Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00736/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05705/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5705 del 2022, proposto da
Do.Pe.O di RE AN e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Vicedomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl AP 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Anna Peluso, Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota della SL AP 3 Sud, protocollo n. 0125793 del 2/11/2022, comunicata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU”;
b) della nota della SL AP 3 Sud, protocollo n. 0105853 del 3/10/2022, comunicata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU. Comunicazione ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.”;
c) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la nota della SL NA 3 Sud - Distretto sociosanitario n.55, protocollo n. 0135269 del 15/11/2022, avente ad oggetto “SL NA 3 SUD c. Laboratorio di Analisi cliniche D.O.P.E.O. Snc – Richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art.1219 c.c.”;
nonché, ove lesive e per quanto di ragione,
d) della nota della SL AP 3 Sud, protocollo n. 0196019 del 18/12/2020, comunicata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macroaree specialistica ambulatoriale”;
e) della deliberazione del Direttore Generale n. 606 dell'11.08.2014, avente ad oggetto “Definizione regressione tariffaria unica anno 2010 - macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata, per l'area di medicina nucleare e radiologia diagnostica, dalla deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 18.04.2018, con particolare riguardo alle tabelle finali, determinate dal Tavolo Tecnico, e allegati alle dette deliberazioni, relativi al fatturato della ricorrente nell'esercizio finanziario 2010, richiamata nelle indicate note di comunicazione di avvio e chiusura del procedimento;
e con espressa riserva di azione per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl AP 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, la dott.ssa IA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto di svolgere attività specialistica di laboratorio di analisi in regime di accreditamento con il SSR e, per esso, con l’SL NA 3 Sud.
Con gli atti impugnati, l’SL comunicava alla ricorrente di avere accertato un credito per prestazioni di laboratorio erogate in regime di (provvisorio) accreditamento nell’esercizio finanziario dell’anno 2010, per un importo pari a €.17.390,11, in relazione a pagamenti effettuati ma non dovuti, in ragione della differenza tra il valore dei pagamenti effettuati, direttamente e indirettamente, dall’SL (122.570,08) e il valore determinato dal Tavolo Tecnico (105.179,97).
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha articolato avverso i provvedimenti impugnati i seguenti mezzi di censura:
1) si lamenta, in primo luogo, il difetto di motivazione, non essendo dato conoscere la misura della regressione tariffaria applicata alla branca di laboratorio di cui trattasi;
2) si deduce, inoltre, l’intervenuta lesione del legittimo affidamento, giacché la richiesta di pagamento a titolo di RTU 2010, interverrebbe ad oltre dieci anni di distanza dall’esercizio finanziario cui l’erogazione di prestazioni in accreditamento si riferisce, in violazione di ogni criterio di ragionevolezza.
Si è costituita l’SL resistente, eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza straordinaria dell’11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Occorre, preliminarmente, scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Il Collegio ritiene la stessa fondata, in adesione a molteplici arresti giurisprudenziali, anche di questo TAR.
Si osserva quanto segue.
E’ principio pacifico quello a mente del quale, in materia di regressione tariffaria, sussiste la giurisdizione del G.O. laddove la controversia riguardi solo l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che: da un lato, l'Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali.
Nel caso di specie, con gli atti impugnati, l'Asl AP 3 Sud si limita a indicare l'importo di un pagamento dovuto per crediti certi, liquidi ed esigibili, determinati sulla base dei risultati dell'attività del tavolo tecnico, sicché essi si pongono quali atti paritetici strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la SL si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario.
Di recente la Corte di Cassazione, con ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265, sul regolamento di giurisdizione proposto dalla resistente SL (in relazione a procedimenti dello stesso genere, pendenti presso questa Sezione del TAR) ha stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. "le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali".
Con le predette ordinanze è stato chiarito che, "proprio in materia di regressione tariffaria", la controversia concerne "soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che: da un lato, l'Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali (Cass. Sez. U. nn. 1771, 1772 e 1773 del 2011)".
Di recente, sul punto, anche questo TAR ha osservato: “ Le doglianze vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e che, pertanto, non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla, sono relative ad un contesto in cui l'Asl non agisce (più) nell'esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull'entità del corrispettivo spettante alla struttura sanitaria accreditata e vanno ad incidere, riducendo il corrispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere operazioni di calcolo. In tal caso la posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo e come tale deve essere ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario ” (cfr. T.A.R. AP Campania sez. IX, 7/05/2025, n. 3645).
2. In definitiva, l'odierno ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e per gli effetti di cui in dispositivo.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, sussistendone giusti motivi in relazione alla pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario agli effetti di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
UG LL Di AP, Presidente
IA LL, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LL | UG LL Di AP |
IL SEGRETARIO