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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
N.R.G. 39/2025
Il Giudice IA MU, all'esito dell'udienza del 30/09/2025, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti ROTUNDO SIMONA/MICELI
ER ( ) IR IC;
C.F._2 Pt_2
) IR IC;
[...] C.F._3
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti GIORNO FEDERICA/ resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarareil dirittodi parte ricorrente a percepire€ 4.859,71a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2015/2016,2016/2017, 2017/18,
2023/24e, conseguentemente,condannareil Controparte_2
,in persona del legale rappresentantepro tempore,al pagamento della
[...] suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia,quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.”.
Per la parte resistente: “Rigettare tutte le domande ex adverso effettuare in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte evidenziate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha allegato di essere insegnante della Scuola Secondaria, con ultima sede di servizio presso l'I.T.I.P. “L. Bucci” di Faenza (RA), utilizzato dal MIM con i seguenti contratti a tempo determinato:
- a.s. 2015/2016, contratto dal 15.12.2015 al 30.06.2016, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Prof. Alberghiero "P. Artusi" di Riolo
Terme (RARH020004);
- a.s. 2016/2017, contratto dal 07.11.2016 al 30.06.2017, per n. 12 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Prof. Alberghiero "P. Artusi" di Riolo
Terme (RARH020004);
- a.s. 2017/2018, contratto dal 15.09.2017al 30.06.2018, per n. 19ore di servizio settimanali, pressol'Istituto Prof. Alberghiero "P. Artusi" di Riolo
Terme (RARH020004);
- a.s. 2023/2024, contratto dal 15.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanali, pressol'Istituto Prof. Alberghiero "P. Artusi" di Riolo
Terme (RARH020004).
Il ricorrente ha quindi allegato di aver non aver mai goduto delle ferie maturate (14, 31 giorni per l'a.s. 2015/2016; 18,34 giorni per l'a.s.
2016/2017; 22,69 giorni per l'a.s. 2917/2018; 23,61 giorni per l'a.s.
2023/2024), senza che il dirigente avesse mai invitato a fruire delle ferie
Pag. 2 di 5 informando che, in mancanza, avrebbe perso il diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Si è costituito tardivamente il MIM, contestando in fatto e in diritto la domanda del ricorrente.
La domanda è fondata, essendo corretto il calcolo dei giorni di ferie non goduti effettuato dal ricorrente, dal momento che il MIM conteggia tra i giorni di ferie quelli in cui le lezioni sospese, contrariamente al pacifico principio di diritto per cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative), a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdi ta, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e, in particolare, l'art.
5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 deve essere interp retata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C 569/16 e C 570/16, e in cause C 619/16 e C
684/16), non con sente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il p roprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il termine
Pag. 3 di 5 delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Sez. L - , Ordinanza n. 14268 del
05/05/2022 (Rv. 664850 - 01).
Ciò detto, l'amministrazione non ha provato che il datore di lavoro abbia posto il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, essendosi costituita tardivamente e dovendo quindi ritenersi inammissibili le produzioni documentali (“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'obbligo, sancito a pena di decadenza dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., di indicare specificamente nella comparsa di costituzione i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare, i documenti che deve contestualmente depositare, dovendosi ritenere possibile una successiva produzione, anche in appello, solo se sia giustificata dal tempo della formazione dell'atto ovvero dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione.” (Sez. L,
Sentenza n. 6969 del 23/03/2009 (Rv. 607427 - 01).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda o eccezione:
a) in accoglimento della domanda del ricorrente, accerta e dichiara il dirittodi parte ricorrente a percepire € 4.859,71 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici
2015/2016,2016/2017, 2017/18, 2023/24 e, conseguentemente,condanna il al pagamento della relativa somma;
Controparte_2
Pag. 4 di 5 b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 1.030 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
03/10/2025 Il Giudice
IA MU
Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 39/2025
Il Giudice IA MU, all'esito dell'udienza del 30/09/2025, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti ROTUNDO SIMONA/MICELI
ER ( ) IR IC;
C.F._2 Pt_2
) IR IC;
[...] C.F._3
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti GIORNO FEDERICA/ resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarareil dirittodi parte ricorrente a percepire€ 4.859,71a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2015/2016,2016/2017, 2017/18,
2023/24e, conseguentemente,condannareil Controparte_2
,in persona del legale rappresentantepro tempore,al pagamento della
[...] suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia,quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.”.
Per la parte resistente: “Rigettare tutte le domande ex adverso effettuare in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte evidenziate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha allegato di essere insegnante della Scuola Secondaria, con ultima sede di servizio presso l'I.T.I.P. “L. Bucci” di Faenza (RA), utilizzato dal MIM con i seguenti contratti a tempo determinato:
- a.s. 2015/2016, contratto dal 15.12.2015 al 30.06.2016, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Prof. Alberghiero "P. Artusi" di Riolo
Terme (RARH020004);
- a.s. 2016/2017, contratto dal 07.11.2016 al 30.06.2017, per n. 12 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Prof. Alberghiero "P. Artusi" di Riolo
Terme (RARH020004);
- a.s. 2017/2018, contratto dal 15.09.2017al 30.06.2018, per n. 19ore di servizio settimanali, pressol'Istituto Prof. Alberghiero "P. Artusi" di Riolo
Terme (RARH020004);
- a.s. 2023/2024, contratto dal 15.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanali, pressol'Istituto Prof. Alberghiero "P. Artusi" di Riolo
Terme (RARH020004).
Il ricorrente ha quindi allegato di aver non aver mai goduto delle ferie maturate (14, 31 giorni per l'a.s. 2015/2016; 18,34 giorni per l'a.s.
2016/2017; 22,69 giorni per l'a.s. 2917/2018; 23,61 giorni per l'a.s.
2023/2024), senza che il dirigente avesse mai invitato a fruire delle ferie
Pag. 2 di 5 informando che, in mancanza, avrebbe perso il diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Si è costituito tardivamente il MIM, contestando in fatto e in diritto la domanda del ricorrente.
La domanda è fondata, essendo corretto il calcolo dei giorni di ferie non goduti effettuato dal ricorrente, dal momento che il MIM conteggia tra i giorni di ferie quelli in cui le lezioni sospese, contrariamente al pacifico principio di diritto per cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative), a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdi ta, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e, in particolare, l'art.
5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 deve essere interp retata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C 569/16 e C 570/16, e in cause C 619/16 e C
684/16), non con sente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il p roprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il termine
Pag. 3 di 5 delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Sez. L - , Ordinanza n. 14268 del
05/05/2022 (Rv. 664850 - 01).
Ciò detto, l'amministrazione non ha provato che il datore di lavoro abbia posto il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, essendosi costituita tardivamente e dovendo quindi ritenersi inammissibili le produzioni documentali (“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'obbligo, sancito a pena di decadenza dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., di indicare specificamente nella comparsa di costituzione i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare, i documenti che deve contestualmente depositare, dovendosi ritenere possibile una successiva produzione, anche in appello, solo se sia giustificata dal tempo della formazione dell'atto ovvero dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione.” (Sez. L,
Sentenza n. 6969 del 23/03/2009 (Rv. 607427 - 01).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda o eccezione:
a) in accoglimento della domanda del ricorrente, accerta e dichiara il dirittodi parte ricorrente a percepire € 4.859,71 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici
2015/2016,2016/2017, 2017/18, 2023/24 e, conseguentemente,condanna il al pagamento della relativa somma;
Controparte_2
Pag. 4 di 5 b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 1.030 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
03/10/2025 Il Giudice
IA MU
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