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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/07/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4052/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD NO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
10.6.2025, assunto in decisione in data 14.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Elena Margoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pessano con GO (MI),
Via Roma n. 49;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
nata a [...] il [...] (Codice Fiscale ) e
[...] CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...] (Codice Fiscale ); Parte_2 CodiceFiscale_4 matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di AT EL al n. 11 Serie A,
Parte 2, anno 2008; ordinare al Comune di AT EL (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. affidare la figlia minore viene affidata in via condivisa e congiunta ad entrambi i RSona_1 genitori, con collocamento prevalente e residenza con la madre, presso l'abitazione familiare sita in
AT EL (MB) Via Vittorio Emanuele II n. 63, che verrà assegnata in via definitiva alla signora che continuerà ad abitarla con le figlie fintanto che queste ultime diverranno Parte_1 entrambe economicamente autosufficienti e/o, comunque, assumeranno differenti residenze;
3. dare atto che la figlia maggiorenne potrà concordare liberamente con il padre RSona_2 modalità e tempi di frequentazione;
4. dare atto che il signor si obbliga a versare in favore della signora a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle due figlie e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle medesime, la somma mensile di € 500,00 (in ragione di € 250,00 per ciascuna figlia), somma che sarà versata alla signora in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese Parte_1
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5. dare atto che i ricorrenti si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i Figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2018, da intendersi parte integrante del presente ricorso;
6. dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano altresì di rinunciare, come in effetti rinunciano, a richiedere all'altro un contributo al proprio mantenimento, anche in via meramente concorsuale, e dichiarano di aver già definito ogni questione di natura economico/patrimoniale avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
7. dare atto che il signor si farà integralmente carico delle spese legali del presente Parte_2 procedimento.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 13.7.2008 a Parte_1 Parte_2
AT EL;
RS RS
- Dall'unione sono nate in data 5.8.2006 e in data 9.3.2010.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 9.7.2015.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (18.6.2015) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi RS RS morali e materiali dei figli 5.8.2006, maggiorenne non economicamente autosufficiente, e 9.3.2010)
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 10.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in AT EL in data 13.7.2008 (Atto n. 11, Parte II, Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di AT EL), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AT EL, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17.7.2025
Il Presidente est.
UD NO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD NO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
10.6.2025, assunto in decisione in data 14.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Elena Margoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pessano con GO (MI),
Via Roma n. 49;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
nata a [...] il [...] (Codice Fiscale ) e
[...] CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...] (Codice Fiscale ); Parte_2 CodiceFiscale_4 matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di AT EL al n. 11 Serie A,
Parte 2, anno 2008; ordinare al Comune di AT EL (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. affidare la figlia minore viene affidata in via condivisa e congiunta ad entrambi i RSona_1 genitori, con collocamento prevalente e residenza con la madre, presso l'abitazione familiare sita in
AT EL (MB) Via Vittorio Emanuele II n. 63, che verrà assegnata in via definitiva alla signora che continuerà ad abitarla con le figlie fintanto che queste ultime diverranno Parte_1 entrambe economicamente autosufficienti e/o, comunque, assumeranno differenti residenze;
3. dare atto che la figlia maggiorenne potrà concordare liberamente con il padre RSona_2 modalità e tempi di frequentazione;
4. dare atto che il signor si obbliga a versare in favore della signora a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle due figlie e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle medesime, la somma mensile di € 500,00 (in ragione di € 250,00 per ciascuna figlia), somma che sarà versata alla signora in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese Parte_1
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5. dare atto che i ricorrenti si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i Figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2018, da intendersi parte integrante del presente ricorso;
6. dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano altresì di rinunciare, come in effetti rinunciano, a richiedere all'altro un contributo al proprio mantenimento, anche in via meramente concorsuale, e dichiarano di aver già definito ogni questione di natura economico/patrimoniale avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
7. dare atto che il signor si farà integralmente carico delle spese legali del presente Parte_2 procedimento.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 13.7.2008 a Parte_1 Parte_2
AT EL;
RS RS
- Dall'unione sono nate in data 5.8.2006 e in data 9.3.2010.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 9.7.2015.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (18.6.2015) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi RS RS morali e materiali dei figli 5.8.2006, maggiorenne non economicamente autosufficiente, e 9.3.2010)
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 10.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in AT EL in data 13.7.2008 (Atto n. 11, Parte II, Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di AT EL), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AT EL, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17.7.2025
Il Presidente est.
UD NO
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