). Pertanto, risultano positivamente sussistenti i requisiti per l'accesso al Fondo previsti dall'art. 2 della legge n.297 del 1982, richiamato dagli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 80 del 1992, tra i quali l'insolvenza del datore di lavoro, l'ammissione al passivo del credito con la relativa quantificazione e l'esecutività dello stato passivo. Di conseguenza, deve condannarsi l' resistente al CP_2 pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 9.198,45 a titolo di ultime mensilità non percepite (marzo, aprile e maggio 2017) ed €.1.023,05 a ratei 13^ mensilità al lordo delle ritenute, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data di presentazione dell'istanza in via amministrativa fino al saldo.
Per quanto concerne, invece, la liquidazione della somma residua a titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia deve osservarsi quanto segue.
Parte ricorrente, dopo avere premesso di avere già ricevuto in parte tale pagamento in data 14.12.2022, ha contestato le adottate modalità di calcolo, in quanto l' aveva applicato CP_2
la trattenuta fiscale (23%) sull'importo lordo maturato dal lavoratore a titolo di TFR e solo di seguito aveva provveduto a calcolare – sulla somma netta - interessi e rivalutazione monetaria
Ad avviso del ricorrente, invece, la somma sulla quale l'Inps avrebbe dovuto applicare la detrazione fiscale sarebbe dovuta essere quella dell'importo lordo maturato per TFR ivi compresa la maggiorazione per rivalutazione ed interessi;
dall'adozione del criterio di calcolo errato sarebbe pertanto derivata una differenza a credito del ricorrente rispetto a quanto già liquidato dal CP_4
Ritiene il giudicante che tale ricostruzione debba essere condivisa.
Ed invero, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass 24.3.23 n. 8517) le somme dovute dal Fondo di garanzia a titolo di TFR sono da calcolarsi al lordo delle ritenute fiscali secondo le consuete modalità di cui all'art
2120 c.c.
Di conseguenza, il TFR deve essere calcolato sommando - per ciascun anno di servizio del lavoratore - una quota pari all'importo globale della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5; detta quota deve essere poi proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.
Le quote annuali, inoltre (salvo quella maturata nell'anno in corso) vanno indicizzate al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dal 1,5% in misura fissa e dal
75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (Istat) ed altresì maggiorate degli interessi legali maturati.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha richiesto di accertare - nella presente sede processuale – il proprio credito nei confronti del Fondo di Garanzia Inps alla differenza di netti euro €.802,89 (€. 8.001,44 spettanti meno €.7.198,55 percepite), corrispondente alla somma lorda di €. 987,55, in conseguenza dell'erroneo calcolo secondo il criterio adottato dall'Istituto ed innanzi decritto.
Il calcolo Inps risulta effettivamente non rispondente al criterio di legge, in quanto le ritenute fiscali andavano operate solo al termine dell'operazione della determinazione del TFR lordo complessivo, ivi compresa la maggiorazione per interessi e rivalutazione innanzi indicata, e non invece sull'importo per
TFR determinato “a monte”.
Avendo pertanto l'Inps corrisposto a detto titolo l'importo di €.
7.198,55 netti, residuano dovuti al ricorrente da parte del Fondo di Garanzia Inps ulteriori € 802,89 netti (pari ad € 987,55 lordi cfr. conteggi in atti).
L' INPS va pertanto condannata al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza nella misura del 50% e vengono liquidate come da dispositivo alla stregua delle vigenti tariffe, con attribuzione;
per il residuo invece le stesse vanno compensate tra le parti in ragione della duplicazione della domanda (cfr. supra) e della conseguente declaratoria di inammissibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta e/o disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara inammissibile la domanda di condanna del Fondo di Tesoreria Inps al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR a decorrere dall'1.1.2007 per carenza di interesse ad agire;
b) Accoglie il ricorso per il residuo e - per l'effetto - condanna l'Inps al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €. 11.209,05 lordi, di cui € 987,55 a titolo di differenza di TFR, €.9.198,45 a titolo di ultime mensilità non percepite (marzo, aprile e maggio 2017) ed €.1.023,05 a titolo di ratei 13^ mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c) Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite nella misura di ½ che liquida in complessivi euro 1.230.00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione, e compensa le spese per il residuo. Napoli, 13.11.2025
IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino