Art. 2.
I perimetri dei comprensori dei beni i cui proprietari debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo sono quelli indicati nell'annessa corografia, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, che forma parte integrante della presente legge.
I perimetri dei comprensori dei beni i cui proprietari debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo sono quelli indicati nell'annessa corografia, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, che forma parte integrante della presente legge.