Articolo 12 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 gennaio 1972
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Versione
20 marzo 1987
Art. 12. (Assenze dal servizio contrattualmente non riconosciute utili)

L'iscrizione al Fondo e' sospesa durante i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita' a norma dei contratti collettivi di categoria.
((Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto puo' ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio))
L'iscritto che si avvalga della facolta' prevista dal presente articolo deve proporre domanda al Fondo entro 6 mesi dalla ripresa del servizio. Esso puo' essere ammesso al pagamento dei contributi dovuti in unica soluzione ovvero in rate uguali trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del 5 per cento annuo, di modo che l'estinzione avvenga non oltre i 5 anni.
Nel caso che il diritto alle prestazioni maturi prima che sia ultimato il pagamento dell'ultima rata, si considera utile solo il periodo corrispondente alla somma effettivamente versata, salva la facolta' dell'iscritto o dei suoi aventi diritto di corrispondere, in unica soluzione, le rate non scadute.
Entrata in vigore il 20 marzo 1987