Ordinanza collegiale 24 giugno 2022
Decreto decisorio 19 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 19/12/2022, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 00173/2022 REG.PROV.PRES.
N. 01415/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1415 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
Commissione Provinciale Erp, Arca Sud Salento, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n.-OMISSIS-, notificato il successivo 16.08.17, con cui il Dirigente Settore Politiche Sociali e della casa di Lecce, ha disposto la decadenza della Sig.ra -OMISSIS- dall’assegnazione dell'alloggio ERP di proprietà di ARCA SUD SALENTO, intimandole di rilasciare l’alloggio predetto, libero da persone e cose, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi compresa, ove occorra, la nota 03.03.17 di avvio del procedimento, nonché il parere della Commissione Provinciale ERP n.-OMISSIS-, allo stato non conosciuto e con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che, con ordinanza collegiale n. 1048 del 24 giugno 2022 è stata dichiarata l’interruzione del giudizio e che il ricorso non è stato riassunto nel successivo termine di novanta giorni;
Visti gli artt. 35, 39, 79, 80, secondo e terzo comma, e art. 85, primo comma, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Manda alla segreteria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce il giorno 19 dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.