Ordinanza cautelare 16 giugno 2023
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 7606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7606 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07606/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02109/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2109 del 2023, proposto da
LI NE, PI NE e TI NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alida Di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
DO EO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale di acquisizione al patrimonio comunale n. 1 del 16.02.2023, successivamente notificata, con il quale il Dirigente del settore VII – Pianificazione e Controllo del Territorio del Comune di Casoria ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale “delle unità immobiliari sita in Casoria alla via Gianbattista De Simone s.n.c., al N.C.T. al foglio di mappa n. 10 p.lla 54”, ricadenti su fondo di loro proprietà;
- della comunicazione del Comune di Casoria prot. 12033/2023 del 16.02.2023, successivamente notificata, avente a oggetto “comunicazione dell’importo della sanzione per mancata demolizione delle opere abusive, di cui alla ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 5 del 19/02/2019”, con la quale è stata irrogata alle ricorrenti la sanzione amministrativa prevista dall’art. 31 comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001 di € 20.000,00;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa DA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ricorrenti impugnano l’ordinanza dirigenziale n. 1 del 16.02.2023, con la quale il Comune di Casoria ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale delle unità immobiliari alla via Gianbattista De Simone s.n.c., al N.C.T. al foglio di mappa n. 10 p.lla 54, ricadenti su fondo di loro proprietà, nonché la successiva comunicazione prot. 12033/2023 del 16.02.2023, con la quale si indicava l'importo della sanzione per mancata demolizione delle opere abusive, come previsto dall'art. 31 comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001, nella misura di € 20.000,00.
Di seguito i motivi di censura articolati nel gravame:
1) in primo luogo, si osserva che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto il Comune avrebbe disposto l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive nonostante le proprietarie dell’immobile fossero estranee all’abuso e si fossero attivate per rimuoverne le conseguenze; gli abusi erano, infatti, stati eseguiti dal sig. DO EO: venute a conoscenza dell’esistenza degli illeciti solo a seguito dell’ordinanza di demolizione, le ricorrenti ricevevano rassicurazioni dal sig. EO in ordine alla rimozione di tali opere, e successivamente, di fronte alla perdurante inottemperanza di quest’ultimo, lo diffidavano ripetutamente alla rimozione;
2) si lamenta, ancora, la violazione dell'articolo 7 della L.241/1990 e dei principi regolanti la partecipazione del privato al procedimento amministrativo;
3) inoltre, il provvedimento di acquisizione sarebbe illegittimo anche in quanto non si comprenderebbe con esattezza la consistenza dell’area acquisita;
4) con il quarto motivo si torna a ribadire che il Comune avrebbe irrogato la sanzione anche nei confronti delle ricorrenti, nonostante la loro estraneità alla realizzazione dell’abuso contestato;
5) infine, la sanzione irrogata dal Comune di Casoria non sarebbe stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento.
Si è costituito il Comune di Casoria, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con l’impugnazione in questa sede in esame si contesta la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Casoria ha sanzionato le ricorrenti per non aver proceduto alla rimozione delle opere abusive insistenti sul suolo nella relativa proprietà, disponendo l’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale e irrogando alle deducenti una sanzione pecuniaria.
Le contestazioni svolte attengono, in primo luogo, all’estraneità delle ricorrenti all’edificazione delle opere abusive; quindi, all’illegittimità del provvedimento acquisitivo attesa l’impossibilità di determinare l’area acquisenda; infine, alla violazione delle garanzie partecipative che la legge appresta in favore della parte privata.
2. Come già osservato in sede di cognizione sommaria con ordinanza cautelare nr. 1007/2023, che non consta essere stata impugnata in appello, le censure proposte sono destituite di fondamento.
Si osserva, in proposito, quanto segue.
Le ricorrenti sono, per pacifica assunzione di tutte le parti processuali, proprietarie dei suoli ove insistono le opere abusive in commento.
La documentazione versata in atti comprova che le deducenti si sono limitata ad inoltrare al responsabile dell’abuso (individuato nel Sig. DO EO) una diffida alla rimozione, senza dar corso ad alcuna ulteriore attività volta, secondo diligenza, ad assicurare l’effettivo ripristino dello stato dei luoghi (cfr. diffida in allegato alla documentazione depositata in data 12.06.23).
Questa limitata attivazione non consente di ritenere affette da illegittimità le ordinanze gravate.
In termini: “ La sanzione edilizia dell'opera abusiva, avendo carattere reale, può essere rivolta anche nei confronti del proprietario che non sia responsabile dell'abuso. Perché quest'ultimo possa andare esente dalla misura consistente nell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene (ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), occorre che risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone lo stesso venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento ” (cfr. Consiglio di Stato , sez. VII , 23/07/2025 , n. 6552).
Giova, peraltro, rimarcare che tale diffida data 30.10.2019, e dunque è stata inviata oltre i 90 giorni dalla notifica alle interessate dell’ordinanza di demolizione, avvenuta il 26.02.2019 (come esse stesse dichiarano nel testo della diffida): dunque, si tratta di un’attivazione tardiva, e come tale inidonea a impedire l’effetto acquisitivo che si vuole contestare (cfr. Ad. Plen. 16/2023).
Neppure si apprezza l’invocata impossibilità di determinare quali sarebbero le aree acquisite: dall’esame del provvedimento gravato emerge che l’acquisizione è stata, infatti, limitata dall’Amministrazione alle sole unità immobiliari abusive, non rinvenendosi alcun riferimento ad aree di sedime ulteriori, sicché non sussiste alcuna obiettiva incertezza tale da inficiare la legittimità degli atti impugnati (l’acquisizione è stata, infatti, disposta, in relazione alle: “unità immobiliari site Casoria alla Via Gianbattista Simone s.n.c., al N.C.T. al foglio di mappa n. 10 p.lla 54”: cfr. provvedimento gravato).
Infine, quanto alla violazione delle garanzie partecipative e, in particolare, alla mancata osservanza dell’obbligo di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento, è agevole osservare che i provvedimenti impugnati costituiscono esercizio di un’attività doverosa, e vincolata nei presupposti, da parte della P.A., a fronte della mancata ottemperanza all’ordine di ripristino, sicché non si ravvisa a carico del Comune resistente alcun ulteriore onere formale, non adempiuto, funzionale al contraddittorio procedimentale.
Sul punto: “ L'effetto acquisitivo dell'immobile abusivo che si produce ipso iure nel termine di novanta giorni indicato nell'ordinanza di demolizione si sostanzia in una misura di carattere sanzionatorio che discende automaticamente dall'inottemperanza dell'ordine di demolizione, con la conseguenza che l'atto di acquisizione ha natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale, e non deve di regola essere preceduto da una comunicazione di avvio perché il carattere rigidamente vincolato dello stesso non richiede alcun apporto partecipativo del privato ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 11/03/2024 , n. 2329).
Medesime considerazioni sono, ovviamente, a svolgersi con riferimento al provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Casoria, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NN DO, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
DA TA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA TA | NN DO |
IL SEGRETARIO