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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/12/2024, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3106 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], l'[...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Antonella Zanchi, giusta procura in atti attore
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Irene Fragapani, giusta procura in atti convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: modifiche condizioni di divorzio. CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta del 22 novembre 2024
DEL P.M.: cfr. visto del 28 dicembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 dicembre 2023, premettendo Parte_1
che con sentenza n. 767/2020 resa da questo Tribunale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_2
ed era stato disposto l'obbligo in capo allo stesso di corrisponde-
[...]
re all'ex coniuge un assegno di € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio
, collocato presso la madre e € 300 a titolo di assegno divorzile Persona_1
e deducendo che con successivo decreto n 7581/2022 era revocata l'assegnazione dell'uso della casa coniugale alla ed era stato ridotto CP_1
l'importo dell'assegno divorzile, ha chiesto al Tribunale che accertasse l'obbligo in capo alla di contribuire al mantenimento del figlio CP_1
, ponendo a carico della stessa l'obbligo di contribuire al mantenimento Per_1
ordinario e straordinario del figlio e di rimborsare le spese già sostenute.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato che il figlio nel 2022 si sa- rebbe trasferito presso la residenza del padre e che per accordo delle parti l'assegno sarebbe stato versato direttamente al figlio, rappresentando, infine, che nell'ultimo anno quest'ultimo si sarebbe trasferito presso l'abitazione della nonna paterna, rimanendo, tuttavia, a carico del padre.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 9 aprile 2024 si è co- stituita la quale ha eccepito, in via preliminare, il Controparte_1
difetto di legittimazione attiva del ricorrente, stante l'avvenuto trasferimento del figlio presso l'abitazione della nonna, nel merito, ha conte- Persona_1
- 2 - stato la domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 22 novembre
2024, all'esito del deposito degli scritti difensivi, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che è incontestato il figlio maggiorenne non abita con il padre, ma vive con la nonna e dunque il dirit- Persona_1
to di agire nei confronti della madre spetta al medesimo figlio.
Infatti, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ricono- sce "iure proprio" la legittimazione a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne privo di indipendenza economica anche al genitore, pur- ché con lui convivente, in quanto solo in tale evenienza il medesimo sarebbe
"titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148
c.c." (cfr. tra le tante Cass. n. 25300/2013,18075/2013, 359/2014; 921/2014).
In difetto del requisito della convivenza non può essere riconosciuta alcuna legittimazione concorrente al genitore (cfr. Cassazione civile sez. I,
05/10/2022, n.28906, che ha negato la legittimazione attiva del padre non convivente a proporre domanda di condanna della ex moglie a contribuire al mantenimento della figlia, spettando esclusivamente a quest'ultima il diritto di agire).
Parimenti, va dichiarata inammissibile la domanda volta a ottenere il rimborso delle spese già sostenute, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e non proponibile in questa sede.
La spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i
- 3 - medi, tenuto conto della non complessità delle difese e della pronuncia in rito, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_1
condanna a rifondere le spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 1600,00, oltre accessori se dovuti e rim- Pt_2
borso forfettarie, da distrarre in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 10/12/2024
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3106 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], l'[...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Antonella Zanchi, giusta procura in atti attore
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Irene Fragapani, giusta procura in atti convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: modifiche condizioni di divorzio. CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta del 22 novembre 2024
DEL P.M.: cfr. visto del 28 dicembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 dicembre 2023, premettendo Parte_1
che con sentenza n. 767/2020 resa da questo Tribunale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_2
ed era stato disposto l'obbligo in capo allo stesso di corrisponde-
[...]
re all'ex coniuge un assegno di € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio
, collocato presso la madre e € 300 a titolo di assegno divorzile Persona_1
e deducendo che con successivo decreto n 7581/2022 era revocata l'assegnazione dell'uso della casa coniugale alla ed era stato ridotto CP_1
l'importo dell'assegno divorzile, ha chiesto al Tribunale che accertasse l'obbligo in capo alla di contribuire al mantenimento del figlio CP_1
, ponendo a carico della stessa l'obbligo di contribuire al mantenimento Per_1
ordinario e straordinario del figlio e di rimborsare le spese già sostenute.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato che il figlio nel 2022 si sa- rebbe trasferito presso la residenza del padre e che per accordo delle parti l'assegno sarebbe stato versato direttamente al figlio, rappresentando, infine, che nell'ultimo anno quest'ultimo si sarebbe trasferito presso l'abitazione della nonna paterna, rimanendo, tuttavia, a carico del padre.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 9 aprile 2024 si è co- stituita la quale ha eccepito, in via preliminare, il Controparte_1
difetto di legittimazione attiva del ricorrente, stante l'avvenuto trasferimento del figlio presso l'abitazione della nonna, nel merito, ha conte- Persona_1
- 2 - stato la domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 22 novembre
2024, all'esito del deposito degli scritti difensivi, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che è incontestato il figlio maggiorenne non abita con il padre, ma vive con la nonna e dunque il dirit- Persona_1
to di agire nei confronti della madre spetta al medesimo figlio.
Infatti, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ricono- sce "iure proprio" la legittimazione a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne privo di indipendenza economica anche al genitore, pur- ché con lui convivente, in quanto solo in tale evenienza il medesimo sarebbe
"titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148
c.c." (cfr. tra le tante Cass. n. 25300/2013,18075/2013, 359/2014; 921/2014).
In difetto del requisito della convivenza non può essere riconosciuta alcuna legittimazione concorrente al genitore (cfr. Cassazione civile sez. I,
05/10/2022, n.28906, che ha negato la legittimazione attiva del padre non convivente a proporre domanda di condanna della ex moglie a contribuire al mantenimento della figlia, spettando esclusivamente a quest'ultima il diritto di agire).
Parimenti, va dichiarata inammissibile la domanda volta a ottenere il rimborso delle spese già sostenute, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e non proponibile in questa sede.
La spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i
- 3 - medi, tenuto conto della non complessità delle difese e della pronuncia in rito, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_1
condanna a rifondere le spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 1600,00, oltre accessori se dovuti e rim- Pt_2
borso forfettarie, da distrarre in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 10/12/2024
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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