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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 823/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.1.2025 da
1) Parte_1
nato/a Cina il 28.10.1978 cittadino/a: cinese
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Federica Mero presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato/a Cina il 24.04.1974 cittadino/a: cinese
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Federica Mero presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (anno 2014 atto n. 1320 parte 1 )
i quali hanno contratto matrimonio il 8.08.2003 in Cina, Comune di Lishui e che tale matrimonio non è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio di alcun comune italiano. con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] Per_1 Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e successive note di udienza in data 9 aprile 2025 contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
-i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti, per cui nessuno ha richieste economiche nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento e per qualsivoglia titolo o ragione;
- i figli continueranno ad abitare nella casa familiare con il padre;
- stante la maggiore età dei figli, si ritiene opportuno di lasciarli liberi di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori;
- la madre corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento per i figli €.550,00 mensili comprensivi delle spese straordinarie;
- la IG.ra si impegna a trasferire la piena proprietà dell'immobile sito in Milano Parte_1
Via Tradate n.11 identificato al catasto al foglio 181, mappale 322, subalterno 710, piano 4s1, interno 79 ad entrambi i figli ed in eguale quota.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. nonché rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sussiste la giurisdizione di questo Tribunale ex art. 3 Reg. 2201/03. Deve essere applicato l'art. 5
Reg. UE 1259/10 e quindi la legge cinese, vista la domanda spiegata in tal senso e concordemente dalle parti. Rilevato che, ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, la trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia non è elemento costitutivo del vincolo e che pertanto la mancata trascrizione nel caso di specie non è ostativa alla pronuncia di divorzio.
Per quanto invece attiene alla legge applicabile, a norma dell'art. 5 lettera C del regolamento CE
1259/2010, “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”, nonché, ai sensi dell'art. 31 della Legge 218/1995, “la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi”, per cui, in ossequio a tale normativa, le parti di comune accordo intendono chiedere l'applicazione della legge cinese sul divorzio cd. “diretto” (artt. 1076 ss. codice civile cinese, in vigore dal
01/01/2021, già Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese del 1980: “I coniugi che volontariamente decidono entrambi di divorziare, devono stipulare un accordo di divorzio formale e devono recarsi personalmente all'ufficio di registrazione del matrimonio per presentare istanza di divorzio. L'accordo di divorzio deve contenere l'intenzione di entrambe le parti di divorziare volontariamente e il loro consenso su questioni come il matrimonio dei figli, la proprietà e la gestione dei debiti”).
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cina il 8.08.2003 dai IG.ri , Parte_1
nata in [...] il [...] e , nato in [...] il [...] Parte_2
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
1) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
2) Nulla sulle spese
3) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge . Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.1.2025 da
1) Parte_1
nato/a Cina il 28.10.1978 cittadino/a: cinese
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Federica Mero presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato/a Cina il 24.04.1974 cittadino/a: cinese
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Federica Mero presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (anno 2014 atto n. 1320 parte 1 )
i quali hanno contratto matrimonio il 8.08.2003 in Cina, Comune di Lishui e che tale matrimonio non è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio di alcun comune italiano. con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] Per_1 Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e successive note di udienza in data 9 aprile 2025 contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
-i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti, per cui nessuno ha richieste economiche nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento e per qualsivoglia titolo o ragione;
- i figli continueranno ad abitare nella casa familiare con il padre;
- stante la maggiore età dei figli, si ritiene opportuno di lasciarli liberi di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori;
- la madre corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento per i figli €.550,00 mensili comprensivi delle spese straordinarie;
- la IG.ra si impegna a trasferire la piena proprietà dell'immobile sito in Milano Parte_1
Via Tradate n.11 identificato al catasto al foglio 181, mappale 322, subalterno 710, piano 4s1, interno 79 ad entrambi i figli ed in eguale quota.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. nonché rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sussiste la giurisdizione di questo Tribunale ex art. 3 Reg. 2201/03. Deve essere applicato l'art. 5
Reg. UE 1259/10 e quindi la legge cinese, vista la domanda spiegata in tal senso e concordemente dalle parti. Rilevato che, ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, la trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia non è elemento costitutivo del vincolo e che pertanto la mancata trascrizione nel caso di specie non è ostativa alla pronuncia di divorzio.
Per quanto invece attiene alla legge applicabile, a norma dell'art. 5 lettera C del regolamento CE
1259/2010, “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”, nonché, ai sensi dell'art. 31 della Legge 218/1995, “la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi”, per cui, in ossequio a tale normativa, le parti di comune accordo intendono chiedere l'applicazione della legge cinese sul divorzio cd. “diretto” (artt. 1076 ss. codice civile cinese, in vigore dal
01/01/2021, già Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese del 1980: “I coniugi che volontariamente decidono entrambi di divorziare, devono stipulare un accordo di divorzio formale e devono recarsi personalmente all'ufficio di registrazione del matrimonio per presentare istanza di divorzio. L'accordo di divorzio deve contenere l'intenzione di entrambe le parti di divorziare volontariamente e il loro consenso su questioni come il matrimonio dei figli, la proprietà e la gestione dei debiti”).
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cina il 8.08.2003 dai IG.ri , Parte_1
nata in [...] il [...] e , nato in [...] il [...] Parte_2
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
1) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
2) Nulla sulle spese
3) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge . Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG