Sentenza breve 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 09/10/2025, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03320/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 3320 del 2025 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Giannini e con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia;
contro
Questura Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di irricevibilità della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del 20/6/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visto il deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dell’11/9/2025 di avvenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato in data 9/9/2025;
Visto il deposito di parte ricorrente del 7/10/2025 che ha confermato tale circostanza con richiesta di cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2025 la relazione del dott. LE IA, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di aver presentato domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio essendo iscritto presso l’Istituto -OMISSIS-, con fissazione di appuntamento per il 3/12/2024 cui per mero errore il ricorrente non interveniva; conseguentemente la Questura di Milano ha adottato l’impugnato provvedimento di irricevibilità/inammissibilità , mentre la Prefettura di Roma ha notificato decreto di espulsione e la Questura di Roma ha emesso decreto di allontanamento dal territorio nazionale. Si sono dedotti possesso dei requisiti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di studio e violazione di legge dell’art.10-bis della Legge n.241/1990.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso.
2. Alla Camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente improcedibile, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, prende atto del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato dell’11/9/2025 di avvenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato in data 9/9/2025.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE IA, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE IA |
IL SEGRETARIO