Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 1
Il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente deve essere individuato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, con riferimento al momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e della conoscibilità da parte dell'assicurato dei predetti requisiti ed anche del grado invalidante utile secondo la legge a supportare la pretesa (ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico di postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa determinata da tale stato, in rapporto ai profili tecnopatici ed al raggiungimento della misura minima indennizzabile); fermo restando che la consapevolezza, da parte dell'assicurato, della ricorrenza di tali elementi e, in particolare, della incidenza sulla attitudine lavorativa, si presume sussistere alla data della domanda amministrativa di rendita, dalla quale pertanto decorre il termine prescrizionale, a meno che l'interessato non adduca e, in caso di contestazione, dimostri che in quel momento l'inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita, ovvero, ed in senso contrario, che l'INAIL, eccependo la prescrizione, provi che l'assicurato aveva consapevolezza della sussistenza della malattia in data anteriore alla presentazione della domanda amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9388 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - rel. Consigliere -
Dott. AN LAMORGESE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ME AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato STANZIOLA NADIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFOTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRÀ GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 187/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 22/04/98 R.G.N. 116/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.10.92 CH ON, premesso di essere affetto da sordità da rumori contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata presso la I.N.M.A. S.p.A., esponente a rischio specifico, e di avere vanamente richiesto la relativa rendita in sede amministrativa, chiedeva al Pretore di La Spezia la declaratoria di riconoscimento del proprio diritto alla rendita, con condanna dell'I.N.A.I.L. ad erogargli le conseguenti prestazioni.
Resistente l'Istituto, che eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto azionato, ai sensi dell'art. 112 D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, e contestava nel merito la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio, il giudice adito, espletata C.T.U., rigettava la domanda con sentenza n. 685/1994, la quale, all'esito dell'appello del soccombente, veniva confermata dal Tribunale del luogo con decisione del 22.4.1998. Ritenevano i giudici di merito che, al momento della domanda giudiziale, il termine triennale di prescrizione, pur prolungato di 150 giorni ai sensi dell'art. 111 T.U. citato, doveva ritenersi vanamente decorso, come emergente inequivocabilmente dalle risultanze processuali, sicché fondata appariva la pronuncia di primo grado che aveva accolto la preliminare eccezione dell'Istituto in tal senso. Avverso la sentenza l'assicurato ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a due motivi;
resiste l'I.N.A.I.L. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due mezzi di impugnazione, che, attesa la loro evidente connessione ed interdipendenza, appare opportuno deliberare congiuntamente, il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 112 e 135 T.U. n. 1123/1965, nonché omessa e contraddittoria motivazione, deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere già verificatasi la prescrizione al momento della domanda giudiziale in data 27.10.1992, in quanto i segni obiettivi della manifestazione della malattia si ebbero soltanto con la sottoposizione di esso assicurato ad accertamenti diagnostici da parte dell'I.N.A.I.L. in data 6 giugno 1989, sicché, acquisita in tal momento la certezza della esistenza della patologia e della correlazione con la lavorazione morbigena, e decorrendo il dies a quo dallo stesso momento, all'atto della domanda giudiziale il termine della prescrizione non si era ancora verificato;
e che la sentenza è contraddittoria, in quanto assume che occorre far riferimento ai dati della emersione della malattia per calcolare esattamente la decorrenza del termine prescrizionale, e poi conclude per l'avvenuto decorso dello stesso ritenendo che il ricorrente era in grado di rendersi conto della tecnopatia all'atto della istanza amministrativa (1987), laddove, per quanto precede, la emersione della malattia andava fissata al 6 giugno 1989, ossia all'esito degli accertamenti effettuati dall'Istituto.
I motivi sono infondati.
In subiecta materia va ribadito che il dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'I.N.A.I.L. la rendita per inabilità permanente deve essere individuato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206/1988 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma secondo, T.U. n. 1124/65, nella parte in cui considera la manifestazione della malattia verificatasi nel giorno di presentazione della denuncia con il relativo certificato medico con riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e della conoscibilità da parte dell'assicurato dei predetti requisiti ed anche del grado invalidante utile secondo legge a supportare la pretesa, ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico di postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa determinata da tale stato, in rapporto ai profili tecnopatici ed al raggiungimento della misura minima indennizzabile;
fermo restando che la consapevolezza, da parte dell'assicurato, della ricorrenza di tali elementi e, in particolare, della incidenza sull'attitudine lavorativa, si presume sussistere dalla data della domanda amministrativa di rendita, dalla quale pertanto decorre il termine prescrizionale, a meno che l'interessato non adduca e, in caso di contestazione, dimostri che in quel momento l'inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita, ovvero, ed in senso contrario, l'I.N.A.I.L., eccependo la prescrizione, dimostri che l'assicurato aveva consapevolezza in data anteriore alla presentazione della domanda amministrativa (Cass. nn. 4916/97;
5914/98; 726/99).
Ciò posto, osserva il Collegio che i giudici di merito, correttamente adeguandosi a tali principi di diritto, hanno evidenziato che il dies a quo della ritenuta prescrizione andava fissato all'atto della domanda amministrativa volta al riconoscimento della malattia professionale MP/42, presentata il 12.10.87 (rectius:
12.6.87), e che non si profilavano dubbi sulla sua valenza in tal senso, in quanto corredata da certificato medico di parte in ordine alla eziologia professionale della patologia, alla qualità della stessa ed alla sua entità invalidante al 20%, deducendone inequivocamente che a tale data, e non dunque soltanto dai successivi accertamenti effettuati dall'I.N.A.I.L., l'assicurato era a conoscenza, o poteva avere consapevolezza, della tecnopatia contratta e della sussistenza di tutti gli elementi necessari per la proposizione della domanda giudiziale, invece poi formulata nel 1992 tardivamente, a termine prescrizionale ormai decorso, ai sensi dell'art. 2935 Cod. Civile. Ed hanno rilevato, altresì, ad ulteriore supporto sintomatico delle proprie conclusioni circa la data della obiettiva manifestazione della malattia con tutti i connotati esposti, nonché sul dies a quo di decorrenza della prescrizione, che la C.T.U. di primo grado, non contestata, ha accertato che il CH era in grado di rendersi conto della tecnopatia contratta, con il crisma e gli elementi delineati, sin dal 28.2.86, data di abbandono del lavoro morbigeno, dopo la quale vi fu addirittura nel soggetto un miglioramento in percentuale di invalidità, dal 13% al 5%. Nè, poi, tanto atteso ha pregio la doglianza prospettata in tema di omessa e contraddittoria motivazione della decisione, come in precedenza riportata, in quanto la censura risulta già confutata nella disamina del precedente motivo, ed il Tribunale, sulla base delle esposte considerazioni, ha correttamente evidenziato che la emersione della patologia tecnopatica si era verificata già al momento della presentazione della domanda amministrativa, e che a tale data era conosciuta (o conoscibile) dall'interessato in tutti i connotati utili per l'esercizio del diritto preteso. Ne consegue che la sentenza impugnata non appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi denunciati;
per l'effetto il ricorso va rigettato.
Non si procede ad alcuna statuizione in ordine alle spese concernenti il presente giudizio di legittimità, trattandosi di controversia promossa per ottenere prestazioni previdenziali e non ricorrendo la ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso.
Nulla per quanto attiene alle spese relative al presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2001