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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4585/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. R.G. 4585/2024
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Zampella Arcangelo;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1
per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.04.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1 Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, e nominato ctu il dott. , letta la perizia e le note scritte Persona_1 depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, l'opposizione merita accoglimento per quanto di ragione. Per_ Dall'accertamento medico svolto dal CTU dott. , nominato nella presente fase, è emerso che il ricorrente, di anni 67 al momento della visita, è affetto dalle seguenti infermità:
-Vasculopatia cerebrale cronica con esiti di ictus cerebrale ischemico e parkinsonismo;
-Depressione maggiore in trattamento farmacologico;
-Diabete mellito II^ ID;
-Cardiopatia ischemico-ipertensiva e impianto di PM;
-Sindrome delle apnee costruttive (OSAS).
Il ctu ha affermato, all'esito dell'esame obiettivo, che “…Il grado di collaborazione tenuto nel corso della visita è stato marginale per l'età, ha mostrato un pensiero poco articolato e legato al contesto, intervallato da iniziali confabulazioni. Non ha riconosciuto l'ambiente, non ha descritto il trascorrere della sua giornata, non ha confermato i propri dati anagrafici, non ha risposto con accettabile coerenza alle domande poste. Il quadro vasculopatico si innesta su un pregresso ictus cerebrale (2020) di tipo ischemico destro che ha lasciato anche reliquati all'emilato sx di tipo ipostenico brachio-crurale e da un incipiente parkinsonismo con tremori
e iniziale festinazione alla deambulazione, ancora possibile in autonomia. […] Le rimanenti affezioni (depressione maggiore, OSAS, incontinenza urinaria, cardiaca, diabete, osteo- articolari) con pregiudizievole, anche se non assoluta, compromissione della funzione deambulatoria, incrementano il quadro menomativo con un effetto finale di avanzata meiopragia dell'efficienza anche fisica. Allo stato attuale può ritenersi la sussistenza dei requisiti medico-legali per l'accompagnamento”.
In definitiva, il ctu, per quanto esposto, ritiene sussistenti i requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Per quanto riguarda la decorrenza, dalla relazione emerge che “occorre una comparazione tra il momento in cui è stato riconosciuto il beneficio e la sua revoca che avviene in base alla documentazione disponibile. Il riconoscimento dell'accompagnamento è avvenuto il
19.02.2020, a distanza di appena un mese dall'episodio ischemico cerebrale, con esiti non delineabili come prognosi menomativa e lontani dalla stabilizzazione in un soggetto ancora allettato. Accanto al riconoscimento è da precisare che è stata programmata una revisione a marzo 2023. La revisione è stata effettuata il 17.03.2023, si presentava vigile, ancora collaborante, deambulante in autonomia per cui vengono meno le ragioni che avevano portato all'accompagnamento, riconoscendo la sola inabilità. Tale valutazione è, quindi, da condividere. Il quadro menomativo attuale è legato alla progressiva insorgenza di parkinsonismo, ed al deterioramento cognitivo come riportato nel presente paragrafo e nell'esame obiettivo. Anche la relazione neurologica del 06.03.2024 pur esprimendo le infermità non è sufficiente per soddisfare, da un punto di vista medico-legale, i requisiti per
l'accompagnamento Le infermità del ricorrente hanno carattere progressivo e ingravescente per cui è plausibile a distanza di quasi un biennio dalla revoca il riscontro menomativo attuale.
Considerando ancora la non insorgenza d'emblée in conformità a consolidata giurisprudenza
e alla letteratura medico legale può retrodatarsi di un breve periodo”.
Secondo il ctu quindi il ricorrente necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, con decorrenza dal 01.11.2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu sono logiche e coerenti con gli atti di causa e sono pertanto qui condivise e fatte proprie. Va infine rilevato che le stesse non si pongono in contrasto con quelle a cui era pervenuto il ctu della fase atp, atteso il carattere ingravescente delle patologie da cui è affetto il ricorrente ( e rilevato peraltro il riconoscimento del requisito solo da data successiva alla fase atp).
Va infine dato atto del deposito da parte del ricorrente in allegato alle note scritte per l'udienza della dichiarazione aggiornata di mancato ricovero a spese dello Stato.
Il ricorso merita quindi accoglimento.
Val la pena, infine, ribadire che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono compensate, atteso il riconoscimento del requisito sanitario da data successiva tanto alla domanda amministrativa quanto al ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (nonché al ricorso in opposizione).
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 6208/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.11.2024;
- compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
- spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 22.05.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. R.G. 4585/2024
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Zampella Arcangelo;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1
per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.04.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1 Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, e nominato ctu il dott. , letta la perizia e le note scritte Persona_1 depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, l'opposizione merita accoglimento per quanto di ragione. Per_ Dall'accertamento medico svolto dal CTU dott. , nominato nella presente fase, è emerso che il ricorrente, di anni 67 al momento della visita, è affetto dalle seguenti infermità:
-Vasculopatia cerebrale cronica con esiti di ictus cerebrale ischemico e parkinsonismo;
-Depressione maggiore in trattamento farmacologico;
-Diabete mellito II^ ID;
-Cardiopatia ischemico-ipertensiva e impianto di PM;
-Sindrome delle apnee costruttive (OSAS).
Il ctu ha affermato, all'esito dell'esame obiettivo, che “…Il grado di collaborazione tenuto nel corso della visita è stato marginale per l'età, ha mostrato un pensiero poco articolato e legato al contesto, intervallato da iniziali confabulazioni. Non ha riconosciuto l'ambiente, non ha descritto il trascorrere della sua giornata, non ha confermato i propri dati anagrafici, non ha risposto con accettabile coerenza alle domande poste. Il quadro vasculopatico si innesta su un pregresso ictus cerebrale (2020) di tipo ischemico destro che ha lasciato anche reliquati all'emilato sx di tipo ipostenico brachio-crurale e da un incipiente parkinsonismo con tremori
e iniziale festinazione alla deambulazione, ancora possibile in autonomia. […] Le rimanenti affezioni (depressione maggiore, OSAS, incontinenza urinaria, cardiaca, diabete, osteo- articolari) con pregiudizievole, anche se non assoluta, compromissione della funzione deambulatoria, incrementano il quadro menomativo con un effetto finale di avanzata meiopragia dell'efficienza anche fisica. Allo stato attuale può ritenersi la sussistenza dei requisiti medico-legali per l'accompagnamento”.
In definitiva, il ctu, per quanto esposto, ritiene sussistenti i requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Per quanto riguarda la decorrenza, dalla relazione emerge che “occorre una comparazione tra il momento in cui è stato riconosciuto il beneficio e la sua revoca che avviene in base alla documentazione disponibile. Il riconoscimento dell'accompagnamento è avvenuto il
19.02.2020, a distanza di appena un mese dall'episodio ischemico cerebrale, con esiti non delineabili come prognosi menomativa e lontani dalla stabilizzazione in un soggetto ancora allettato. Accanto al riconoscimento è da precisare che è stata programmata una revisione a marzo 2023. La revisione è stata effettuata il 17.03.2023, si presentava vigile, ancora collaborante, deambulante in autonomia per cui vengono meno le ragioni che avevano portato all'accompagnamento, riconoscendo la sola inabilità. Tale valutazione è, quindi, da condividere. Il quadro menomativo attuale è legato alla progressiva insorgenza di parkinsonismo, ed al deterioramento cognitivo come riportato nel presente paragrafo e nell'esame obiettivo. Anche la relazione neurologica del 06.03.2024 pur esprimendo le infermità non è sufficiente per soddisfare, da un punto di vista medico-legale, i requisiti per
l'accompagnamento Le infermità del ricorrente hanno carattere progressivo e ingravescente per cui è plausibile a distanza di quasi un biennio dalla revoca il riscontro menomativo attuale.
Considerando ancora la non insorgenza d'emblée in conformità a consolidata giurisprudenza
e alla letteratura medico legale può retrodatarsi di un breve periodo”.
Secondo il ctu quindi il ricorrente necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, con decorrenza dal 01.11.2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu sono logiche e coerenti con gli atti di causa e sono pertanto qui condivise e fatte proprie. Va infine rilevato che le stesse non si pongono in contrasto con quelle a cui era pervenuto il ctu della fase atp, atteso il carattere ingravescente delle patologie da cui è affetto il ricorrente ( e rilevato peraltro il riconoscimento del requisito solo da data successiva alla fase atp).
Va infine dato atto del deposito da parte del ricorrente in allegato alle note scritte per l'udienza della dichiarazione aggiornata di mancato ricovero a spese dello Stato.
Il ricorso merita quindi accoglimento.
Val la pena, infine, ribadire che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono compensate, atteso il riconoscimento del requisito sanitario da data successiva tanto alla domanda amministrativa quanto al ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (nonché al ricorso in opposizione).
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 6208/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.11.2024;
- compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
- spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 22.05.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo