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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/05/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dr. Carolina Burrascano, ha pronunciato e pubblicato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 835/2017 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto: preliminare di vendita di beni immobili promossa da nato a [...] il [...], ivi residente, Viale Scala Greca Parte_1
n. 87/B c.f. , ed elettivamente ivi domiciliato nel Viale CodiceFiscale_1
Teocrito, n. 129, presso lo studio dell'Avv. ti Aldo e Vincenzo Burgio, che lo rappresentano e difendono, giusta mandato a margine dell'atto di citazione
- Attore-
Contro
, nata a [...] il [...], ivi residente, nel viale Teracati, n. Controparte_1
158/B c.f. ; nata a [...] il 2 luglio CodiceFiscale_2 Controparte_2
1976, ivi residente, nel viale Teracati, n. 158/B c.f. ; - CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...], ivi residente, nel viale Teracati, Controparte_3
n. 158/B c.f. ; , nata a [...] il 19 CodiceFiscale_4 Controparte_4
marzo 1943, ivi residente nella via S. Olivieri, n. 9/B c.f. , tutti CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliati in Siracusa, Viale Santa Panagia 136/R, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Bellassai, che li rappresenta e difende giusta procure in calce alla comparsa di costituzione del 25.3.2022 in sostituzione del precedente difensore;
pagina 1 di 6 nata a [...] il [...], ivi residente, nella via C. Bruno 31 CP_5
c.f. ; , nata a [...] il [...], CodiceFiscale_6 CP_6
residente in [...] c.f. e CodiceFiscale_7 CP_7
nata a [...] il [...], residente in [...], viale Vittorio Veneto,
[...]
n. 145 c.f. , queste ultime anche quali eredi di CodiceFiscale_8 [...]
, nata a [...] il [...], c.f. , deceduta in Per_1 CodiceFiscale_9
corso di causa, elettivamente domiciliate in Avola, via Mazzini, n. 30, presso lo Studio degli avv.ti Venera Sirugo e Alessandra Corsaro che le rappresentato e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione e costituzione di nuovo difensore del 18.11.2024
- Convenuti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione depositato il 10.2.2017, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva innanzi il Tribunale di Siracusa, , Controparte_4 Persona_1
, CP_5 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 CP_6
e , per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni, CP_7
“Piaccia al Tribunale di Siracusa, ai sensi dell'art. 2932 c.c. disporre con sentenza il trasferimento della piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Siracusa nella
Contrada Due Colonne, con tutti gli annessi fabbricati per civile abitazione, deposito e collabenti e quant'altro vi insiste e per come si trovano, esteso ettari quattro are tredici
e centiare ottantacinque, confinante con proprietà Con proprietà Persona_2
, con strada asfaltata, con strada ferrata . Riportati in catasto al Persona_3 foglio 117, particelle 17,22,117,123,125,207, 208 e 232 …, conseguentement ordinare al Conservatore dei RR.II. di Siracusa di trascrivere la relativa sentenza nei registri immobiliari con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità”.
Esponeva parte attrice che con preliminare di vendita del 4.8.2016, tutti i convenuti, ciascuno per i propri diritti e congiuntamente per l'intero, avevano promesso e si erano obbligati a vendere a favore dell'esponente l'immobile meglio descritto, confinato e catastato in citazione per il prezzo di complessivi € 180.000,00 da corrispondere al momento della stipula del definitivo già fissato per il 31 gennaio 2017 e di avere versato e corrisposto, a titolo di caparra confirmatoria, ai promittenti venditori, e a ciascuno per le proprie spettanze, la complessiva somma di € 30.000,00. Esponeva altresì che alla predetta data, fissata per la stipula presso lo studio notarile Notaio di propria Per_4
pagina 2 di 6 fiducia, si presentavano soltanto alcuni dei promittenti venditori, sprovvisti peraltro della documentazione necessaria all'esecuzione del rogito definitivo e che non era stato possibile raggiungere alcun accordo in merito ad un ulteriore rinvio per il rogito, parte attrice quindi chiedeva il trasferimento dell'immobile in forma specifica, concludendo come da domanda obbligandosi a rinnovare e depositare gli assegni circolari in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, costituenti il saldo prezzo, corrispondenti a quelli già predisposti ed intestati ai venditori, ciascuno per le proprie spettanze, in occasione della stipula del definitivo disattesa dai convenuti
Si costituivano tutti i convenuti con propria comparsa del 30.5.2017 i quali, in via preliminare eccepivano la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex lege e, nel merito, contestando i fatti, deducevano, contrariamente a quanto asserito dall'attore, di avere approntato tutta la documentazione necessaria e di essere disponibili alla stipula del rogito definitivo, deducendo quindi la infondatezza della domanda e dell'azione di cui al presente giudizio. Eccepivano, inoltre, che la data stabilita del 31 gennaio 2017, era termine non ritenuto essenziale per parte compratrice, anzi esponevano che era stato di fatto concordato un breve rinvio al fine di consentire la rettifica degli atti di provenienza e delle intervenute successioni, e che era stato incaricato di tali adempimenti il medesimo Notaio adempimenti Per_4
necessari alla stipula del rogito definitivo
Si dichiaravano, quindi, disponibili alla conclusione del rogito definitivo, atteso che nelle more era stata approntata l'esatta documentazione alla stipula e concludevano per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto.
Istruita la causa, concessi i termini 183 VI comma c.p.c., escussi i testi e Per_4
, all'udienza del 14.2.2020 parte attrice rinunciava alla domanda originaria di Tes_1
esecuzione in forma specifica del preliminare formulando in sua sostituzione quella di risoluzione del preliminare per inadempimento con condanna dei convenuti alla corresponsione del doppio della caparra ricevuta in sede di stipula, atteso che era emerso in corso di causa che “ la consistenza del bene promesso in vendita era del tutto mutata
e che lo stesso si era degradato per incuria dei convenuti al punto da costituire aliud pro alio”( Vedi pag. 4 comp. concl.ne di parte attrice)
Con ordinanza del 29.6.2021 venivano concessi i termini per l'esperimento del procedimento di mediazione, rinnovata ulteriormente per nullità della convocazione in capo ai procuratori in luogo delle parti personalmente.
pagina 3 di 6 Fallito il tentativo di mediazione, escussi gli ulteriori testi di parte convenuta e Tes_2
Burgio, con ordinanza del 26.10.2022 veniva disposta CTU per accertare lo stato dei luoghi. Espletata la CTU e riassunta la causa a seguito di regolare sospensione per il decesso della convenuta avvenuta il 14.2.2024, i convenuti Persona_1
chiedevano il rinvio per P.C. formulando eccezione di inammissibilità della mutatio libelli, considerata la rinuncia della domanda originaria e quella successiva alle preclusioni di rito, formulata dall'attore di risoluzione dl preliminare con la restituzione del doppio della caparra.
All'udienza del 3 dicembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.
L'azione di esecuzione in forma specifica e la domanda di risoluzione del contratto preliminare non si escludono a vicenda , ma rappresentano due rimedi alternativi per la parte non inadempiente in caso di inottemperanza contrattuale.
Orbene, non v'è dubbio che nessuna pronuncia può essere resa sulla domanda originaria di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, considerato che l'attore vi ha espressamente rinunciato avendo appreso in sede di udienza del 12.2.2019 che “…i convenuti avevano abbandonato la coltivazione del terreno promesso in vendita, per cui lo stesso trovasi in stato di abbandono” e conseguentemente non aveva più interesse ad acquisire un bene diverso da quello che originariamente aveva promesso di acquistare.
La questione che qui ci occupa è se ritenere ammissibile la successiva domanda di risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento della parte venditrice e con conseguente restituzione del doppio della caparra dalla stessa ricevuta in sede di stipula, formulata dall'attore in corso di causa e dopo le preclusioni di cui agli artt. 183 e
184 c.p.c,, come eccepito dai convenuti.
Non v'è dubbio alcuno che tale domanda non configura ipotesi di emendatio libelli che si ha quando si incide sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere e che resta comunque soggetta alle preclusioni processuali di rito, ma piuttosto se tale domanda non rappresenti ipotesi di mutatio libelli che a parere di questo giudice deve considerarsi inammissibile in quanto tale.
pagina 4 di 6 La Corte di Cassazione con la sentenza n. 834/2019 ha definitivamente confermato che si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente”.
In tema di procedimento civile, sono ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice emendatio libelli, ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi, ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, né sul petitum, se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere, mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono mutatio libelli, ravvisabile quando si avanzi, come detto una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo.
Non v'è dubbio alcuno che la domanda ulteriore di risoluzione contrattuale costituendo ipotesi di mutatio libelli deve pertanto considerarsi inammissibile, trattandosi di altra domanda e, pertanto, di altro procedimento che parte attrice potrà ben introdurre nei termini e modi di legge
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario dr. Carolina Burrascano, disattesa ogni altra domanda, eccezione, richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 835/2017 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa così provvede:
- Dichiara di non doversi provvedere sulla domanda originaria di esecuzione del preliminare in forma specifica per espressa rinuncia dell'attore;
- Dichiara inammissibile la domanda di risoluzione del contratto preliminare perché
costituente mutatio libelli;
pagina 5 di 6 - Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti da dividersi in parti uguali tra loro che liquida in complessivi € 14.103,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali ed oneri di legge;
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come liquidate nel corso dell'istruttoria
Siracusa, 23/05/2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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