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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 7193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7193 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 21669/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sezione, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 19.12.2022 da
nato a [...] in data [...], cod. fiscale , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], cod. fiscale , Parte_2 C.F._2 residenti in [...], elettivamente domiciliati in Napoli, via
Domenico Fontana 40, presso lo studio dell'Avv. Luca Strazzullo, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
sito in NAPOLI, via SCIPIONE CAPECE n. 2/A, cod. fiscale Controparte_1
, in persona dell'amministratore, sig.ra , elettivamente P.IVA_1 Controparte_2 domiciliato in Napoli, via S. Strato n. 17, presso lo studio dell'Avv. Bruno Piscitelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
nato a [...] il [...], cod. fiscale , residente CP_3 C.F._3 in Napoli, via Scipione Capece 2/A, elettivamente domiciliato in Napoli, via Saverio Altamura n.
2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Vecchione, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Emilio Francesco Possidente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno causato da cosa in custodia
Conclusioni per gli attori: si riporta all'atto introduttivo del giudizio e alle relative conclusioni come precisate e modificate nella memoria ex art. 183 co. VI n.1) c.p.c., e chiede accogliersi la domanda risarcitoria nei confronti del convenuto e del Sig. in via solidale CP_1 CP_3
o comunque nella misura che sarà determinata dall'Ill.mo Tribunale adìto nonché la domanda di risoluzione delle cause delle infiltrazioni.
Conclusioni per il Condominio: conclude come da conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
1 Conclusioni per il Bancale: si riporta a tutte le precedenti difese ed eccezioni ed alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, chiedendone l'accoglimento ed insiste per il rigetto delle domande proposte contro il Sig. Bancale. In via istruttoria reitera la richiesta di ripetizione della CTU per tutti i motivi esposti nelle precedenti difese e nelle note critiche alla
CTU svolte dal proprio consulente di parte.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 CP_1 fabbricato sito in Napoli, via Scipione Capece n. 2/A (di seguito ), per sentirlo CP_1 condannare, ex art. 2051 cod. civ., al risarcimento dei danni causati all'appartamento di loro proprietà, ubicato al piano ammezzato dello stabile condominiale e censito nel catasto fabbricati del comune di Napoli alla sezione CHI, foglio 25, particella 149, sub.
6. A fondamento della domanda, gli attori hanno allegato che: - il loro appartamento era stato danneggiato da infiltrazioni di “acque esterne superficiali”, che si erano insinuate all'interno dello stesso attraverso i muri e i solai;
- il fenomeno aveva avuto inizio dal settembre 2018; -
l'esistenza di cavedi, aventi funzione di contrafforti, creava un collegamento diretto tra il fabbricato condominiale e il terreno a monte e a lato dello stesso;
- attraverso il detto collegamento, le acque meteoriche si insinuavano nei muri interni;
- le infiltrazioni avevano causato il sollevamento del parquet presente nel vano cucina e nel disimpegno tra cucina e camera da letto, il rigonfiamento dell'intonaco lungo tutto il muro interno di confine verso monte, in cucina, nei 2 bagni e nella lavanderia, nonché lungo la parete laterale della cucina, in corrispondenza dei cavedi e della scala condominiale;
- inoltre, le infiltrazioni avevano causato danni ai pavimenti e ai rivestimenti dei bagni e muffe ed efflorescenze sui muri e sui soffitti, con conseguente distacco della pittura;
- i danni avevano reso inabitabile l'appartamento sia per le condizioni di scarso decoro in cui si trovava sia a causa della presenza delle muffe e di maleodoranti esalazioni provenienti dal sistema fognario;
- in un punto, le acque nere provenienti da una tubazione verticale, avente funzione mista di fecale e di pluviale, venivano disperse lungo i muri, a causa del cattivo stato di manutenzione della tubazione;
- il liquame si depositava sul fondo del cavedio, producendo cattivi odori;
- i danni avevano interessato anche le travi IPE di acciaio e i ferri del calcestruzzo del solaio di calpestio del loro appartamento. Ciò dedotto, gli attori hanno chiesto la condanna del : a) al pagamento di € 56.911,31, CP_1
a titolo di rimborso dei costi necessari per eliminare i danni presenti nell'appartamento; b) al risarcimento del danno consistente nella riduzione del godimento dell'immobile di proprietà esclusiva;
c) al risarcimento del danno derivante dalla necessità di usufruire di altro immobile per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino della loro unità immobiliare.
Il si è costituito, replicando che: - i danni erano riconducibili alle modifiche alle CP_1 coperture dei due cavedi confinanti con l'appartamento degli attori, realizzate dal condomino
2 , proprietario dell'appartamento posto al primo piano;
- sino al 2017, “la CP_3 copertura di un cavedio si presentava con la struttura tipica da marciapiedi con vetrocemento e griglie metalliche poste in adiacenza del muro di tompagno al fine di evitare lo stillicidio di acque meteoriche e quella dell'altro con un grigliato in ferro ed una botola per il carico del gasolio nel serbatoio condominiale ivi allocato”; - nel 2018, il aveva apportato CP_3 modifiche, consistenti, per un cavedio, “nella posa di una copertura in vetro con sfiati circolari posti sul fronte del terrazzino in luogo del preesistente vetrocemento con griglie metalliche”, per l'altro cavedio, “nella messa in opera di una copertura in parte in vetro e in parte in lamiera grecata in luogo del preesistente grigliato in ferro e della botola, non più necessaria per dismissione dell'impianto di riscaldamento centralizzato”; - prima di tali modifiche, non era mai stata segnalata la presenza di infiltrazioni nell'appartamento sottostante;
- inoltre, gli attori avevano posizionato, in un cavedio, due “macchine esterne di condizionatori”, nell'altro, una caldaia;
- i suddetti apparecchi, posti a servizio del loro appartamento, erano la causa delle infiltrazioni unitamente alle modificazioni delle coperture dei cavedi eseguite dal;
CP_3
- i cavedi non avevano una funzione strutturale, ma erano destinati a dare aria e luce ai locali sottostanti;
- l'acqua piovana non si infiltrava nei muri dell'edificio, in quanto in parte veniva smaltita attraverso le tubazioni di scarico, in parte evaporava e in gran parte veniva assorbita dagli strati di terreno e/o tufo;
- l'ossidazione delle travi e dei ferri di armatura del locale caldaia poteva essere stata causata dalla vetustà o da pregresse infiltrazioni;
- la griglia di raccolta presente in uno dei cavedi non funzionava a dispersione ma recapitava le acque in un pozzetto esterno al fabbricato. Ciò replicato, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del Bancale e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… B) Nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi suesposti;
C) In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, dichiarare unico responsabile il
Sig. e condannarlo al risarcimento di tutti i danni richiesti dagli attori;
D) In via CP_3 gradata, sempre in caso di accoglimento della domanda attorea, accertare la misura di responsabilità del convenuto in concorso con il terzo chiamato e con gli stessi CP_1 attori con conseguente condanna dei danni in proporzione delle rispettive colpe;
E) sempre in via gradata, determinare i danni secondo giustizia”.
A seguito della notificazione dell'atto di chiamata in causa, si è costituito il sig. , il CP_3 quale ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata, in quanto non spiegava per quale motivo i danni dovevano ricadere su di lui e, nel merito, ha negato di essere responsabile delle infiltrazioni, evidenziando che le problematiche relative alla manutenzione dei cavedi condominiali si erano già manifestate nel 2016 come dimostrava il verbale di assemblea condominiale del 07.04.2017. Ciò dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare dichiarare la nullità della chiamata in causa del comparente ai sensi dell'art. 164 c.p.c. 4 comma c.p.c. Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda proposta dal
3 condominio perché assolutamente infondata in fatto ed Parte_3 in diritto”.
Con ricorso cautelare ex art. 1172 cod. civ., depositato in data 03.04.2023, in coincidenza con la prima udienza, gli attori hanno chiesto al Tribunale “di ordinare al
[...]
gli indispensabili lavori di manutenzione e di rimozione delle cause delle Controparte_4 infiltrazioni, così come indicati e quantificati nella CTU che sin da ora si richiede”.
Il Tribunale ha respinto il ricorso per difetto di strumentalità, in quanto in atto di citazione non risultava proposta una domanda volta alla condanna del alla rimozione delle CP_1 cause delle infiltrazioni.
Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., gli attori hanno dedotto che:
- dal tenore complessivo dell'atto di citazione si evinceva che avevano agito anche per la rimozione delle cause delle infiltrazioni, tanto da aver chiesto una CTU volta ad identificare le opere necessarie “alla risoluzione delle cause infiltrative”; - in ogni caso, la domanda di condanna del convenuto alla rimozione delle dette cause poteva essere avanzata nella I memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., trattandosi di mera modificazione della domanda iniziale;
- i danni causati dalle infiltrazioni si erano ulteriormente aggravati. Ciò dedotto, hanno precisato le loro conclusioni nel seguente modo: “Accertare e dichiarare unico ed esclusivo responsabile dell'evento dannoso de quo, il , Controparte_4 in persona del suo amministratore pro tempore, - e per l'effetto sentirlo condannare: 1) al pagamento in favore di Sig.ri e della somma di €. 56.911,31 Parte_1 Parte_2 oltre Iva, per i danni riportati all'appartamento come meglio specificati nell'atto introduttivo e nella relazione tecnica di parte, e descritti ed evidenziati dalle fotografie, oltre € 8.540,40 oltre
IVA, per le lavorazioni aggiuntive di cui al computo integrativo, che si riserva di allegare, legate all'aggravamento del fenomeno infiltrativo, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU, che sin da adesso si richiede, e che l'Ill.mo giudice adito riterrà equo e giusto stabilire, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- 2) al pagamento della somma di € 6.854,40 per il parziale godimento dell'appartamento o comunque di quella somma che sarà determinata in corso di causa, a mezzo di CTU, dall'evento ad oggi, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento lesivo ad oggi;
- 3) al pagamento di quella somma che sarà determinata in corso di causa, a mezzo di CTU per il danno derivante dalla necessità di usufruire di altro immobile per il tempo che sarà necessario alla esecuzione delle lavorazioni volte ad eliminare le problematiche sopra evidenziate, già stimato in perizia in giorni 40; 4) alla condanna dei convenuti alla rimozione dei lamentati fenomeni infiltrativi, mediante l'identificazione degli interventi a tal uopo necessari, da individuarsi a mezzo CTU”.
La causa è stata istruita tramite CTU ed è stata assegnata in decisione all'udienza del
20.03.2025 con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti
4 difensivi conclusionali.
******
§ 2. L'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa è infondata, in quanto il CP_1 ha spiegato le ragioni per le quali ritiene il responsabile dei danni lamentati dagli attori CP_3
(modificazione delle coperture dei cavedi).
§ 3. Ancora in via preliminare, occorre effettuare una puntualizzazione in ordine alle domande proposte dagli attori.
Dal tenore complessivo dell'atto di citazione si evince che, alla base della loro iniziativa giudiziale, vi era anche lo scopo di ottenere l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni. Ad esempio, a p. 3 dell'atto introduttivo si accenna agli interventi finalizzati alla “rimozione delle cause dei predetti fenomeni infiltrativi”, a p. 7 si cita la giurisprudenza che ammette la condanna del all'eliminazione delle cause del danno, a p. 9 si chiede CP_1 esplicitamente una CTU volta a “identificare gli interventi condominiali necessari alla risoluzione delle cause infiltrative”. D'altro canto, una tutela limitata al risarcimento dei danni causati dal fenomeno ancora in essere e non estesa alla soluzione definitiva della problematica non avrebbe alcun senso, atteso che in breve tempo gli interventi di ripristino dell'appartamento sarebbero vanificati dal persistere delle infiltrazioni.
Pertanto, la domanda di condanna all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni è stata esplicitata nella I memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c., ma era già implicitamente contenuta nelle allegazioni e nelle richieste formulate in atto di citazione, essendo stata omessa, per mero lapsus calami, al momento di formulare le conclusioni a p. 8 dell'atto.
§ 4. Nel costituirsi in giudizio, il ha individuato nel l'esclusivo CP_1 CP_3 responsabile del danno e ha chiesto che lo stesso fosse condannato al risarcimento in favore degli attori. La domanda di quest'ultimi si è quindi estesa al terzo chiamato in via automatica come da consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass., sez. I, n.
24294 del 29/11/2016).
In caso di corresponsabilità, in base al disposto dell'art. 2055 cod. civ., il Condominio e il
Bancale rispondono in solido tra loro dei danni patiti dalla controparte, mentre la richiesta dell'originario convenuto di accertare le rispettive responsabilità ha effetto nei soli rapporti interni ai fini di un'eventuale azione di regresso.
§ 5. Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di quanto di seguito esposto.
È pacifico tra le parti che: a) gli attori sono comproprietari dell'appartamento posto al piano ammezzato del fabbricato sito in Napoli, via Scipione Capece n. 2/A (tale circostanza è provata anche in via documentale, cfr. doc. 1 e 2 attori); b) il è proprietario di un CP_3 appartamento posto al primo piano dello stabile condominiale, appartamento a cui è annesso un giardino di proprietà esclusiva;
c) i due cavedi (o pozzi di luce) adiacenti all'appartamento degli attori hanno natura condominiale, essendo stati creati con la triplice funzione: - di dare
5 aria e luce alle finestre dell'appartamento di proprietà degli attori;
- di dare luce e aria ai locali tecnici di proprietà condominiale posti a piano terra;
- di evitare il contatto diretto tra i muri dell'edificio e il terreno dei giardini appartenenti ai condomini proprietari degli appartamenti al primo piano (cfr. p. 9 CTU depositata in data 11.03.2024); d) dopo aver acquistato il suo appartamento, il ha apportato delle modifiche alla parte superiore dei cavedi, CP_3 cambiando le coperture in precedenza esistenti.
Lo stato dei luoghi risulta descritto dal CTU, ing. , nel seguente modo: Persona_1
“L'edificio è costruito in muratura di tufo con solai costituiti da putrelle e laterizi. Al piano terra vi sono i garages e le cantine, ed altri locali tecnici dove una volta era posizionata la caldaia condominiale e il serbatoio del gasolio, nei tre piani successivi vi sono due appartamenti per piano. Gli appartamenti che si trovano al primo piano hanno il giardino. Il piano terra e il piano ammezzato sono sottoposti rispetto ai giardini degli appartamenti del primo piano e le loro pareti sono discostate in alcuni punti dal terreno dei giardini superiori tramite dei cavedi di forma rettangolare della larghezza di circa un metro. Detti cavedi costruiti anch'essi in muratura di tufo sono collegati alle pareti dell'edificio tramite i due lati minori e sono stati realizzati per dare aria e luce alle abitazioni del piano ammezzato e al piano terra e per isolare alcune zone dal terrapieno del giardino. L'appartamento oggetto di perizia si trova al piano ammezzato, il piano di calpestio funge da copertura per parte dei garages e cantinole e le pareti dei bagni e della cucina sono posti ad una quota inferiore rispetto al calpestio dei giardini di circa 3 metri. L'appartamento prende luce da tre finestre lato mare e tre finestre con affaccio in due cavedi. Per la precisione i due bagni affacciano in quello che per praticità chiameremo cavedio 1 e la cucina su un altro cavedio che chiameremo cavedio 2” (cfr. pp. 3 e
4 elaborato peritale depositata in data 11.03.2024).
I danni lamentati dagli attori sono presenti nei bagni, nella cucina e nella camera da letto.
Essi sono descritti alle pp. da 4 a 7 della relazione depositata in data 11.03.2024. Secondo quanto appurato dal CTU, “i danni presenti nella cucina, sia sui muri sia sul pavimento con il distacco dei listelli di parquet e quelli nella camera da letto sono imputabili ad un fenomeno infiltrativo. Nel bagno invece oltre al fenomeno infiltrativo si riscontra un problema di umidità”
(p. 7 della relazione depositata in data 11.03.2024). Inoltre, le infiltrazioni hanno causato danni all'intradosso dei solai di calpestio dell'appartamento, determinando l'ossidazione delle putrelle in ferro e della rete di acciaio elettrosaldata ivi presenti (vedi pp. da 2 a 5 dell'elaborato integrativo depositato in data 31.01.2025, nonché quanto affermato dal CTU all'udienza del 06.02.2025 in punto di causa dei danni in esame).
Quanto alle origini del fenomeno infiltrativo, l'ing. è giunto alla conclusione che la Per_1 causa principale dei danni va ravvisata nel mancato isolamento delle mura perimetrali dell'edificio dal terrapieno del giardino di proprietà del sig. . Infatti, per assolvere alla CP_3 loro funzione di isolamento, i cavedi non devono essere uniti alle mura del fabbricato tramite
6 elementi che veicolano l'acqua; nel caso in esame, invece, i due cavedi presentano dei raccordi con i muri perimetrali del fabbricato, che trasferiscono a quest'ultimo l'acqua e l'umidità provenienti dal terrapieno.
Accanto alla causa principale, il CTU ha individuato altre concause, che, nel corso del tempo, hanno accentuato il fenomeno;
alcune concause sono inerenti allo stato manutentivo dei cavedi e sono, quindi, imputabili al , altre, invece, consistono nelle modifiche CP_1 apportate dal alle coperture dei cavedi e al suo giardino e sono di conseguenza CP_3 imputabili al (vedi pp. da 9 a 14 dell'elaborato depositato in data 11.03.2024, CP_1 nonché la ricapitolazione alle pp. 4 e 5 dell'elaborato depositato in data 06.12.2024). In particolare, oltre alla causa principale (difetto costruttivo dei cavedi) sono imputabili al
: - la mancata manutenzione dei cavedi;
- la chiusura dei locali a piano terra con CP_1 porte “non sufficientemente areanti”, che non consentono il tiraggio d'aria all'interno dei cavedi;
- la presenza di una pluviale lesionata all'interno del cavedio lato bagni (cfr. p. 8 dell'elaborato depositato in data 31.01.2025).
Al sono riconducibili le concause consistenti: - nella chiusura della parte superiore CP_3 dei cavedi, evento che ha contribuito a ridurre l'areazione degli stessi;
- nella posa in opera, all'interno del suo giardino, di una catena che concentra l'acqua piovana, raccolta da una tettoia di sua proprietà, in un punto vicino alle mura del cavedio e dell'edificio; - nella posa in opera di piccole mensole di pietra entranti nella muratura dell'edificio e nella presenza di un
“piccolo foro nella muratura sotto il lavello del suo giardino” (p. 4 dell'elaborato peritale depositato in data 06.12.2024).
Infine, i motori dei condizionatori e la caldaia, installati dagli attori all'interno dei cavedi, non hanno avuto alcuna incidenza nel prodursi delle infiltrazioni.
Il Tribunale condivide le conclusioni cui è giunto l'ing. in punto di individuazione Per_1 delle cause delle infiltrazioni, in quanto l'elaborato peritale è frutto di un attento e approfondito esame dello stato dei luoghi e di considerazioni valide dal punto di vista tecnico, oltre che supportato da congrua motivazione. Peraltro, il consulente ha replicato in modo esaustivo alle obiezioni dei consulenti di parte sia in udienza sia mediante il deposito di apposite relazioni di chiarimenti.
Pertanto, sia il che il , in quanto custodi dei beni da cui derivano le CP_1 CP_3 infiltrazioni, rispondono ex art. 2051 cod. civ., in solido tra loro ex art. 2055 cod. civ., dei danni patiti dalla controparte.
Quanto alla distribuzione del carico di responsabilità nei rapporti interni, il Tribunale, discostandosi dalla valutazione del CTU, ritiene di imputare i danni per l'80% al e CP_1 per il restante 20% al . È evidente, infatti, che le cause preponderanti sono quelle CP_3 imputabili alla compagine condominiale, posto che il difetto costruttivo è definito dal CTU quale causa principale e che l'esecuzione di opere di manutenzione dei cavedi avrebbe evitato le
7 problematiche lamentate dagli attori, come dimostra il fatto che i cavedi posti sul lato nord del fabbricato si trovano in ottime condizioni, in quanto sottoposti, circa 7 anni fa, a lavori di manutenzione da parte del (cfr. pp. 3 e 5 dei chiarimenti depositati in data CP_1
26.05.2024).
§ 6. Passando all'individuazione delle somme di denaro necessarie a ristorare gli attori, il
CTU ha quantificato in € 21.290,80, oltre IVA, il costo dei lavori di ripristino dell'appartamento.
Tale quantificazione è stata effettuata tramite la redazione di apposito computo metrico e richiesta di preventivi a 4 imprese edili (vedi p. 8 dell'elaborato peritale depositato in data
06.12.2024 e computo metrico ad esso allegato). Dall'esame delle offerte presentate dalle imprese, si evince che il suddetto importo è comprensivo dei costi inerenti allo smontaggio degli arredi presenti negli ambienti interessati dai lavori, all'imballaggio delle suppellettili, al trasporto in deposito e al rimontaggio finale.
Il CTU ha dato congrua spiegazione delle lavorazioni da lui ritenute necessarie, accogliendo in alcuni casi le osservazioni dei consulenti di parte (ad es. per quanto riguarda l'impiego dell'intonaco a calce a triplo strato in luogo del bio-intonaco, vedi pp. 8 e 9 elaborato del
06.12.2024).
Ad € 21.290,80 in valuta del dicembre del 2024 (epoca a cui risalgono le offerte delle imprese) corrispondono € 21.461,10 in valuta attuale (rivalutazione effettuata in base all'Indice ISTAT – F.O.I.; ultimo indice disponibile: maggio 2025; coeff. rivalutazione: 1,008).
Agli attori spetta pure il rimborso del costo dei lavori di ripristino dell'intradosso del solaio di calpestio del loro appartamento, quantificato dal CTU in complessivi € 3.304,00
(=2.343,15+300,00+25%), oltre IVA e oltre oneri di discarica (vedi computo metrico allegato alla consulenza integrativa depositata in data 31.01.2025 e le precisazioni formulate dall'ing.
a p. 6 dell'anzidetta consulenza). L'importo di cui sopra espresso in valuta del gennaio Per_1
2025 è pari a € 3.310,00 in valuta attuale (rivalutazione effettuata in base all'Indice ISTAT –
F.O.I.; ultimo indice disponibile: maggio 2025; coeff. rivalutazione: 1,002).
Con riguardo a tale voce di danno va richiamato il principio di diritto secondo cui “la ripartizione delle spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'art. 1125 c.c., riguarda, peraltro, la sola ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini o alla gestione condominiale trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati” (cfr. Cass., sez. II, n. 16760 del 17/06/2024).
Inoltre, la domanda volta al risarcimento del pregiudizio in esame non è una domanda nuova, ma si tratta di una mera precisazione della domanda già formulata in atto di citazione.
Naturalmente, il riconoscimento di tale voce di danno in favore degli attori comporta che sarà loro esclusivo onere quello di procedere al ripristino del solaio, mentre il CP_5
8
[...] dovrà astenersi dall'intralciare i lavori, liberando i locali interessati dalla caldaia condominiale
(non più in uso), dal serbatoio per la raccolta del gasolio e da tutte le tubazioni annesse (vedi p. 6 della CTU depositata in data 31.01.2025).
§ 6.1. Ulteriori poste risarcitorie spettanti agli attori riguardano: a) il costo necessario all'affitto, per un mese, di un appartamento similare, ove dovranno trasferirsi in costanza di esecuzione dei lavori di ripristino, costo stimato dal CTU in € 1.170,00 (vedi p. 19 della consulenza depositata in data 11.03.2024); b) il danno patrimoniale consistente nel ridotto godimento dell'appartamento. Al riguardo, va evidenziato che, secondo quanto appurato dal
CTU, le infiltrazioni hanno reso un bagno inagibile, mentre hanno ridotto il godimento dell'altro bagno del 50%, per un totale di 15 mq non oggetto di fruizione da parte dei proprietari. Il danno in esame può essere stimato mediante il riferimento al canone mensile di locazione richiesto dal mercato locale per immobili similari. Il CTU ha individuato in € 9,00 al mq il suddetto canone (p. 19 consulenza depositata in data 11.03.2024), sicché il danno è pari a €
135,00 al mese. Quanto ai mesi di mancata fruizione, il periodo deve essere individuato in quello compreso tra la notifica dell'atto di citazione e l'agosto 2025, atteso che l'aggravamento delle condizioni dell'immobile deve ritenersi coevo all'introduzione della lite, mentre i lavori di ripristino dell'unità immobiliare potranno partire già dal settembre 2025. Pertanto, i mesi da considerare sono in tutto 36 (dal settembre 2022 all'agosto 2025) per un danno pari a €
4.860,00.
Non si ritiene di rivalutare i due importi da ultimo liquidati, in quanto non risulta che i canoni locativi di mercato abbiano subito un aumento dopo il marzo 2024, data di deposito della CTU.
§ 6.2. In conclusione, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, a pagare agli attori: - € 24.771,10, oltre IVA e oneri di discarica, a titolo di risarcimento dei costi inerenti ai lavori di eliminazione dei danni causati dalle infiltrazioni;
- € 6.030,00 per il danno da mancato godimento di parte del loro appartamento e per quello consistente nella necessità di procurarsi un'abitazione alternativa durante l'esecuzione dei lavori di ripristino.
Gli attori non hanno allegato né provato di aver subìto un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non hanno diritto al riconoscimento degli interessi c.d. compensativi. Sul punto si richiama Cass., sez. III, n. 3268 del 12/02/2008, secondo cui, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, il creditore deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento dell'importo originariamente dovuto fosse stato tempestivo (cfr., altresì, Cass., sez. III, n. 15823 del 28/07/2005, Cass., sez. III, n. 22347 del 24/10/2007, Cass., sez. III, n.
3355 del 12/02/2010, Cass., sez. III, 17155 del 09/10/2012, Cass., Sez. Un., n. 1712 del
17/02/1995). Si veda anche Cass., sez. III, n. 3173, del 18/02/2016, che ha puntualizzato come il pregiudizio in esame non sia in re ipsa, ma debba essere allegato e provato da chi lo
9 invoca: “vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito” (in senso conforme, Cass., sez. III, n. 18564 del 13/07/2018).
In particolare, gli attori non hanno dedotto che il tasso di redditività media del denaro è stato superiore al tasso di svalutazione monetaria nel periodo compreso tra il verificarsi del danno e la sua liquidazione, venendo meno, quindi, ai loro oneri di allegazione.
§ 7. Al fine di eliminare le cause del fenomeno infiltrativo, i convenuti devono essere condannati all'esecuzione delle opere elencate dal CTU alle pp. 10 e 11 dell'elaborato depositato in data 06.12.2024, con la precisazione che il è obbligato ad eseguire le CP_3 sole opere che riguardano la sua proprietà esclusiva.
Gli attori dovranno collaborare all'esecuzione dei lavori in esame, liberando i cavedi dagli impianti posti a servizio del loro appartamento (motori aria condizionata e caldaia).
La difesa del ha sollevato dubbi sull'utilità della soluzione prospettata nella CP_3 consulenza, ma il CTU ha spiegato che la stessa, pur non potendo assicurare al 100% la funzionalità dei due cavedi, stante l'errore di progettazione costituito dalla presenza di murature di raccordo, è comunque idonea a ridurre al minimo le problematiche esistenti, se supportata da un buon piano di manutenzione.
I lavori in oggetto devono comprendere l'eliminazione delle tubazioni di scarico presenti nei cavedi e la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque, che risultano ostruiti da materiale non identificato (p. 9 elaborato del 06.12.2024).
§ 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del quantum riconosciuto in sentenza, dell'attività difensiva in concreto prestata e della fase cautelare.
Le spese della CTU devono essere poste in via definitiva a carico del in misura CP_1 pari all'80% e a carico del Bancale in misura pari al 20%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna il sito in Napoli, via Scipione Capece n. 2/A e Controparte_1
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di e CP_3 Parte_1 [...]
di € 24.771,10, oltre IVA e oneri di discarica, a titolo di risarcimento dei Parte_2 costi inerenti ai lavori di eliminazione dei danni causati dalle infiltrazioni, e di €
6.030,00, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento di parte del loro appartamento e di quello consistente nella necessità di procurarsi un'abitazione
10 alternativa durante l'esecuzione dei lavori di ripristino, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ., dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) condanna il fabbricato sito in Napoli, via Scipione Capece n. 2/A e CP_1
all'esecuzione dei lavori indicati al paragrafo n. 7 della presente CP_3 sentenza (si tratta dei lavori indicati alle pp. 9, 10 e 11 della CTU depositata in data
06.12.2024), con la precisazione che l'obbligo del Bancale riguarda i soli lavori da eseguire nella sua proprietà esclusiva;
c) accerta che i danni patiti dagli attori devono essere imputati per l'80% a carico del e per il restante 20% a carico del;
CP_1 CP_3
d) condanna il e il , in solido tra loro (nei rapporti interni secondo le CP_1 CP_3 rispettive responsabilità), al rimborso delle spese di lite sostenute dagli attori, spese liquidate in € 1.192,50 per esborsi e in € 7.300,00 per compenso del difensore (merito:
€ 1.100,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisoria;
cautelare: € 800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) pone le spese di CTU per l'80% a carico del e per la restante parte a carico CP_1 del . CP_3
Napoli, 17.07.2025 Il Giudice
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sezione, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 19.12.2022 da
nato a [...] in data [...], cod. fiscale , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], cod. fiscale , Parte_2 C.F._2 residenti in [...], elettivamente domiciliati in Napoli, via
Domenico Fontana 40, presso lo studio dell'Avv. Luca Strazzullo, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
sito in NAPOLI, via SCIPIONE CAPECE n. 2/A, cod. fiscale Controparte_1
, in persona dell'amministratore, sig.ra , elettivamente P.IVA_1 Controparte_2 domiciliato in Napoli, via S. Strato n. 17, presso lo studio dell'Avv. Bruno Piscitelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
nato a [...] il [...], cod. fiscale , residente CP_3 C.F._3 in Napoli, via Scipione Capece 2/A, elettivamente domiciliato in Napoli, via Saverio Altamura n.
2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Vecchione, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Emilio Francesco Possidente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno causato da cosa in custodia
Conclusioni per gli attori: si riporta all'atto introduttivo del giudizio e alle relative conclusioni come precisate e modificate nella memoria ex art. 183 co. VI n.1) c.p.c., e chiede accogliersi la domanda risarcitoria nei confronti del convenuto e del Sig. in via solidale CP_1 CP_3
o comunque nella misura che sarà determinata dall'Ill.mo Tribunale adìto nonché la domanda di risoluzione delle cause delle infiltrazioni.
Conclusioni per il Condominio: conclude come da conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
1 Conclusioni per il Bancale: si riporta a tutte le precedenti difese ed eccezioni ed alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, chiedendone l'accoglimento ed insiste per il rigetto delle domande proposte contro il Sig. Bancale. In via istruttoria reitera la richiesta di ripetizione della CTU per tutti i motivi esposti nelle precedenti difese e nelle note critiche alla
CTU svolte dal proprio consulente di parte.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 CP_1 fabbricato sito in Napoli, via Scipione Capece n. 2/A (di seguito ), per sentirlo CP_1 condannare, ex art. 2051 cod. civ., al risarcimento dei danni causati all'appartamento di loro proprietà, ubicato al piano ammezzato dello stabile condominiale e censito nel catasto fabbricati del comune di Napoli alla sezione CHI, foglio 25, particella 149, sub.
6. A fondamento della domanda, gli attori hanno allegato che: - il loro appartamento era stato danneggiato da infiltrazioni di “acque esterne superficiali”, che si erano insinuate all'interno dello stesso attraverso i muri e i solai;
- il fenomeno aveva avuto inizio dal settembre 2018; -
l'esistenza di cavedi, aventi funzione di contrafforti, creava un collegamento diretto tra il fabbricato condominiale e il terreno a monte e a lato dello stesso;
- attraverso il detto collegamento, le acque meteoriche si insinuavano nei muri interni;
- le infiltrazioni avevano causato il sollevamento del parquet presente nel vano cucina e nel disimpegno tra cucina e camera da letto, il rigonfiamento dell'intonaco lungo tutto il muro interno di confine verso monte, in cucina, nei 2 bagni e nella lavanderia, nonché lungo la parete laterale della cucina, in corrispondenza dei cavedi e della scala condominiale;
- inoltre, le infiltrazioni avevano causato danni ai pavimenti e ai rivestimenti dei bagni e muffe ed efflorescenze sui muri e sui soffitti, con conseguente distacco della pittura;
- i danni avevano reso inabitabile l'appartamento sia per le condizioni di scarso decoro in cui si trovava sia a causa della presenza delle muffe e di maleodoranti esalazioni provenienti dal sistema fognario;
- in un punto, le acque nere provenienti da una tubazione verticale, avente funzione mista di fecale e di pluviale, venivano disperse lungo i muri, a causa del cattivo stato di manutenzione della tubazione;
- il liquame si depositava sul fondo del cavedio, producendo cattivi odori;
- i danni avevano interessato anche le travi IPE di acciaio e i ferri del calcestruzzo del solaio di calpestio del loro appartamento. Ciò dedotto, gli attori hanno chiesto la condanna del : a) al pagamento di € 56.911,31, CP_1
a titolo di rimborso dei costi necessari per eliminare i danni presenti nell'appartamento; b) al risarcimento del danno consistente nella riduzione del godimento dell'immobile di proprietà esclusiva;
c) al risarcimento del danno derivante dalla necessità di usufruire di altro immobile per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino della loro unità immobiliare.
Il si è costituito, replicando che: - i danni erano riconducibili alle modifiche alle CP_1 coperture dei due cavedi confinanti con l'appartamento degli attori, realizzate dal condomino
2 , proprietario dell'appartamento posto al primo piano;
- sino al 2017, “la CP_3 copertura di un cavedio si presentava con la struttura tipica da marciapiedi con vetrocemento e griglie metalliche poste in adiacenza del muro di tompagno al fine di evitare lo stillicidio di acque meteoriche e quella dell'altro con un grigliato in ferro ed una botola per il carico del gasolio nel serbatoio condominiale ivi allocato”; - nel 2018, il aveva apportato CP_3 modifiche, consistenti, per un cavedio, “nella posa di una copertura in vetro con sfiati circolari posti sul fronte del terrazzino in luogo del preesistente vetrocemento con griglie metalliche”, per l'altro cavedio, “nella messa in opera di una copertura in parte in vetro e in parte in lamiera grecata in luogo del preesistente grigliato in ferro e della botola, non più necessaria per dismissione dell'impianto di riscaldamento centralizzato”; - prima di tali modifiche, non era mai stata segnalata la presenza di infiltrazioni nell'appartamento sottostante;
- inoltre, gli attori avevano posizionato, in un cavedio, due “macchine esterne di condizionatori”, nell'altro, una caldaia;
- i suddetti apparecchi, posti a servizio del loro appartamento, erano la causa delle infiltrazioni unitamente alle modificazioni delle coperture dei cavedi eseguite dal;
CP_3
- i cavedi non avevano una funzione strutturale, ma erano destinati a dare aria e luce ai locali sottostanti;
- l'acqua piovana non si infiltrava nei muri dell'edificio, in quanto in parte veniva smaltita attraverso le tubazioni di scarico, in parte evaporava e in gran parte veniva assorbita dagli strati di terreno e/o tufo;
- l'ossidazione delle travi e dei ferri di armatura del locale caldaia poteva essere stata causata dalla vetustà o da pregresse infiltrazioni;
- la griglia di raccolta presente in uno dei cavedi non funzionava a dispersione ma recapitava le acque in un pozzetto esterno al fabbricato. Ciò replicato, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del Bancale e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… B) Nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi suesposti;
C) In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, dichiarare unico responsabile il
Sig. e condannarlo al risarcimento di tutti i danni richiesti dagli attori;
D) In via CP_3 gradata, sempre in caso di accoglimento della domanda attorea, accertare la misura di responsabilità del convenuto in concorso con il terzo chiamato e con gli stessi CP_1 attori con conseguente condanna dei danni in proporzione delle rispettive colpe;
E) sempre in via gradata, determinare i danni secondo giustizia”.
A seguito della notificazione dell'atto di chiamata in causa, si è costituito il sig. , il CP_3 quale ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata, in quanto non spiegava per quale motivo i danni dovevano ricadere su di lui e, nel merito, ha negato di essere responsabile delle infiltrazioni, evidenziando che le problematiche relative alla manutenzione dei cavedi condominiali si erano già manifestate nel 2016 come dimostrava il verbale di assemblea condominiale del 07.04.2017. Ciò dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare dichiarare la nullità della chiamata in causa del comparente ai sensi dell'art. 164 c.p.c. 4 comma c.p.c. Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda proposta dal
3 condominio perché assolutamente infondata in fatto ed Parte_3 in diritto”.
Con ricorso cautelare ex art. 1172 cod. civ., depositato in data 03.04.2023, in coincidenza con la prima udienza, gli attori hanno chiesto al Tribunale “di ordinare al
[...]
gli indispensabili lavori di manutenzione e di rimozione delle cause delle Controparte_4 infiltrazioni, così come indicati e quantificati nella CTU che sin da ora si richiede”.
Il Tribunale ha respinto il ricorso per difetto di strumentalità, in quanto in atto di citazione non risultava proposta una domanda volta alla condanna del alla rimozione delle CP_1 cause delle infiltrazioni.
Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., gli attori hanno dedotto che:
- dal tenore complessivo dell'atto di citazione si evinceva che avevano agito anche per la rimozione delle cause delle infiltrazioni, tanto da aver chiesto una CTU volta ad identificare le opere necessarie “alla risoluzione delle cause infiltrative”; - in ogni caso, la domanda di condanna del convenuto alla rimozione delle dette cause poteva essere avanzata nella I memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., trattandosi di mera modificazione della domanda iniziale;
- i danni causati dalle infiltrazioni si erano ulteriormente aggravati. Ciò dedotto, hanno precisato le loro conclusioni nel seguente modo: “Accertare e dichiarare unico ed esclusivo responsabile dell'evento dannoso de quo, il , Controparte_4 in persona del suo amministratore pro tempore, - e per l'effetto sentirlo condannare: 1) al pagamento in favore di Sig.ri e della somma di €. 56.911,31 Parte_1 Parte_2 oltre Iva, per i danni riportati all'appartamento come meglio specificati nell'atto introduttivo e nella relazione tecnica di parte, e descritti ed evidenziati dalle fotografie, oltre € 8.540,40 oltre
IVA, per le lavorazioni aggiuntive di cui al computo integrativo, che si riserva di allegare, legate all'aggravamento del fenomeno infiltrativo, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU, che sin da adesso si richiede, e che l'Ill.mo giudice adito riterrà equo e giusto stabilire, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- 2) al pagamento della somma di € 6.854,40 per il parziale godimento dell'appartamento o comunque di quella somma che sarà determinata in corso di causa, a mezzo di CTU, dall'evento ad oggi, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento lesivo ad oggi;
- 3) al pagamento di quella somma che sarà determinata in corso di causa, a mezzo di CTU per il danno derivante dalla necessità di usufruire di altro immobile per il tempo che sarà necessario alla esecuzione delle lavorazioni volte ad eliminare le problematiche sopra evidenziate, già stimato in perizia in giorni 40; 4) alla condanna dei convenuti alla rimozione dei lamentati fenomeni infiltrativi, mediante l'identificazione degli interventi a tal uopo necessari, da individuarsi a mezzo CTU”.
La causa è stata istruita tramite CTU ed è stata assegnata in decisione all'udienza del
20.03.2025 con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti
4 difensivi conclusionali.
******
§ 2. L'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa è infondata, in quanto il CP_1 ha spiegato le ragioni per le quali ritiene il responsabile dei danni lamentati dagli attori CP_3
(modificazione delle coperture dei cavedi).
§ 3. Ancora in via preliminare, occorre effettuare una puntualizzazione in ordine alle domande proposte dagli attori.
Dal tenore complessivo dell'atto di citazione si evince che, alla base della loro iniziativa giudiziale, vi era anche lo scopo di ottenere l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni. Ad esempio, a p. 3 dell'atto introduttivo si accenna agli interventi finalizzati alla “rimozione delle cause dei predetti fenomeni infiltrativi”, a p. 7 si cita la giurisprudenza che ammette la condanna del all'eliminazione delle cause del danno, a p. 9 si chiede CP_1 esplicitamente una CTU volta a “identificare gli interventi condominiali necessari alla risoluzione delle cause infiltrative”. D'altro canto, una tutela limitata al risarcimento dei danni causati dal fenomeno ancora in essere e non estesa alla soluzione definitiva della problematica non avrebbe alcun senso, atteso che in breve tempo gli interventi di ripristino dell'appartamento sarebbero vanificati dal persistere delle infiltrazioni.
Pertanto, la domanda di condanna all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni è stata esplicitata nella I memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c., ma era già implicitamente contenuta nelle allegazioni e nelle richieste formulate in atto di citazione, essendo stata omessa, per mero lapsus calami, al momento di formulare le conclusioni a p. 8 dell'atto.
§ 4. Nel costituirsi in giudizio, il ha individuato nel l'esclusivo CP_1 CP_3 responsabile del danno e ha chiesto che lo stesso fosse condannato al risarcimento in favore degli attori. La domanda di quest'ultimi si è quindi estesa al terzo chiamato in via automatica come da consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass., sez. I, n.
24294 del 29/11/2016).
In caso di corresponsabilità, in base al disposto dell'art. 2055 cod. civ., il Condominio e il
Bancale rispondono in solido tra loro dei danni patiti dalla controparte, mentre la richiesta dell'originario convenuto di accertare le rispettive responsabilità ha effetto nei soli rapporti interni ai fini di un'eventuale azione di regresso.
§ 5. Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di quanto di seguito esposto.
È pacifico tra le parti che: a) gli attori sono comproprietari dell'appartamento posto al piano ammezzato del fabbricato sito in Napoli, via Scipione Capece n. 2/A (tale circostanza è provata anche in via documentale, cfr. doc. 1 e 2 attori); b) il è proprietario di un CP_3 appartamento posto al primo piano dello stabile condominiale, appartamento a cui è annesso un giardino di proprietà esclusiva;
c) i due cavedi (o pozzi di luce) adiacenti all'appartamento degli attori hanno natura condominiale, essendo stati creati con la triplice funzione: - di dare
5 aria e luce alle finestre dell'appartamento di proprietà degli attori;
- di dare luce e aria ai locali tecnici di proprietà condominiale posti a piano terra;
- di evitare il contatto diretto tra i muri dell'edificio e il terreno dei giardini appartenenti ai condomini proprietari degli appartamenti al primo piano (cfr. p. 9 CTU depositata in data 11.03.2024); d) dopo aver acquistato il suo appartamento, il ha apportato delle modifiche alla parte superiore dei cavedi, CP_3 cambiando le coperture in precedenza esistenti.
Lo stato dei luoghi risulta descritto dal CTU, ing. , nel seguente modo: Persona_1
“L'edificio è costruito in muratura di tufo con solai costituiti da putrelle e laterizi. Al piano terra vi sono i garages e le cantine, ed altri locali tecnici dove una volta era posizionata la caldaia condominiale e il serbatoio del gasolio, nei tre piani successivi vi sono due appartamenti per piano. Gli appartamenti che si trovano al primo piano hanno il giardino. Il piano terra e il piano ammezzato sono sottoposti rispetto ai giardini degli appartamenti del primo piano e le loro pareti sono discostate in alcuni punti dal terreno dei giardini superiori tramite dei cavedi di forma rettangolare della larghezza di circa un metro. Detti cavedi costruiti anch'essi in muratura di tufo sono collegati alle pareti dell'edificio tramite i due lati minori e sono stati realizzati per dare aria e luce alle abitazioni del piano ammezzato e al piano terra e per isolare alcune zone dal terrapieno del giardino. L'appartamento oggetto di perizia si trova al piano ammezzato, il piano di calpestio funge da copertura per parte dei garages e cantinole e le pareti dei bagni e della cucina sono posti ad una quota inferiore rispetto al calpestio dei giardini di circa 3 metri. L'appartamento prende luce da tre finestre lato mare e tre finestre con affaccio in due cavedi. Per la precisione i due bagni affacciano in quello che per praticità chiameremo cavedio 1 e la cucina su un altro cavedio che chiameremo cavedio 2” (cfr. pp. 3 e
4 elaborato peritale depositata in data 11.03.2024).
I danni lamentati dagli attori sono presenti nei bagni, nella cucina e nella camera da letto.
Essi sono descritti alle pp. da 4 a 7 della relazione depositata in data 11.03.2024. Secondo quanto appurato dal CTU, “i danni presenti nella cucina, sia sui muri sia sul pavimento con il distacco dei listelli di parquet e quelli nella camera da letto sono imputabili ad un fenomeno infiltrativo. Nel bagno invece oltre al fenomeno infiltrativo si riscontra un problema di umidità”
(p. 7 della relazione depositata in data 11.03.2024). Inoltre, le infiltrazioni hanno causato danni all'intradosso dei solai di calpestio dell'appartamento, determinando l'ossidazione delle putrelle in ferro e della rete di acciaio elettrosaldata ivi presenti (vedi pp. da 2 a 5 dell'elaborato integrativo depositato in data 31.01.2025, nonché quanto affermato dal CTU all'udienza del 06.02.2025 in punto di causa dei danni in esame).
Quanto alle origini del fenomeno infiltrativo, l'ing. è giunto alla conclusione che la Per_1 causa principale dei danni va ravvisata nel mancato isolamento delle mura perimetrali dell'edificio dal terrapieno del giardino di proprietà del sig. . Infatti, per assolvere alla CP_3 loro funzione di isolamento, i cavedi non devono essere uniti alle mura del fabbricato tramite
6 elementi che veicolano l'acqua; nel caso in esame, invece, i due cavedi presentano dei raccordi con i muri perimetrali del fabbricato, che trasferiscono a quest'ultimo l'acqua e l'umidità provenienti dal terrapieno.
Accanto alla causa principale, il CTU ha individuato altre concause, che, nel corso del tempo, hanno accentuato il fenomeno;
alcune concause sono inerenti allo stato manutentivo dei cavedi e sono, quindi, imputabili al , altre, invece, consistono nelle modifiche CP_1 apportate dal alle coperture dei cavedi e al suo giardino e sono di conseguenza CP_3 imputabili al (vedi pp. da 9 a 14 dell'elaborato depositato in data 11.03.2024, CP_1 nonché la ricapitolazione alle pp. 4 e 5 dell'elaborato depositato in data 06.12.2024). In particolare, oltre alla causa principale (difetto costruttivo dei cavedi) sono imputabili al
: - la mancata manutenzione dei cavedi;
- la chiusura dei locali a piano terra con CP_1 porte “non sufficientemente areanti”, che non consentono il tiraggio d'aria all'interno dei cavedi;
- la presenza di una pluviale lesionata all'interno del cavedio lato bagni (cfr. p. 8 dell'elaborato depositato in data 31.01.2025).
Al sono riconducibili le concause consistenti: - nella chiusura della parte superiore CP_3 dei cavedi, evento che ha contribuito a ridurre l'areazione degli stessi;
- nella posa in opera, all'interno del suo giardino, di una catena che concentra l'acqua piovana, raccolta da una tettoia di sua proprietà, in un punto vicino alle mura del cavedio e dell'edificio; - nella posa in opera di piccole mensole di pietra entranti nella muratura dell'edificio e nella presenza di un
“piccolo foro nella muratura sotto il lavello del suo giardino” (p. 4 dell'elaborato peritale depositato in data 06.12.2024).
Infine, i motori dei condizionatori e la caldaia, installati dagli attori all'interno dei cavedi, non hanno avuto alcuna incidenza nel prodursi delle infiltrazioni.
Il Tribunale condivide le conclusioni cui è giunto l'ing. in punto di individuazione Per_1 delle cause delle infiltrazioni, in quanto l'elaborato peritale è frutto di un attento e approfondito esame dello stato dei luoghi e di considerazioni valide dal punto di vista tecnico, oltre che supportato da congrua motivazione. Peraltro, il consulente ha replicato in modo esaustivo alle obiezioni dei consulenti di parte sia in udienza sia mediante il deposito di apposite relazioni di chiarimenti.
Pertanto, sia il che il , in quanto custodi dei beni da cui derivano le CP_1 CP_3 infiltrazioni, rispondono ex art. 2051 cod. civ., in solido tra loro ex art. 2055 cod. civ., dei danni patiti dalla controparte.
Quanto alla distribuzione del carico di responsabilità nei rapporti interni, il Tribunale, discostandosi dalla valutazione del CTU, ritiene di imputare i danni per l'80% al e CP_1 per il restante 20% al . È evidente, infatti, che le cause preponderanti sono quelle CP_3 imputabili alla compagine condominiale, posto che il difetto costruttivo è definito dal CTU quale causa principale e che l'esecuzione di opere di manutenzione dei cavedi avrebbe evitato le
7 problematiche lamentate dagli attori, come dimostra il fatto che i cavedi posti sul lato nord del fabbricato si trovano in ottime condizioni, in quanto sottoposti, circa 7 anni fa, a lavori di manutenzione da parte del (cfr. pp. 3 e 5 dei chiarimenti depositati in data CP_1
26.05.2024).
§ 6. Passando all'individuazione delle somme di denaro necessarie a ristorare gli attori, il
CTU ha quantificato in € 21.290,80, oltre IVA, il costo dei lavori di ripristino dell'appartamento.
Tale quantificazione è stata effettuata tramite la redazione di apposito computo metrico e richiesta di preventivi a 4 imprese edili (vedi p. 8 dell'elaborato peritale depositato in data
06.12.2024 e computo metrico ad esso allegato). Dall'esame delle offerte presentate dalle imprese, si evince che il suddetto importo è comprensivo dei costi inerenti allo smontaggio degli arredi presenti negli ambienti interessati dai lavori, all'imballaggio delle suppellettili, al trasporto in deposito e al rimontaggio finale.
Il CTU ha dato congrua spiegazione delle lavorazioni da lui ritenute necessarie, accogliendo in alcuni casi le osservazioni dei consulenti di parte (ad es. per quanto riguarda l'impiego dell'intonaco a calce a triplo strato in luogo del bio-intonaco, vedi pp. 8 e 9 elaborato del
06.12.2024).
Ad € 21.290,80 in valuta del dicembre del 2024 (epoca a cui risalgono le offerte delle imprese) corrispondono € 21.461,10 in valuta attuale (rivalutazione effettuata in base all'Indice ISTAT – F.O.I.; ultimo indice disponibile: maggio 2025; coeff. rivalutazione: 1,008).
Agli attori spetta pure il rimborso del costo dei lavori di ripristino dell'intradosso del solaio di calpestio del loro appartamento, quantificato dal CTU in complessivi € 3.304,00
(=2.343,15+300,00+25%), oltre IVA e oltre oneri di discarica (vedi computo metrico allegato alla consulenza integrativa depositata in data 31.01.2025 e le precisazioni formulate dall'ing.
a p. 6 dell'anzidetta consulenza). L'importo di cui sopra espresso in valuta del gennaio Per_1
2025 è pari a € 3.310,00 in valuta attuale (rivalutazione effettuata in base all'Indice ISTAT –
F.O.I.; ultimo indice disponibile: maggio 2025; coeff. rivalutazione: 1,002).
Con riguardo a tale voce di danno va richiamato il principio di diritto secondo cui “la ripartizione delle spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'art. 1125 c.c., riguarda, peraltro, la sola ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini o alla gestione condominiale trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati” (cfr. Cass., sez. II, n. 16760 del 17/06/2024).
Inoltre, la domanda volta al risarcimento del pregiudizio in esame non è una domanda nuova, ma si tratta di una mera precisazione della domanda già formulata in atto di citazione.
Naturalmente, il riconoscimento di tale voce di danno in favore degli attori comporta che sarà loro esclusivo onere quello di procedere al ripristino del solaio, mentre il CP_5
8
[...] dovrà astenersi dall'intralciare i lavori, liberando i locali interessati dalla caldaia condominiale
(non più in uso), dal serbatoio per la raccolta del gasolio e da tutte le tubazioni annesse (vedi p. 6 della CTU depositata in data 31.01.2025).
§ 6.1. Ulteriori poste risarcitorie spettanti agli attori riguardano: a) il costo necessario all'affitto, per un mese, di un appartamento similare, ove dovranno trasferirsi in costanza di esecuzione dei lavori di ripristino, costo stimato dal CTU in € 1.170,00 (vedi p. 19 della consulenza depositata in data 11.03.2024); b) il danno patrimoniale consistente nel ridotto godimento dell'appartamento. Al riguardo, va evidenziato che, secondo quanto appurato dal
CTU, le infiltrazioni hanno reso un bagno inagibile, mentre hanno ridotto il godimento dell'altro bagno del 50%, per un totale di 15 mq non oggetto di fruizione da parte dei proprietari. Il danno in esame può essere stimato mediante il riferimento al canone mensile di locazione richiesto dal mercato locale per immobili similari. Il CTU ha individuato in € 9,00 al mq il suddetto canone (p. 19 consulenza depositata in data 11.03.2024), sicché il danno è pari a €
135,00 al mese. Quanto ai mesi di mancata fruizione, il periodo deve essere individuato in quello compreso tra la notifica dell'atto di citazione e l'agosto 2025, atteso che l'aggravamento delle condizioni dell'immobile deve ritenersi coevo all'introduzione della lite, mentre i lavori di ripristino dell'unità immobiliare potranno partire già dal settembre 2025. Pertanto, i mesi da considerare sono in tutto 36 (dal settembre 2022 all'agosto 2025) per un danno pari a €
4.860,00.
Non si ritiene di rivalutare i due importi da ultimo liquidati, in quanto non risulta che i canoni locativi di mercato abbiano subito un aumento dopo il marzo 2024, data di deposito della CTU.
§ 6.2. In conclusione, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, a pagare agli attori: - € 24.771,10, oltre IVA e oneri di discarica, a titolo di risarcimento dei costi inerenti ai lavori di eliminazione dei danni causati dalle infiltrazioni;
- € 6.030,00 per il danno da mancato godimento di parte del loro appartamento e per quello consistente nella necessità di procurarsi un'abitazione alternativa durante l'esecuzione dei lavori di ripristino.
Gli attori non hanno allegato né provato di aver subìto un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non hanno diritto al riconoscimento degli interessi c.d. compensativi. Sul punto si richiama Cass., sez. III, n. 3268 del 12/02/2008, secondo cui, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, il creditore deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento dell'importo originariamente dovuto fosse stato tempestivo (cfr., altresì, Cass., sez. III, n. 15823 del 28/07/2005, Cass., sez. III, n. 22347 del 24/10/2007, Cass., sez. III, n.
3355 del 12/02/2010, Cass., sez. III, 17155 del 09/10/2012, Cass., Sez. Un., n. 1712 del
17/02/1995). Si veda anche Cass., sez. III, n. 3173, del 18/02/2016, che ha puntualizzato come il pregiudizio in esame non sia in re ipsa, ma debba essere allegato e provato da chi lo
9 invoca: “vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito” (in senso conforme, Cass., sez. III, n. 18564 del 13/07/2018).
In particolare, gli attori non hanno dedotto che il tasso di redditività media del denaro è stato superiore al tasso di svalutazione monetaria nel periodo compreso tra il verificarsi del danno e la sua liquidazione, venendo meno, quindi, ai loro oneri di allegazione.
§ 7. Al fine di eliminare le cause del fenomeno infiltrativo, i convenuti devono essere condannati all'esecuzione delle opere elencate dal CTU alle pp. 10 e 11 dell'elaborato depositato in data 06.12.2024, con la precisazione che il è obbligato ad eseguire le CP_3 sole opere che riguardano la sua proprietà esclusiva.
Gli attori dovranno collaborare all'esecuzione dei lavori in esame, liberando i cavedi dagli impianti posti a servizio del loro appartamento (motori aria condizionata e caldaia).
La difesa del ha sollevato dubbi sull'utilità della soluzione prospettata nella CP_3 consulenza, ma il CTU ha spiegato che la stessa, pur non potendo assicurare al 100% la funzionalità dei due cavedi, stante l'errore di progettazione costituito dalla presenza di murature di raccordo, è comunque idonea a ridurre al minimo le problematiche esistenti, se supportata da un buon piano di manutenzione.
I lavori in oggetto devono comprendere l'eliminazione delle tubazioni di scarico presenti nei cavedi e la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque, che risultano ostruiti da materiale non identificato (p. 9 elaborato del 06.12.2024).
§ 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del quantum riconosciuto in sentenza, dell'attività difensiva in concreto prestata e della fase cautelare.
Le spese della CTU devono essere poste in via definitiva a carico del in misura CP_1 pari all'80% e a carico del Bancale in misura pari al 20%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna il sito in Napoli, via Scipione Capece n. 2/A e Controparte_1
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di e CP_3 Parte_1 [...]
di € 24.771,10, oltre IVA e oneri di discarica, a titolo di risarcimento dei Parte_2 costi inerenti ai lavori di eliminazione dei danni causati dalle infiltrazioni, e di €
6.030,00, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento di parte del loro appartamento e di quello consistente nella necessità di procurarsi un'abitazione
10 alternativa durante l'esecuzione dei lavori di ripristino, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ., dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) condanna il fabbricato sito in Napoli, via Scipione Capece n. 2/A e CP_1
all'esecuzione dei lavori indicati al paragrafo n. 7 della presente CP_3 sentenza (si tratta dei lavori indicati alle pp. 9, 10 e 11 della CTU depositata in data
06.12.2024), con la precisazione che l'obbligo del Bancale riguarda i soli lavori da eseguire nella sua proprietà esclusiva;
c) accerta che i danni patiti dagli attori devono essere imputati per l'80% a carico del e per il restante 20% a carico del;
CP_1 CP_3
d) condanna il e il , in solido tra loro (nei rapporti interni secondo le CP_1 CP_3 rispettive responsabilità), al rimborso delle spese di lite sostenute dagli attori, spese liquidate in € 1.192,50 per esborsi e in € 7.300,00 per compenso del difensore (merito:
€ 1.100,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisoria;
cautelare: € 800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) pone le spese di CTU per l'80% a carico del e per la restante parte a carico CP_1 del . CP_3
Napoli, 17.07.2025 Il Giudice
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