CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 4358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4358 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. IE Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1778/25 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa da se stessa, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente Parte_1 domiciliata in Napoli, via Giotto n. 9
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 CP_3
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , docente a tempo determinato dal 2016 al 2022, ha proposto Parte_1 tempestivo gravame parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, n. 530 del 2025, con la quale veniva riconosciuta, limitatamente agli anni scolastici 2021/2022
e 2022/2023, la fondatezza della sua domanda di condanna al risarcimento del danno del CP_1 convenuto per la mancata assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, mentre rigettava, per
1 intervenuta prescrizione, la medesima domanda in relazione agli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019.
Censurava detta pronuncia con riguardo alla ritenuta prescrizione, per gli anni 2017/2018 e
2018/2019, in quanto per Cass. n. 29961/23, il diritto era azionabile sino alla conclusione dell'anno scolastico, quindi in base alle prescrizioni del dpcm del 2016, sino al 20 aprile 2018, mentre per l'anno scolastico 2018/2019 non era stato considerato l'atto interruttivo rappresentato dalla diffida ad adempiere del 20 aprile 2023.
Censurava, poi, l'omessa pronuncia del Tribunale in ordine agli azionati scolastici 2019/2020 e
2020/2021, per i quali parimenti vi erano i requisiti per l'accoglimento della domanda.
Concludeva, pertanto, chiedendo che in parziale riforma della sentenza impugnata venisse integralmente accolta la domanda formulata con il ricorso originario, includendovi gli anni indicati in premessa.
Non si costituiva, nonostante la regolare notifica, il indicato in epigrafe. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
Va rilevato che, nella materia per cui è causa, successivamente alla Corte di Giustizia UE del 18 maggio 202 è intervenuta la S.C. nazionale (cfr. Cass. Se. Lav., 27.10.2023 n. 29961), che ha fissato due fondamentali principi.
Dato atto della pronuncia delle Corte di Giustizia, la ha in primo luogo puntualizzato Parte_2 che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Inoltre, e tanto ha una particolare pregnante attinenza con il presente grado di giudizio, ha stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente, per i casi di cui all'art. 4, commi
2 1 e 2, della l. n. 24 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
Nella fattispecie al vaglio il Tribunale, con argomentazione del tutto condivisibile e non intaccata dal
, rimasto contumace, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, per gli anni CP_1 specificati.
Ovviamente, come ben esposto nella sentenza impugnata, qualora vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, alcun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto per inerzia del titolare non lascerebbe margini a una richiesta di risarcimento del danno. Va, pertanto, di fatto verificata l'integrazione della prescrizione quinquennale, che tuttavia, difformemente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non vi è.
Infatti, per l'anno 2017/2018 il dies a quo, per l'impostazione della decorre dal 20 Parte_3 aprile 2018, data in cui pacificamente il sistema consentiva la registrazione sulla piattaforma telematica, cui poi è seguita l'intimazione ad adempiere, per tutti gli anni azionati in questa sede, mediante pec del 20 aprile 2023, in atti.
A maggior ragione la quinquennalità non è raggiunta per l'anno scolastico 2018/2019, in via assorbente per la diffida di cui si è detto.
Va, inoltre, riconosciuto il risarcimento del danno anche in relazione agli ani scolastici, 2019/2020 e
2020/2021, per i quali sono stati stipulati contratti a termine del tutto analoghi a quelli degli altri anni e sui quali il Tribunale (evidentemente per una svista) non dice alcunchè.
Va, infine, puntualizzato che nel dispositivo della pronuncia gravata il Tribunale riconosce il diritto al risarcimento del danno anche per l'anno scolastico 2022/23, non oggetto della domanda. La presente, tuttavia, non è la sede per valutare se trattasi di ultrapetizione (vizio per rimuovere il quale sarebbe stato necessario l'appello del ) o di errore materiale (emendabile a domanda di CP_1 parte).
A quanto esposto consegue che l'appello va accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata e ad integrale parziale accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, va esteso (fermo, quindi, quanto già riconosciuto nella sentenza impugnata) la condanna del convenuto al risarcimento del danno a per la mancata fruizione della “Carta CP_1 Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l'ulteriore importo complessivo di euro 2000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (gli accessori già riconosciuti nella sentenza impugnata).
3 Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza (rimodulando anche l'importo già determinato per il primo grado), liquidandosi come indicato in dispositivo, nella misura reputata congrua alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.n. n. 147 del 2022.
Si consideri, a tal riguardo, che il ricorso giudiziale di primo grado veniva depositato in data 7 marzo
2024, ben oltre il consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale di cui si è detto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, e ad integrale parziale accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, estende la condanna del convenuto al risarcimento del danno a per la mancata fruizione della “Carta CP_1 Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l'ulteriore importo complessivo di euro 2000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna il convenuto a corrispondere a le spese di lite del doppio grado, CP_1 Parte_1 che liquida in euro 1.314,00 per il primo grado e in euro 1.000,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Napoli, 7 maggio 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. IE Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. IE Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1778/25 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa da se stessa, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente Parte_1 domiciliata in Napoli, via Giotto n. 9
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 CP_3
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , docente a tempo determinato dal 2016 al 2022, ha proposto Parte_1 tempestivo gravame parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, n. 530 del 2025, con la quale veniva riconosciuta, limitatamente agli anni scolastici 2021/2022
e 2022/2023, la fondatezza della sua domanda di condanna al risarcimento del danno del CP_1 convenuto per la mancata assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, mentre rigettava, per
1 intervenuta prescrizione, la medesima domanda in relazione agli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019.
Censurava detta pronuncia con riguardo alla ritenuta prescrizione, per gli anni 2017/2018 e
2018/2019, in quanto per Cass. n. 29961/23, il diritto era azionabile sino alla conclusione dell'anno scolastico, quindi in base alle prescrizioni del dpcm del 2016, sino al 20 aprile 2018, mentre per l'anno scolastico 2018/2019 non era stato considerato l'atto interruttivo rappresentato dalla diffida ad adempiere del 20 aprile 2023.
Censurava, poi, l'omessa pronuncia del Tribunale in ordine agli azionati scolastici 2019/2020 e
2020/2021, per i quali parimenti vi erano i requisiti per l'accoglimento della domanda.
Concludeva, pertanto, chiedendo che in parziale riforma della sentenza impugnata venisse integralmente accolta la domanda formulata con il ricorso originario, includendovi gli anni indicati in premessa.
Non si costituiva, nonostante la regolare notifica, il indicato in epigrafe. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
Va rilevato che, nella materia per cui è causa, successivamente alla Corte di Giustizia UE del 18 maggio 202 è intervenuta la S.C. nazionale (cfr. Cass. Se. Lav., 27.10.2023 n. 29961), che ha fissato due fondamentali principi.
Dato atto della pronuncia delle Corte di Giustizia, la ha in primo luogo puntualizzato Parte_2 che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Inoltre, e tanto ha una particolare pregnante attinenza con il presente grado di giudizio, ha stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente, per i casi di cui all'art. 4, commi
2 1 e 2, della l. n. 24 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
Nella fattispecie al vaglio il Tribunale, con argomentazione del tutto condivisibile e non intaccata dal
, rimasto contumace, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, per gli anni CP_1 specificati.
Ovviamente, come ben esposto nella sentenza impugnata, qualora vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, alcun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto per inerzia del titolare non lascerebbe margini a una richiesta di risarcimento del danno. Va, pertanto, di fatto verificata l'integrazione della prescrizione quinquennale, che tuttavia, difformemente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non vi è.
Infatti, per l'anno 2017/2018 il dies a quo, per l'impostazione della decorre dal 20 Parte_3 aprile 2018, data in cui pacificamente il sistema consentiva la registrazione sulla piattaforma telematica, cui poi è seguita l'intimazione ad adempiere, per tutti gli anni azionati in questa sede, mediante pec del 20 aprile 2023, in atti.
A maggior ragione la quinquennalità non è raggiunta per l'anno scolastico 2018/2019, in via assorbente per la diffida di cui si è detto.
Va, inoltre, riconosciuto il risarcimento del danno anche in relazione agli ani scolastici, 2019/2020 e
2020/2021, per i quali sono stati stipulati contratti a termine del tutto analoghi a quelli degli altri anni e sui quali il Tribunale (evidentemente per una svista) non dice alcunchè.
Va, infine, puntualizzato che nel dispositivo della pronuncia gravata il Tribunale riconosce il diritto al risarcimento del danno anche per l'anno scolastico 2022/23, non oggetto della domanda. La presente, tuttavia, non è la sede per valutare se trattasi di ultrapetizione (vizio per rimuovere il quale sarebbe stato necessario l'appello del ) o di errore materiale (emendabile a domanda di CP_1 parte).
A quanto esposto consegue che l'appello va accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata e ad integrale parziale accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, va esteso (fermo, quindi, quanto già riconosciuto nella sentenza impugnata) la condanna del convenuto al risarcimento del danno a per la mancata fruizione della “Carta CP_1 Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l'ulteriore importo complessivo di euro 2000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (gli accessori già riconosciuti nella sentenza impugnata).
3 Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza (rimodulando anche l'importo già determinato per il primo grado), liquidandosi come indicato in dispositivo, nella misura reputata congrua alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.n. n. 147 del 2022.
Si consideri, a tal riguardo, che il ricorso giudiziale di primo grado veniva depositato in data 7 marzo
2024, ben oltre il consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale di cui si è detto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, e ad integrale parziale accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, estende la condanna del convenuto al risarcimento del danno a per la mancata fruizione della “Carta CP_1 Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l'ulteriore importo complessivo di euro 2000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna il convenuto a corrispondere a le spese di lite del doppio grado, CP_1 Parte_1 che liquida in euro 1.314,00 per il primo grado e in euro 1.000,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Napoli, 7 maggio 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. IE Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
4