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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5486 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
Addì _____________ F.A. _________________
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
REPUBBLICA ITALIANA
______________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice AR AP, nella causa iscritta al N. 12925/2023 R.G.L. promossa
Per ___________________ D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to
Parte_1
RG BE ed elettivamente domiciliato in via Ragusa 30 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Il Cancelliere CP_1
Via Laurana n. 59, con gli Avv.ti Laura Furcas e Marina Olla che lo rappresentano e difendono per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 9/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 23/10/2023 il sig. , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., con il quale il
CTU dott.ssa riconobbe l'invalidità civile al 74%, ma con decorrenza da Persona_2 marzo 2023 (cfr. produzione ricorrente), convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso CP_1 dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge (disoccupazione, reddito etc..).
Ciò premesso la domanda è fondata.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Adottando i criteri contenuti nel DSM IV per la classificazione del ritardo intellettivo, possiamo fare riferimento al funzionamento intellettivo generale espresso dal quoziente di intelligenza (QI) e rilevare che già nel luglio 2009 è stata posta la diagnosi di
“ritardo mentale medio". Quindi i requisiti sanitari per la pretesa assistenziale erano sussistenti alla data della domanda amministrativa.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il sig. è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa (2.11.2020).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. RG BE che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara che il sig. è in possesso Parte_1 dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa (2.11.2020).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to RG BE.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 16/12/2025
IL GIUDICE O.
AR AP
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
Addì _____________ F.A. _________________
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
REPUBBLICA ITALIANA
______________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice AR AP, nella causa iscritta al N. 12925/2023 R.G.L. promossa
Per ___________________ D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to
Parte_1
RG BE ed elettivamente domiciliato in via Ragusa 30 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Il Cancelliere CP_1
Via Laurana n. 59, con gli Avv.ti Laura Furcas e Marina Olla che lo rappresentano e difendono per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 9/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 23/10/2023 il sig. , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., con il quale il
CTU dott.ssa riconobbe l'invalidità civile al 74%, ma con decorrenza da Persona_2 marzo 2023 (cfr. produzione ricorrente), convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso CP_1 dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge (disoccupazione, reddito etc..).
Ciò premesso la domanda è fondata.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Adottando i criteri contenuti nel DSM IV per la classificazione del ritardo intellettivo, possiamo fare riferimento al funzionamento intellettivo generale espresso dal quoziente di intelligenza (QI) e rilevare che già nel luglio 2009 è stata posta la diagnosi di
“ritardo mentale medio". Quindi i requisiti sanitari per la pretesa assistenziale erano sussistenti alla data della domanda amministrativa.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il sig. è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa (2.11.2020).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. RG BE che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara che il sig. è in possesso Parte_1 dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa (2.11.2020).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to RG BE.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 16/12/2025
IL GIUDICE O.
AR AP