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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai SInori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 141 del Ruolo 2023,
promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 28.07.2023
da
, rappresentato e difeso ex lege Parte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
- appellante -
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Marone di Napoli e CP_1
Avv. Simona Sanvitale e Annamaria Zarrelli in forza di procura alle liti in calce alla memoria di costituzione in appello
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.173/2023 del Tribunale
di Udine - diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Causa chiamata e decisa all'udienza di discussione del 28.03.2024. Conclusioni
Per l'appellante:
In via principale e nel merito annullare e/o riformare l'impugnata sentenza del
Tribunale di Udine indicata in epigrafe rigettando tutte le domande proposte
dall'appellata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Spese del
doppio grado rifuse.
Per l'appellato:
Rigettare il proposto appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 173/2023
emessa dal Tribunale di Udine con vittoria di spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di deposito in data 14 aprile 2023 avanti il Tribunale di Udine il
SI. , premesso di aver prestato servizio come docente negli anni CP_1
scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in forza di contratti annuali a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, esponeva che il non gli aveva consentito di usufruire, della somma di Euro 500,00 all'anno Parte_1
ai sensi dell'art.1 comma 12 della legge 107/2015; che l'esclusione da tale beneficio doveva ritenersi illegittima e ingiustificata per contrasto con i principi sanciti dagli artt.3, 35 e 97 della Costituzione, dagli artt. 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE e dagli artt.14, 20 e 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
che in questo senso si era pronunciata anche la Corte di Giustizia UE nella sentenza n.450 del 18/5/2022; che l'impegno alla formazione valeva infatti per tutti i documenti, anche non di ruolo;
e quindi che il mancato riconoscimento a questi ultimi della c.d. Carta del docente configurava una illegittima disparità di trattamento.
Pag.2 Si costituiva in giudizio il convenuto Parte_1
deducendo che la somma di Euro 500,00 prevista dall'art.1 comma 121 della legge
107 del 2015 non costituisce un trattamento retributivo e quindi non rientra fra le condizioni di impiego di cui garantire l'uguaglianza ai sensi della clausola 4
dell'accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE; che sussiste una oggettiva differenza,
anche sotto il profilo della formazione professionale, fra docenti a tempo pieno e docenti a tempo definito, tanto più se titolari di contratti di durata breve o brevissima;
che il ricorrente non aveva documentato di aver effettuato, entro il 31 agosto di ciascun anno, qualche spesa per acquisti rientranti fra quelli ammissibili;
che il ricorrente neppure aveva allegato e dimostrato di non aver potuto usufruire di misure di formazione alternative, messe a sua disposizione dall'Amministrazione scolastica;
che il preteso diritto del ricorrente era soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; e che, in subordine, l'importo richiesto doveva essere ridotto in proporzione ai mesi e alle ore di servizio effettivamente prestati.
Con sentenza di data 04 luglio 2023 il Tribunale di Udine accoglieva integralmente la domanda.
La questione è stata definitivamente risolta dalla Cassazione civile con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, che ha stabilito il diritto dei docenti precari alla Carta docente, chiarendo che per i docenti ancora in servizio il beneficio deve essere riconosciuto in forma specifica mediante attribuzione della Carta stessa. Il
fondamento normativo di tale diritto si rinviene nell'art. 282 del D.Lgs. 297/1994,
che configura l'aggiornamento come diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni basate sulla tipologia contrattuale. Tale principio viene ulteriormente rafforzato dall'art. 541 del medesimo decreto, che estende al personale non di ruolo l'applicazione delle norme previste per i docenti di ruolo.
Ciò premesso, con un primo articolato motivo di impugnazione, il
[...]
censura la decisione del Tribunale di Udine perchè non ha esaminato Parte_1
Pag.3 e accolto la sua difesa secondo cui il contributo previsto dall'art.1 comma 121 della legge 107/2015 è strettamente collegato all'anno scolastico di pertinenza, divenendo perciò inesigibile dopo la conclusione di questo (salva la limitata possibilità di rinvio a quello successivo prevista dall'art.6 comma 6 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016).
Il eccepisce quindi che il SI. è decaduto dal diritto ora azionato Parte_1 CP_1
in giudizio per non averlo fatto tempestivamente valere negli anni scolastici in cui ha prestato servizio come insegnante non di ruolo, costituendo la presenza di una norma interna ostativa, contraria al diritto comunitario, un impedimento di mero fatto all'esercizio di tale diritto.
In realtà, l'istituto della decadenza presuppone che vi sia una norma che attribuisce un diritto e nello stesso tempo stabilisce un termine perentorio entro cui esso va esercitato;
ne consegue che la decadenza non può operare in danno di un soggetto che non è titolare del diritto in forza della norma che regola la materia: a costui infatti non si può imputare di non aver adempiuto ad un onere che non è espressamente posto a suo carico. In concreto gli artt. 5 comma 4 e 6 comma 6 del D.P.C.M.
28/11/2016, emanato in attuazione dell'art.1 comma 122 della legge 107/2015,
prevedono in effetti una stretta connessione fra la c.d. Carta del docente e l'anno scolastico di riferimento, imponendo così l'uso del bonus entro un certo termine
(individuato nella conclusione dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto), ma evidentemente tali norme sono rivolte solo ai beneficiari della provvidenza ovvero i docenti di ruolo, come risulta chiaramente dal testo dei precedenti artt.1 comma 1 e 3 comma 1. E' evidente quindi che i docenti precari - non potendo accedere alla procedura di registrazione ai sensi degli att.3 e 5 del D.P.C.M.,
necessaria ai fini dell'utilizzo della "Carta" per mezzo dell'apposita applicazione web
- non erano neppure tenuti, all'epoca dei fatti di causa, ad eseguire un adempimento
(materialmente e giuridicamente) impossibile e cioè registrarsi e soprattutto consumare un importo che il mai aveva messo a loro disposizione. Ritenere Parte_1
il contrario equivarrebbe ad affermare - del tutto illogicamente - che i docenti a tempo
Pag.4 determinato, per non decadere dal diritto, avrebbero dovuto (entro ciascun anno scolastico o al più tardi quello successivo) registrarsi a una piattaforma web cui non erano legittimati ad accedere e utilizzare dei fondi inesistenti perchè mai accreditati a loro favore. Il D.P.C.M. 28/11/2016 ricollega la decadenza alla mancata esecuzione di alcuni adempimenti amministrativi (ovvero la registrazione tramite applicazione web, la generazione con lo stesso mezzo dei buoni entro l'importo previsto e la spendita di tali buoni secondo le modalità previste dal suddetto regolamento):
adempimenti che però, come già detto, per i docenti precari erano giuridicamente e materialmente impossibili (con la conseguenza che la loro omissione non può avere alcun effetto estintivo del diritto). Nessun termine perentorio è invece previsto dal citato regolamento, e prima ancora dall'art.1 commi121 e 122 della legge107/2015,
per l'esercizio dell'azione volta ad ottenere il riconoscimento del diritto;
sotto questo profilo non vi è stata perciò alcuna decadenza.
La conclusione cui si è giunti non configura affatto una discriminazione al contrario e cioè a danno dei docenti di ruolo: è chiaro infatti che questi e i docenti precari si trovavano, nell'ambito della disciplina dettata dal citato regolamento, in una condizione del tutto diversa, poichè solo i primi potevano effettivamente avvalersi della "carta"; non è pertanto ravvisabile alcuna disparità di trattamento nel fatto che i docenti di ruolo (a differenza di quelli precari) erano soggetti ad un limite di tempo nell'utilizzo del beneficio a loro (e solo a loro) attribuito dal . Parte_1
Con il secondo motivo di appello il deduce che erroneamente il Parte_1
Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente non aveva allegato e dimostrato di aver chiesto il bonus e di aver sostenuto delle spese per eseguire degli acquisti di beni o servizi rientranti nella previsione dell'art.1 comma 121 della legge
107/2015. Sul punto si deve osservare che la norma di legge appena citata e il successivo D.P.C.M. del 2016 non impongono ai docenti l'onere di presentare una domanda amministrativa (non essendo tale la registrazione mediante l'apposita applicazione web); nè configurano il beneficio come un rimborso a piè di lista. Ne
Pag.5 consegue che il ricorrente non aveva l'onere di dedurre e provare di aver effettuato,
negli anni scolastici in cui ha insegnato quale docente a termine, spese riconducibili alle categorie previste dalla legge e di importo corrispondente a quello della "Carta"
di cui ha chiesto il riconoscimento.
L'impugnazione proposta dal va quindi respinta. Parte_1
Considerato che la posizione dei docenti assunti a tempo determinato si è
definitivamente chiarita solo a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.
29961 pubblicata il 27.10.2023 e che l'appello del è anteriore a tale data, Parte_1
appare corretta e giustificata la compensazione di metà delle spese di lite, che per il resto rimangono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Udine n. 173/2023 pubblicata in data 04.07.2023 che per l'effetto conferma;
compensa per metà le spese di lite del grado e condanna il a Parte_1
rifondere all'appellato la restante metà che liquida nella quota in Euro 600,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge.
Trieste, 28.03.2024.
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott. Lucio Benvegnù)
Pag.6