TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 723/2025 R.G. lavoro e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Grillo Giuseppecon questo elett.te Parte_1 domiciliata in Avellino, alla via Due Principati n. 161, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso all'Avvocato Nasso CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso avviso di addebito n 312 2024 00018561 02 000 per la complessiva somma di € 1.842,66 notificato in data 20.1.2025 avente ad oggetto il controllo della posizione contributiva da 12/2013. CP_ Si costituiva l' e resisteva al ricorso, invocandone il rigetto. La causa istruita con l'escussione dei testi, all'odierna udienza è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione delle note d'udienza. Il ricorso è infndato. In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 poiché proposta entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto. Invero, l'avviso d'addebito opposto risulta notificato in data 20.1.2025, come da P.E.C. allegata da parte ricorrente, ed il ricorso è stato depositato addì 28.2.2025. Tuttavia, l'atto introduttivo è intervenuto oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, con decadenza dalla facoltà di far valere vizi di forma. Costituisce ius receptum che tale termine trovi applicazione all'opposizione ad avviso d'addebito in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo. Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2022, n. 1427).Ebbene, si deve evidenziare
1 che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. La Suprema Corte ha statuito che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che in un giudizio, come quello de quo, promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la CP_1 prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. ex plurimis, Cass.sez. Lav. 3279/2020). E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato. CP_ Nel caso di specie, l' ha allegato che per il periodo 12/2013 la società ricorrente aveva inizialmente trasmesso una denuncia EMENS in data 19/01/2014 in cui per il collaboratore aveva dichiarato un imponibile di 7783€ aliquota 20% e un contributo dovuto C.F._1 di 1556,60€. In data 21/09/2023 veniva presentata denuncia di cancellazione ID 81275498 per l'EMENS e veniva trasmessa nuova denuncia 81275498 nella quale, sempre per il collaboratore
, veniva denunciato un imponibile di 4994€ aliquota 20% contributo dovuto C.F._1
998,80€ tipo di rapporto 1E (Amministratore e al contempo legale rappresentante in carica). Inoltre, sempre per il periodo 12/2013 è presente una denuncia trasmessa il 23/03/2014 per il collaboratore con imponibile 4994€ aliquota 20% contributo dovuto 998,80€ tipo rapporto C.F._1
1A (amministratore di società). Dunque, parte ricorrente allega un prospetto pagamenti non attinente all'oggetto dell'ava n.312 2024 00018561 02 000 che riporta la denuncia trasmessa il 21/09/2023 per la quale il contribuente non ha mai presentato denuncia di cancellazione. Spese compensate, stante la particolare connotazione della vicenda. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La dott.ssa Monica d'Agostino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. compensa le spese.
Avellino, lì 23.10.2025
Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
2
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 723/2025 R.G. lavoro e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Grillo Giuseppecon questo elett.te Parte_1 domiciliata in Avellino, alla via Due Principati n. 161, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso all'Avvocato Nasso CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso avviso di addebito n 312 2024 00018561 02 000 per la complessiva somma di € 1.842,66 notificato in data 20.1.2025 avente ad oggetto il controllo della posizione contributiva da 12/2013. CP_ Si costituiva l' e resisteva al ricorso, invocandone il rigetto. La causa istruita con l'escussione dei testi, all'odierna udienza è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione delle note d'udienza. Il ricorso è infndato. In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 poiché proposta entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto. Invero, l'avviso d'addebito opposto risulta notificato in data 20.1.2025, come da P.E.C. allegata da parte ricorrente, ed il ricorso è stato depositato addì 28.2.2025. Tuttavia, l'atto introduttivo è intervenuto oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, con decadenza dalla facoltà di far valere vizi di forma. Costituisce ius receptum che tale termine trovi applicazione all'opposizione ad avviso d'addebito in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo. Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2022, n. 1427).Ebbene, si deve evidenziare
1 che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. La Suprema Corte ha statuito che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che in un giudizio, come quello de quo, promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la CP_1 prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. ex plurimis, Cass.sez. Lav. 3279/2020). E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato. CP_ Nel caso di specie, l' ha allegato che per il periodo 12/2013 la società ricorrente aveva inizialmente trasmesso una denuncia EMENS in data 19/01/2014 in cui per il collaboratore aveva dichiarato un imponibile di 7783€ aliquota 20% e un contributo dovuto C.F._1 di 1556,60€. In data 21/09/2023 veniva presentata denuncia di cancellazione ID 81275498 per l'EMENS e veniva trasmessa nuova denuncia 81275498 nella quale, sempre per il collaboratore
, veniva denunciato un imponibile di 4994€ aliquota 20% contributo dovuto C.F._1
998,80€ tipo di rapporto 1E (Amministratore e al contempo legale rappresentante in carica). Inoltre, sempre per il periodo 12/2013 è presente una denuncia trasmessa il 23/03/2014 per il collaboratore con imponibile 4994€ aliquota 20% contributo dovuto 998,80€ tipo rapporto C.F._1
1A (amministratore di società). Dunque, parte ricorrente allega un prospetto pagamenti non attinente all'oggetto dell'ava n.312 2024 00018561 02 000 che riporta la denuncia trasmessa il 21/09/2023 per la quale il contribuente non ha mai presentato denuncia di cancellazione. Spese compensate, stante la particolare connotazione della vicenda. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La dott.ssa Monica d'Agostino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. compensa le spese.
Avellino, lì 23.10.2025
Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
2