CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 228/2021 RGCA
Promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo C.F._1
Ricotta per procura in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] Controparte_1
(CF. ; rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Fabrizio Ferrara per procura a margine della comparsa di costituzione
1
Appellato
Conclusioni delle parti
Per l'Appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in sede di riassunzione, ritenere dichiarare il signor Controparte_1 responsabile esclusivo ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2043 e s.s. c.c. dei danni descritti in narrativa, subiti dal signor in quanto con la propria condotta Parte_1 dolosa posta in essere commettendo il reato di cui all'art. 368
c.p. come accertato giudizialmente, ha così determinato la causazione degli eventi dannosi;
in conseguenza condannare il signor al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1
e non subiti dall'appellante per il reato di cui all'art. 368 c.p. nella misura non inferiore ad euro 269.000,00 per danno patrimoniale, nonché in via equitativa ai sensi dell'art. 2056
c.c. per i danni morali conseguenti alla commissione del reato di cui all'art.368 c.p. ma in misura non inferiore ad €.
200.000,00 o alla maggiore o minore somma determinata, con gli interessi legali, nonché al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio e dei precedenti gradi di giudizio penale nella misura di 10.080,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
in via subordinata, ove la Corte di Appello adita in sede di riassunzione, ritenga che l'oggetto del presente giudizio sia costituito dalla sola liquidazione delle spese processuali e che il giudizio civile risarcitorio debba essere incardinato innanzi al tribunale civile, condannare il signor al solo pagamento delle spese del Controparte_1 presente giudizio nei precedenti gradi di giudizio penale come sopra determinati. Con espressa riserva di modificare ed integrare le richieste e conclusioni, articolare mezzi, produrre documenti nei termini e nelle forme di rito;
si chiede
2 3
l'acquisizione dell'intero fascicolo processuale a carico dell' . Controparte_2
Per l' Appellato: piaccia all'ecc.ma Corte d'appello adita
Accogliere il presente gravame e per l'effetto, previa discussione orale dinanzi al Collegio, formalmente richiesta ex art. 352 c.p.c. , in accoglimento dei diversi motivi di gravame, previa declaratoria di inutilizzabilità di atti, riformare e dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Gela n.
589/2019;
rigettare la domanda della costituita parte civile, eliminando la condanna alle spese di lite in favore della costituita parte civile e condannarla alle spese di lite di tutti i gradi del procedimento compreso il presente giudizio di rinvio.
* * *
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione (in riassunzione ex art 622 c.p.p., a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.19855/21) ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio innanzi questa Corte di Appello, Controparte_1 per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti in conseguenza della condotta criminosa posta in essere da come statuito Controparte_1 dalla sentenza penale del Tribunale di Gela n.578 del 12 ottobre 2017 che, dopo avere affermato la penale responsabilità dell' stesso in relazione al reato di CP_1 calunnia di cui all'art.368 c.p. lo condannava anche al risarcimento dei danni in favore dell' odierno appellante da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento delle spese di costituzione di parte civile liquidate in complessivi €.2.500,00
3 4
oltre accessori. Avverso tale sentenza interponeva rituale impugnazione l'imputato e la parte offesa depositava memoria di costituzione.
Detta sentenza veniva annullata dalla Corte di Appello di
Caltanissetta ai sensi dell'art. 604, co. 4 c.p.c. per violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, con conseguente nullità assoluta di tutti gli atti in quanto compiuti in violazione di norme concernenti la capacità del giudice (la corte di Appello aveva rilevato “dichiara la nullità della sentenza emessa dal tribunale di Gela, in composizione monocratica, in data 14.10.19 appellata e per
l'effetto dispone il rinvio degli atti al tribunale di Gela in composizione monocratica per l'ulteriore corso.…”).
Avverso tale ultima sentenza avevano proposto ricorso per cassazione tanto il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta quanto la parte civile i quali, con motivazione Parte_1 sostanzialmente identica censurarono la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente annullato la sentenza di condanna di primo grado, in una situazione nella quale non era ravvisabile la violazione del principio sancito dall'art.604 co.4
c.p.c. ed in ogni caso in un contesto (violazione di regole tabellari per l'organizzazione e l'assegnazione dei procedimenti del tribunale di Gela) per cui pacificamente la giurisprudenza di legittimità esclude possa essere qualificato come determinante nullità ai sensi dell'articolo 178 co.
1.lett.a)
La Corte di Cassazione, ritenne fondati i ricorsi tuttavia, nelle more essendosi il reato ascritto all' estinto per CP_1 prescrizione, si impose la relativa declaratoria, non essendovi
(ritenne la Corte) le condizioni per un proscioglimento dell'imputato nel merito ai sensi dell'art. 129 co.2 c. p. p.
4 5
Dalla riconosciuta fondatezza dei ricorsi conseguì
l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili, con rinvio a norma dell'art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale vanno riservate le determinazioni anche in relazione all'eventuale liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla parte civile. La Corte di Cassazione quindi, così decise
“annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. In accoglimento del ricorso della parte civile, annulla la sentenza medesima e rinvia ai sensi dell'articolo 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado di appello al quale demanda la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.”
Si costituiva contestando la domanda attrice Controparte_1
e chiedendone il rigetto per totale carenza del materiale probatorio utilizzabile con riforma della sentenza del tribunale di Gela e condanna del riassumente alle spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
L'iter istruttorio veniva compiuto con acquisizione documentale.
******
I MOTIVI DELLA CITAZIONE IN RIASSUNZIONE
1) relativamente all'an debeatur, nessun dubbio, a parere dell'appellante sussiste sul pregiudizio prodottosi concretamente e risultante dagli elementi probatori sui quali si fondano le sentenze prodotte, ai quali va collegata la condotta criminosa posta in essere dall' e dal che hanno determinato la CP_1 CP_3 violazione dei diritti soggettivi con conseguenti danni patrimoniali e morali della sfera personale dell'appellante.
5 6
2) Relativamente al quantum debeatur, con riferimento ai danni patrimoniali e tenuto conto che l'appellante è anche socio di maggioranza e gestore della Touriscom
SRL, a seguito della notizia del suo arresto diffusasi in rete per la quale perse tutti i clienti, il ha Parte_1 prodotto relazione tecnica risultante dall'incarico dato al Dott. che valutava il danno subito Per_1
“…secondo il metodo di cui al punto 2.2, che ritengo più valido in €.562.000.” I danni morali sussistenti indubbiamente a seguito della privazione ingiusta della libertà personale e del discredito patito, vanno determinati in via equitativa, assumendo come parametri di riferimento, la gravità dell'offesa e l'inquadramento della persona offesa nel contesto sociale e professionale nel quale ha operato.
3) Relativamente alla quantificazione delle spese legali, le stesse risultano dalla sentenza del Tribunale di Gela che ha determinato tali spese in €.2.500,00 oltre spese generali IVA e CPA, dalla nota spese calcolata ex
D.M.n55/14 prodotta per il giudizio di Appello in complessivi €.
4.050 oltre spese generali ed accessori e per quanto riguarda il giudizio avanti la Corte di
Cassazione vanno quantificate in €.6.030, oltre spese generali ed accessori secondo legge.
****
Si è costituito rilevando, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità della documentazione prodotta e nel merito, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria proposta con la citazione in riassunzione perché infondata in fatto e diritto, con il favore delle spese di tutti i gradi.
*In corso di giudizio con ordinanza riservata depositata il
29.03.2022 la Corte ammetteva la documentazione prodotta
6 7
dalle parti entro la prima udienza, rigettando la richiesta di acquisizione dell'intero fascicolo processuale a carico dell' (essendo onere della parte e specificamente CP_1 dell'attore in riassunzione di produrlo in omaggio al principio dispositivo che regola il processo civile) rigettava l'istanza di ulteriore produzione o di acquisizione ex ufficio ex art.213
c.p.c. rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30 maggio 2024,viste le conclusioni depositate dalle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Va preliminarmente confermata l'ordinanza riservata depositata il 29.03.2022, che parte riassumente critica genericamente reiterando la richiesta di acquisizione di tutti gli atti del processo penale celebratosi a carico di CP_1
negli scritti conclusionali.
[...]
Nel merito, la Corte osserva, in punto di an debeatur e nesso di causalità che la responsabilità civile si fonda sull'articolo
185 2°co.c.p.c. il quale stabilisce che “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Tuttavia nel giudizio civile per risarcimento del danno da reato, ai fini della configurabilità dell'obbligazione risarcitoria,
è necessario che all'antigiuridicità della condotta corrisponda la violazione di un diritto soggettivo altrui (ex art.2043 c.c.), sicché anche i danni non patrimoniali devono essere ingiusti e cioè derivare direttamente dalla lesione di un diritto soggettivo. Ciò per l'autonomia del processo civile e di quello penale che hanno finalità diverse soprattutto in termini di certezza probatoria.
7 8
In tal senso si impone al giudice civile di procedere ad una autonoma valutazione tanto più nella fattispecie, ove la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio ai sensi dell'art.622 c.p.p. in seguito all'annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili (senza alcun limite derivante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione stessa in sede rescindente).
Ciò in conformità ai principi ribaditi dal S. C., per il quale: “Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, purché non si limiti a recepirli supinamente ma li ritenga idonei a fondare il suo convincimento all'esito di una propria autonoma valutazione”
(ex multis, Cass. civ. sez. VI n. 9068/2020; Cass. civ.
n.16893/2019).
Ciò posto, nella fattispecie, Il riassumente, non ha prodotto come era suo onere la documentazione presupposto degli elementi fondanti la domanda risarcitoria. Ha reiterato la richiesta di acquisizione degli atti del processo penale svoltosi a carico dell' ; la Corte, si ribadisce, per il principio CP_1 dispositivo che regola il processo civile non può provvedervi d'ufficio, poichè in tal modo supplirebbe all'onere che l'art.2697c.c. pone a carico delle parti nel giudizio di rinvio ex art.622 c.p.p.
Ha prodotto sentenza che riguarda altro soggetto( Parte_2
) e relazione di stima del dott. , atti che non
[...] Per_2 possono ritenersi utilizzabili nella fase rescissoria che caratterizza il presente giudizio e che devono ritenersi nuovi e quindi inammissibilmente prodotti in quanto formatisi
8 9
prima(rispettivamente, il 21.01.2020 e il 3.11.2020) del giudizio di appello(nella fase rescindente) in cui andavano prodotti(il 7.07.2020). Per tali motivi la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Ha chiesto, Il in subordine, che la Corte liquidi le Parte_1 spese in relazione a quanto disposto dalla Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza della Corte di Appello di
Caltanissetta rinviando al giudice civile anche le statuizione di condanna relativamente alle spese di giudizio.
Anche la superiore richiesta non merita accoglimento.
Il riassumente a torto, ritiene che nella fattispecie si sia “in presenza di un giudicato penale maturato sui fatti e[..pertanto sia..] precluso al giudice civile procedere ad un nuovo accertamento con una diversa ricostruzione dell'episodio...” essendo ormai irrevocabile la pronunzia sulla responsabilità penale di e quindi vincolante per il giudice Controparte_1 civile. A mente dell'art.651c.p.p. “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.” In sintesi la sentenza penale irrevocabile esplica la sua efficacia accertativa anche nei giudizi civili o amministrativi quando è definitiva(pronunciata a seguito di dibattimento) e riguarda il soggetto nei cui confronti è stata pronunciata.
Nella fattispecie non vi è mai stata una sentenza definitiva di condanna a carico dell' . CP_1
9 10
Né a tal fine può rilevare la pronuncia della Corte di
Cassazione che ex art. 129 c.p.p. nella non manifesta innocenza dell' , ha dichiarato non luogo a procedere CP_1 per estinzione del reato per prescrizione, dalla quale deriva solo l'errore della sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado;
ma ciò non ha nulla a che vedere con il definitivo accertamento della responsabilità penale dell' . CP_1
Si ritiene di giustizia compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio in quanto la condanna dell' , CP_1 nel primo grado penale del giudizio, ha costituito un fumus giustificativo della proposizione della domanda.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dello appellante incidentale il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da Parte_1
con la citazione in riassunzione depositata il
[...]
20.09.2021.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico di una somma pari all'importo del Parte_1 contributo unificato per la proposizione del giudizio d'appello ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
Caltanissetta 20 febbraio 2025
10 11
IL Giudice Ausiliario Estensore IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
11