TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/12/2024, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 1453/2024 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
2.8.2024, congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1
in Via Vanvitelli n. 16, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Rosa D'Ascoli, presso lo studio della quale elegge domicilio in Avellino al
Corso Vittorio Emanuele n. 172;
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]a Nievole Parte_2
(PT) alla Via Togliatti n. 15, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Costanza Maria Fanucci, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme alla via Aldo Rossi n. 30;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 2.8.2024, e Parte_2 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in data 13.6.1981 Parte_1
in NT (BN), precisavano che dall'unione nasceva il figlio Per_1
(nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Premettevano, altresì, che, con decreto di omologa n. 5154/1991 del
24.7.1991, il Tribunale di Pistoia (r.g. n. 1974/1991) pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
“1) i ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di porre la propria residenza ove riterrà opportuno;
2) La casa che fu casa coniugale sita in Pieve a Nievole, Via Togliatti (PT) n.
15, e precisamente appartamento per civile abitazione posto al piano secondo di un più ampio fabbricato condominiale, con annesso garage, rappresentati al catasto Fabbricato di detto Comune al foglio di mappa 6, mappale 1226 sub 36, Cat A/3 Cl. 4 e sub 7, Cat C/sei Cl. 3 di proprietà 50% di ciascun coniuge, sarà acquistata con separato atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 30.09.2024 dal signor , che al prezzo di € 42.000,00 Parte_2
acquisterà - con spese a suo carico - la quota pari al 50% di proprietà della signora e ne diverrà unico e piano proprietario;
Parte_1
3) Il figlio della coppia è ormai maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente e pertanto nessun provvedimento economico dovrà essere messo in suo favore;
4) I ricorrenti continuano ad essere entrambi economicamente autosufficienti,
e pertanto rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi diritto per alimenti, mantenimento o altro.
5) I sig.ri e si danno reciprocamente atto di aver già Pt_1 Pt_2
provveduto alla divisione dei beni mobili e/o denari posseduti in comune e
2 pertanto si danno atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e viceversa, per non per nessun titolo e/o causale anche se qui espressamente non dedotta.
6) i ricorrenti confermano il reciproco consenso all'espatrio nonché al rilascio o rinnovo del passaporto o di qualsiasi altro documento equipollente.
7) Le spese del presente giudizio verranno interamente compensate tra le parti.”
Le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 5.12.2024, davano atto di avere adempiuto alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del ricorso;
la causa veniva, quindi, riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NT (BN) in data 13.6.1981 tra i coniugi nato a [...] Parte_2
(PT) il 24.5.1961, e , nata a [...] il Parte_1
30.11.1961, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT (BN) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 151, P. 2 serie A, anno 1981);
3) nulla sulle spese.
3 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 1453/2024 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
2.8.2024, congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1
in Via Vanvitelli n. 16, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Rosa D'Ascoli, presso lo studio della quale elegge domicilio in Avellino al
Corso Vittorio Emanuele n. 172;
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]a Nievole Parte_2
(PT) alla Via Togliatti n. 15, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Costanza Maria Fanucci, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme alla via Aldo Rossi n. 30;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 2.8.2024, e Parte_2 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in data 13.6.1981 Parte_1
in NT (BN), precisavano che dall'unione nasceva il figlio Per_1
(nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Premettevano, altresì, che, con decreto di omologa n. 5154/1991 del
24.7.1991, il Tribunale di Pistoia (r.g. n. 1974/1991) pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
“1) i ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di porre la propria residenza ove riterrà opportuno;
2) La casa che fu casa coniugale sita in Pieve a Nievole, Via Togliatti (PT) n.
15, e precisamente appartamento per civile abitazione posto al piano secondo di un più ampio fabbricato condominiale, con annesso garage, rappresentati al catasto Fabbricato di detto Comune al foglio di mappa 6, mappale 1226 sub 36, Cat A/3 Cl. 4 e sub 7, Cat C/sei Cl. 3 di proprietà 50% di ciascun coniuge, sarà acquistata con separato atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 30.09.2024 dal signor , che al prezzo di € 42.000,00 Parte_2
acquisterà - con spese a suo carico - la quota pari al 50% di proprietà della signora e ne diverrà unico e piano proprietario;
Parte_1
3) Il figlio della coppia è ormai maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente e pertanto nessun provvedimento economico dovrà essere messo in suo favore;
4) I ricorrenti continuano ad essere entrambi economicamente autosufficienti,
e pertanto rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi diritto per alimenti, mantenimento o altro.
5) I sig.ri e si danno reciprocamente atto di aver già Pt_1 Pt_2
provveduto alla divisione dei beni mobili e/o denari posseduti in comune e
2 pertanto si danno atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e viceversa, per non per nessun titolo e/o causale anche se qui espressamente non dedotta.
6) i ricorrenti confermano il reciproco consenso all'espatrio nonché al rilascio o rinnovo del passaporto o di qualsiasi altro documento equipollente.
7) Le spese del presente giudizio verranno interamente compensate tra le parti.”
Le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 5.12.2024, davano atto di avere adempiuto alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del ricorso;
la causa veniva, quindi, riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NT (BN) in data 13.6.1981 tra i coniugi nato a [...] Parte_2
(PT) il 24.5.1961, e , nata a [...] il Parte_1
30.11.1961, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT (BN) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 151, P. 2 serie A, anno 1981);
3) nulla sulle spese.
3 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4