TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 736
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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    Difetto di giurisdizione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e del TAR stesso, secondo cui le controversie relative alla debenza di corrispettivi maturati in favore di concessionari di servizi pubblici, quando non coinvolgono l'azione autoritativa della PA ma si riducono a questioni di natura patrimoniale e contrattuale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso specifico, l'ASL agisce iure privatorum per la definizione di un credito.

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    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e del TAR stesso, secondo cui le controversie relative alla debenza di corrispettivi maturati in favore di concessionari di servizi pubblici, quando non coinvolgono l'azione autoritativa della PA ma si riducono a questioni di natura patrimoniale e contrattuale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso specifico, l'ASL agisce iure privatorum per la definizione di un credito.

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    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e del TAR stesso, secondo cui le controversie relative alla debenza di corrispettivi maturati in favore di concessionari di servizi pubblici, quando non coinvolgono l'azione autoritativa della PA ma si riducono a questioni di natura patrimoniale e contrattuale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso specifico, l'ASL agisce iure privatorum per la definizione di un credito.

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    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e del TAR stesso, secondo cui le controversie relative alla debenza di corrispettivi maturati in favore di concessionari di servizi pubblici, quando non coinvolgono l'azione autoritativa della PA ma si riducono a questioni di natura patrimoniale e contrattuale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso specifico, l'ASL agisce iure privatorum per la definizione di un credito.

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    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e del TAR stesso, secondo cui le controversie relative alla debenza di corrispettivi maturati in favore di concessionari di servizi pubblici, quando non coinvolgono l'azione autoritativa della PA ma si riducono a questioni di natura patrimoniale e contrattuale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso specifico, l'ASL agisce iure privatorum per la definizione di un credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 736
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 736
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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