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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/08/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis c.p.c. iscritto al n. 2697 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Civitavecchia (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Eugenia Milo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 residente, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Remoli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024, ritualmente e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione udienza, , Parte_1 premesso che dalla relazione more uxorio con rano Controparte_1 nati i figli (10.09.2010) e (15.05.2014) riconosciuti da entrambi i Per_1 Per_2 genitori, ha chiesto al Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, disponendo l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori, il collocamento di presso l'abitazione della madre e di presso Per_2 Per_1
l'abitazione del padre, in subordine, il collocamento di entrambi i figli presso la madre,
l'obbligo del padre al mantenimento dei figli nella misura di euro 700,00 al mese
(350,00 ciascuno), disciplina del diritto di visita del padre alle condizioni indicate, ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie a favore della prole al 50% ciascuno.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che è adolescente e Per_1 che il rapporto è divenuto difficoltoso, che non ha un'occupazione lavorativa, mentre il resistente è alle dipendenze dell'Hotel San Giorgio in Civitavecchia e percepisce uno stipendio di circa 1700,00 al mese.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. orando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 19.05.2025 si è costituito in giudizio il he ha contestato gli avversi assunti e ha dedotto: CP_1
- che la convivenza tra le parti è risalente ed è cessata nel 2017;
- che corrisponde alla ricorrente la somma di euro 400,00 al mese per il mantenimento dei figli;
- che la ricorrente ha avuto nel 2021 un'altra figlia di nome , nata dal Persona_3 rapporto con suo fratello;
- che la ricorrente ha una stabile relazione sentimentale e convive con il nuovo compagno;
- che la ricorrente lavora come commessa presso un negozio in Civitavecchia
(RM).
Tanto premesso, il resistente ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento
2 condiviso dei figli a entrambi i genitori con collocamento di presso il padre e Per_1 di presso la madre, il mantenimento diretto del figlio minore collocato presso Per_2 ciascun genitore, in subordine, nell'ipotesi di collocamento di entrambi i figli presso la madre, stabilire a suo carico un mantenimento per i figli di euro 300,00 complessivi, oltre spese straordinarie in eguale misura tra i genitori.
All'udienza del 18.06.2025 sono comparse le parti personalmente assistite dai difensori che hanno dedotto di avere raggiunto un'intesa ed il Giudice, preso atto, ha rimesso al Collegio la decisione, onerando le parti al deposito telematico dell'accordo raggiunto.
Il Tribunale ritiene che nulla osta al recepimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis c.p.c., iscritto al n. 2697/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) l'affidamento dei minori e sarà condiviso tra i genitori e Per_1 Per_2 congiunto sarà l'esercizio della responsabilità genitoriale ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione rispetto alle quali ciascun genitore eserciterà la responsabilità autonomamente in occasione della permanenza dei figli presso di sé;
2) le decisioni di maggior interesse relative alla salute, educazione, istruzione e residenza abituale dovranno essere assunte da ambo i genitori;
3) i minori e avranno la loro prevalente collocazione presso la Per_1 Per_2 madre e nella casa materna manterranno la loro residenza anagrafica;
4) a far data dal mese di luglio 2025, il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di €. 450,00 Parte_1
(quattrocentocinquanta/00) quale contributo nel mantenimento dei due figli e in ragione di €. 225,00 a figlio. L'assegno dovrà essere rivalutato ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT e ciò a decorrere dal mese di luglio 2026. La sig.ra da atto che il sig. a far data dalla cessazione della Parte_1 CP_1 convivenza, ha sempre contribuito nel mantenimento dei figli;
3 5) l'Assegno Unico e Universale per i due minori continuerà ad essere percepito dalla sig.ra in via esclusiva per ambedue i figli;
Parte_1
6) le spese straordinarie relative ai figli, individuate e disciplinate come da protocollo adottato dall'intestato Tribunale in data 15.1.2015, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. L'eventuale riconoscimento in favore del figlio di indennità di frequenza o altre provvidenze pubbliche dovrà Per_2 essere destinato al pagamento delle terapie che verranno prescritte al minore o alle altre sue spese straordinarie in modo tale che il concorso dei genitori nell'esborso sarà solo eventuale e residuale;
7) la permanenza dei minori presso il padre sarà modulata in due giorni settimanali, senza distinzione tra infrasettimanali e del fine settimana e avrà luogo in ragione dei turni lavorativi paterni, dall'orario di uscita da scuola ovvero dalle ore 10:00 in occasione delle vacanze scolastiche o sospensione delle lezioni - con relativo pernottamento e accompagnamento l'indomani a scuola e con cadenza da concordarsi tra i genitori, settimanalmente, in ragione dei rispettivi impegni lavorativi;
- i genitori cureranno che, ad anni alterni, i figli trascorrano i singoli giorni di festa con ciascuno di essi (Vigilia, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre,
Capodanno, Epifania;
Pasqua, Lunedì dell'Angelo); - in occasione delle ferie estive, i minori permarranno con ciascun genitore per un periodo continuativo di 7 giorni. La cadenza di tali periodi dovrà essere concordata tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
8) le detrazioni per figli a carico e ogni sussidio pubblico sarà fruito dai genitori in pari misura;
9) le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza per quanto conforme alle presenti condizioni.
Spese compensate.
Così deciso in Civitavecchia, il 25 agosto 2025
Il PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis c.p.c. iscritto al n. 2697 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Civitavecchia (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Eugenia Milo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 residente, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Remoli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024, ritualmente e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione udienza, , Parte_1 premesso che dalla relazione more uxorio con rano Controparte_1 nati i figli (10.09.2010) e (15.05.2014) riconosciuti da entrambi i Per_1 Per_2 genitori, ha chiesto al Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, disponendo l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori, il collocamento di presso l'abitazione della madre e di presso Per_2 Per_1
l'abitazione del padre, in subordine, il collocamento di entrambi i figli presso la madre,
l'obbligo del padre al mantenimento dei figli nella misura di euro 700,00 al mese
(350,00 ciascuno), disciplina del diritto di visita del padre alle condizioni indicate, ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie a favore della prole al 50% ciascuno.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che è adolescente e Per_1 che il rapporto è divenuto difficoltoso, che non ha un'occupazione lavorativa, mentre il resistente è alle dipendenze dell'Hotel San Giorgio in Civitavecchia e percepisce uno stipendio di circa 1700,00 al mese.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. orando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 19.05.2025 si è costituito in giudizio il he ha contestato gli avversi assunti e ha dedotto: CP_1
- che la convivenza tra le parti è risalente ed è cessata nel 2017;
- che corrisponde alla ricorrente la somma di euro 400,00 al mese per il mantenimento dei figli;
- che la ricorrente ha avuto nel 2021 un'altra figlia di nome , nata dal Persona_3 rapporto con suo fratello;
- che la ricorrente ha una stabile relazione sentimentale e convive con il nuovo compagno;
- che la ricorrente lavora come commessa presso un negozio in Civitavecchia
(RM).
Tanto premesso, il resistente ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento
2 condiviso dei figli a entrambi i genitori con collocamento di presso il padre e Per_1 di presso la madre, il mantenimento diretto del figlio minore collocato presso Per_2 ciascun genitore, in subordine, nell'ipotesi di collocamento di entrambi i figli presso la madre, stabilire a suo carico un mantenimento per i figli di euro 300,00 complessivi, oltre spese straordinarie in eguale misura tra i genitori.
All'udienza del 18.06.2025 sono comparse le parti personalmente assistite dai difensori che hanno dedotto di avere raggiunto un'intesa ed il Giudice, preso atto, ha rimesso al Collegio la decisione, onerando le parti al deposito telematico dell'accordo raggiunto.
Il Tribunale ritiene che nulla osta al recepimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis c.p.c., iscritto al n. 2697/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) l'affidamento dei minori e sarà condiviso tra i genitori e Per_1 Per_2 congiunto sarà l'esercizio della responsabilità genitoriale ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione rispetto alle quali ciascun genitore eserciterà la responsabilità autonomamente in occasione della permanenza dei figli presso di sé;
2) le decisioni di maggior interesse relative alla salute, educazione, istruzione e residenza abituale dovranno essere assunte da ambo i genitori;
3) i minori e avranno la loro prevalente collocazione presso la Per_1 Per_2 madre e nella casa materna manterranno la loro residenza anagrafica;
4) a far data dal mese di luglio 2025, il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di €. 450,00 Parte_1
(quattrocentocinquanta/00) quale contributo nel mantenimento dei due figli e in ragione di €. 225,00 a figlio. L'assegno dovrà essere rivalutato ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT e ciò a decorrere dal mese di luglio 2026. La sig.ra da atto che il sig. a far data dalla cessazione della Parte_1 CP_1 convivenza, ha sempre contribuito nel mantenimento dei figli;
3 5) l'Assegno Unico e Universale per i due minori continuerà ad essere percepito dalla sig.ra in via esclusiva per ambedue i figli;
Parte_1
6) le spese straordinarie relative ai figli, individuate e disciplinate come da protocollo adottato dall'intestato Tribunale in data 15.1.2015, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. L'eventuale riconoscimento in favore del figlio di indennità di frequenza o altre provvidenze pubbliche dovrà Per_2 essere destinato al pagamento delle terapie che verranno prescritte al minore o alle altre sue spese straordinarie in modo tale che il concorso dei genitori nell'esborso sarà solo eventuale e residuale;
7) la permanenza dei minori presso il padre sarà modulata in due giorni settimanali, senza distinzione tra infrasettimanali e del fine settimana e avrà luogo in ragione dei turni lavorativi paterni, dall'orario di uscita da scuola ovvero dalle ore 10:00 in occasione delle vacanze scolastiche o sospensione delle lezioni - con relativo pernottamento e accompagnamento l'indomani a scuola e con cadenza da concordarsi tra i genitori, settimanalmente, in ragione dei rispettivi impegni lavorativi;
- i genitori cureranno che, ad anni alterni, i figli trascorrano i singoli giorni di festa con ciascuno di essi (Vigilia, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre,
Capodanno, Epifania;
Pasqua, Lunedì dell'Angelo); - in occasione delle ferie estive, i minori permarranno con ciascun genitore per un periodo continuativo di 7 giorni. La cadenza di tali periodi dovrà essere concordata tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
8) le detrazioni per figli a carico e ogni sussidio pubblico sarà fruito dai genitori in pari misura;
9) le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza per quanto conforme alle presenti condizioni.
Spese compensate.
Così deciso in Civitavecchia, il 25 agosto 2025
Il PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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