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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 445/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 445/2024 R.G. tra c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Hugo Alexis Guevara Garcia;
Ricorrente
CONTRO
c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1
, c.f. , entrambi rappresentati e difesi Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
Resistenti
Conclusioni per il ricorrente: come da note scritte del 18/09/2024.
Conclusioni per i resistenti: come da note scritte del 18/09/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva ex art. 281 decies c.p.c. nei confronti del Parte_1 [...]
del e della Prefettura di Perugia Controparte_1 Controparte_2 premettendo che, dopo avere egli superato l'esame teorico per il conseguimento della patente di guida di categoria B, in data 08/01/2024 riceveva la notifica di un provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo per carenza dei requisiti morali di cui all'art. 120 C.d.S., con conseguente non ammissione alla prova pratica.
A tale riguardo, deduceva l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla prova pratica, allegando che, sebbene egli avesse effettivamente riportato una sentenza di applicazione della 1 pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 6, DPR 309/1990, tuttavia, con ordinanza del 07/04/2016, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva dichiarato l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova. Tale provvedimento, secondo la tesi attorea, avrebbe costituito un provvedimento riabilitativo che, in base all'art. 120 C.d.S., avrebbe consentito di ravvisare la sussistenza dei requisiti morali per il conseguimento dell'abilitazione alla guida. Chiedeva quindi, previa sospensione del provvedimento sfavorevole ed ammissione con riserva al sostenimento della prova pratica, la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato, nonché la condanna dell'amministrazione ad ammettere il ricorrente alla prova pratica di guida per il conseguimento della patente di categoria B.
Si costituivano il e il , Controparte_1 Controparte_2 contestando la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, le amministrazioni deducevano l'insussistenza di un provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p. e l'insufficienza del solo esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Sulla sussistenza dei requisiti morali
Dispone l'art. 120, comma 1, primo periodo, C.d.S.: “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e
74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e
75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990 per tutta la durata dei predetti divieti”.
È pacifico che il ricorrente sia stato destinatario, in data 19/02/2013, di una sentenza del
Tribunale di Genova di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 e che, con provvedimento del Tribunale di Perugia del 07/04/2016, sia stata dichiarata l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova, ai sensi dell'art. 47 L. 354/1975.
La questione controversa è se, laddove l'art. 120 C.d.S. fa salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi, comprenda non solo la riabilitazione ex art. 178 c.p., ma anche l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
2 Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'art. 120, comma 1, codice strada nella parte in cui si riferisce ai “provvedimenti riabilitativi” ricomprende non solo l'istituto della riabilitazione di cui all'articolo 178 cod. pen., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello indicato dalla Corte
Costituzionale della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'articolo 47, comma 12, l.n. 354 del
1975 e succ. mod.” (così Cass. Civ., n. 23815/2022).
La parte resistente sostiene l'inapplicabilità di tale principio di diritto, in quanto intervenuto su una fattispecie di revoca della patente e non di diniego di prima abilitazione, deducendo inoltre l'impossibilità di equiparare la riabilitazione ex art. 178 c.p. e l'estinzione degli effetti penali ex art. 47, comma 12, L. 354/1975.
Le censure di parte resistente non sono condivisibili.
In primo luogo, l'ordinanza n. 23815/2022 della Corte di Cassazione si fonda su un'approfondita disamina di argomenti letterali, teleologici e sistematici che inducono a ricomprendere nel concetto di “provvedimenti riabilitativi” anche l'estinzione degli effetti penali conseguenti all'esito positivo della messa alla prova, laddove peraltro tale ordinanza, diversamente da quanto affermato dalla parte resistente, non riguarda l'ipotesi di revoca della patente, bensì quella di diniego di rilascio della stessa allorquando l'interessato, a seguito della revoca e del decorso del triennio, ne aveva invocato nuovamente il rilascio, e dunque si riferisce ad una fattispecie analoga a quella in esame.
Del resto, l'argomento fondato sulla distinzione tra diniego di abilitazione e revoca della patente non consente di addivenire a diverse conclusioni, poiché, sebbene da un lato i due provvedimenti presentino diversità sul piano della sostanza e del margine di valutazione concesso all'amministrazione, vincolata nel diniego e discrezionale nella revoca (cfr. Corte Cost.
n. 152/2021), dall'altro lato medesima è la disposizione applicabile, ossia l'art. 120, comma 1, primo periodo, C.d.S., laddove in entrambi i casi è rilevante la presenza di “provvedimenti riabilitativi”.
In secondo luogo, l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale non limita affatto i suoi effetti all'estinzione della pena, visto che l'art. 47, comma 12, L. 354/1975 prevede espressamente che “L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue”. È dunque evidente, sul piano dell'estinzione degli effetti penali della condanna, l'omogeneità del provvedimento con quello di riabilitazione, che
3 parimenti, ai sensi dell'art. 178 c.p., “estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”.
L'argomento secondo cui non sarebbero equiparabili, secondo la giurisprudenza di legittimità, la riabilitazione e l'estinzione del reato conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti, non è idoneo ad infirmare tale conclusione. Nel caso di specie, infatti, non viene in rilievo la mera estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p., basata sulla mancata commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole per un certo periodo di tempo, quanto piuttosto l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale basata sull'art. 47, comma 12, L.
354/1975. L'esito positivo dell'affidamento in prova, lungi dall'essere basato sul mero decorso del tempo senza la commissione di reati, è basato sulla complessiva osservazione del comportamento del reo successivo alla condanna, e dunque sottende una valutazione non formale bensì sostanziale, calibrata cioè sul percorso rieducativo concretamente intrapreso dal condannato (arg. da Cass. Civ., n. 43863/2024).
Per tali ragioni, deve prestarsi adesione all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23815/2022.
3. Conclusioni e spese
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, essendo illegittimo il diniego dell'abilitazione opposto al ricorrente nonostante l'emissione in suo favore del provvedimento ex art. 47, comma 12, L. 354/1975.
Considerato che le amministrazioni non hanno provato, oltre a quello sopra considerato, altri motivi ostativi al rilascio della suddetta abilitazione ex art. 120 C.d.S., e considerato altresì che il presente giudizio ha ad oggetto non la legittimità del provvedimento di esclusione ma piuttosto il diritto soggettivo del ricorrente a conseguire l'abilitazione alla guida, previo superamento della prova pratica prevista dall'art. 121 C.d.S., non ancora sostenuta, il Controparte_1 va condannato ad ammettere il ricorrente a sostenere la prova pratica dell'esame
[...] di idoneità di cui all'art. 121 C.d.S. per il conseguimento della patente di categoria B nella prima sessione disponibile presso l'Ufficio Motorizzazione Civile di Perugia.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è indeterminabile, con conseguente applicazione dello scaglione da €
26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna il ad ammettere Controparte_1 [...]
a sostenere la prova pratica dell'esame di idoneità di cui Parte_1 all'art. 121 C.d.S. per il conseguimento della patente di categoria B nella prima sessione disponibile presso l'Ufficio Motorizzazione Civile di Perugia;
- Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.905,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, nonché € 545,00 per esborsi.
Perugia, 20/02/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 445/2024 R.G. tra c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Hugo Alexis Guevara Garcia;
Ricorrente
CONTRO
c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1
, c.f. , entrambi rappresentati e difesi Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
Resistenti
Conclusioni per il ricorrente: come da note scritte del 18/09/2024.
Conclusioni per i resistenti: come da note scritte del 18/09/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva ex art. 281 decies c.p.c. nei confronti del Parte_1 [...]
del e della Prefettura di Perugia Controparte_1 Controparte_2 premettendo che, dopo avere egli superato l'esame teorico per il conseguimento della patente di guida di categoria B, in data 08/01/2024 riceveva la notifica di un provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo per carenza dei requisiti morali di cui all'art. 120 C.d.S., con conseguente non ammissione alla prova pratica.
A tale riguardo, deduceva l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla prova pratica, allegando che, sebbene egli avesse effettivamente riportato una sentenza di applicazione della 1 pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 6, DPR 309/1990, tuttavia, con ordinanza del 07/04/2016, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva dichiarato l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova. Tale provvedimento, secondo la tesi attorea, avrebbe costituito un provvedimento riabilitativo che, in base all'art. 120 C.d.S., avrebbe consentito di ravvisare la sussistenza dei requisiti morali per il conseguimento dell'abilitazione alla guida. Chiedeva quindi, previa sospensione del provvedimento sfavorevole ed ammissione con riserva al sostenimento della prova pratica, la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato, nonché la condanna dell'amministrazione ad ammettere il ricorrente alla prova pratica di guida per il conseguimento della patente di categoria B.
Si costituivano il e il , Controparte_1 Controparte_2 contestando la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, le amministrazioni deducevano l'insussistenza di un provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p. e l'insufficienza del solo esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Sulla sussistenza dei requisiti morali
Dispone l'art. 120, comma 1, primo periodo, C.d.S.: “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e
74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e
75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990 per tutta la durata dei predetti divieti”.
È pacifico che il ricorrente sia stato destinatario, in data 19/02/2013, di una sentenza del
Tribunale di Genova di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 e che, con provvedimento del Tribunale di Perugia del 07/04/2016, sia stata dichiarata l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova, ai sensi dell'art. 47 L. 354/1975.
La questione controversa è se, laddove l'art. 120 C.d.S. fa salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi, comprenda non solo la riabilitazione ex art. 178 c.p., ma anche l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
2 Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'art. 120, comma 1, codice strada nella parte in cui si riferisce ai “provvedimenti riabilitativi” ricomprende non solo l'istituto della riabilitazione di cui all'articolo 178 cod. pen., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello indicato dalla Corte
Costituzionale della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'articolo 47, comma 12, l.n. 354 del
1975 e succ. mod.” (così Cass. Civ., n. 23815/2022).
La parte resistente sostiene l'inapplicabilità di tale principio di diritto, in quanto intervenuto su una fattispecie di revoca della patente e non di diniego di prima abilitazione, deducendo inoltre l'impossibilità di equiparare la riabilitazione ex art. 178 c.p. e l'estinzione degli effetti penali ex art. 47, comma 12, L. 354/1975.
Le censure di parte resistente non sono condivisibili.
In primo luogo, l'ordinanza n. 23815/2022 della Corte di Cassazione si fonda su un'approfondita disamina di argomenti letterali, teleologici e sistematici che inducono a ricomprendere nel concetto di “provvedimenti riabilitativi” anche l'estinzione degli effetti penali conseguenti all'esito positivo della messa alla prova, laddove peraltro tale ordinanza, diversamente da quanto affermato dalla parte resistente, non riguarda l'ipotesi di revoca della patente, bensì quella di diniego di rilascio della stessa allorquando l'interessato, a seguito della revoca e del decorso del triennio, ne aveva invocato nuovamente il rilascio, e dunque si riferisce ad una fattispecie analoga a quella in esame.
Del resto, l'argomento fondato sulla distinzione tra diniego di abilitazione e revoca della patente non consente di addivenire a diverse conclusioni, poiché, sebbene da un lato i due provvedimenti presentino diversità sul piano della sostanza e del margine di valutazione concesso all'amministrazione, vincolata nel diniego e discrezionale nella revoca (cfr. Corte Cost.
n. 152/2021), dall'altro lato medesima è la disposizione applicabile, ossia l'art. 120, comma 1, primo periodo, C.d.S., laddove in entrambi i casi è rilevante la presenza di “provvedimenti riabilitativi”.
In secondo luogo, l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale non limita affatto i suoi effetti all'estinzione della pena, visto che l'art. 47, comma 12, L. 354/1975 prevede espressamente che “L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue”. È dunque evidente, sul piano dell'estinzione degli effetti penali della condanna, l'omogeneità del provvedimento con quello di riabilitazione, che
3 parimenti, ai sensi dell'art. 178 c.p., “estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”.
L'argomento secondo cui non sarebbero equiparabili, secondo la giurisprudenza di legittimità, la riabilitazione e l'estinzione del reato conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti, non è idoneo ad infirmare tale conclusione. Nel caso di specie, infatti, non viene in rilievo la mera estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p., basata sulla mancata commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole per un certo periodo di tempo, quanto piuttosto l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale basata sull'art. 47, comma 12, L.
354/1975. L'esito positivo dell'affidamento in prova, lungi dall'essere basato sul mero decorso del tempo senza la commissione di reati, è basato sulla complessiva osservazione del comportamento del reo successivo alla condanna, e dunque sottende una valutazione non formale bensì sostanziale, calibrata cioè sul percorso rieducativo concretamente intrapreso dal condannato (arg. da Cass. Civ., n. 43863/2024).
Per tali ragioni, deve prestarsi adesione all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23815/2022.
3. Conclusioni e spese
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, essendo illegittimo il diniego dell'abilitazione opposto al ricorrente nonostante l'emissione in suo favore del provvedimento ex art. 47, comma 12, L. 354/1975.
Considerato che le amministrazioni non hanno provato, oltre a quello sopra considerato, altri motivi ostativi al rilascio della suddetta abilitazione ex art. 120 C.d.S., e considerato altresì che il presente giudizio ha ad oggetto non la legittimità del provvedimento di esclusione ma piuttosto il diritto soggettivo del ricorrente a conseguire l'abilitazione alla guida, previo superamento della prova pratica prevista dall'art. 121 C.d.S., non ancora sostenuta, il Controparte_1 va condannato ad ammettere il ricorrente a sostenere la prova pratica dell'esame
[...] di idoneità di cui all'art. 121 C.d.S. per il conseguimento della patente di categoria B nella prima sessione disponibile presso l'Ufficio Motorizzazione Civile di Perugia.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è indeterminabile, con conseguente applicazione dello scaglione da €
26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna il ad ammettere Controparte_1 [...]
a sostenere la prova pratica dell'esame di idoneità di cui Parte_1 all'art. 121 C.d.S. per il conseguimento della patente di categoria B nella prima sessione disponibile presso l'Ufficio Motorizzazione Civile di Perugia;
- Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.905,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, nonché € 545,00 per esborsi.
Perugia, 20/02/2025
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Dott. Edoardo Postacchini
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