Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9388
CASS
Sentenza 11 luglio 2001

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Il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente deve essere individuato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, con riferimento al momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e della conoscibilità da parte dell'assicurato dei predetti requisiti ed anche del grado invalidante utile secondo la legge a supportare la pretesa (ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico di postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa determinata da tale stato, in rapporto ai profili tecnopatici ed al raggiungimento della misura minima indennizzabile); fermo restando che la consapevolezza, da parte dell'assicurato, della ricorrenza di tali elementi e, in particolare, della incidenza sulla attitudine lavorativa, si presume sussistere alla data della domanda amministrativa di rendita, dalla quale pertanto decorre il termine prescrizionale, a meno che l'interessato non adduca e, in caso di contestazione, dimostri che in quel momento l'inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita, ovvero, ed in senso contrario, che l'INAIL, eccependo la prescrizione, provi che l'assicurato aveva consapevolezza della sussistenza della malattia in data anteriore alla presentazione della domanda amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9388
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9388
    Data del deposito : 11 luglio 2001

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