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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3392 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , ed ivi residente in [...], C.F._1
AL AR,
E
, nata a [...] il [...] C.F.: Parte_2
, ed ivi residente in [...], AL C.F._2
AR, entrambi elettivamente domiciliati in Messina, via Cesare Battisti,
n. 175, presso lo studio dell'avv. CURRO' GIUSEPPE (C.F.:
), pec: fax: 090/771514, che C.F._3 Email_1
li rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 15/10/2024, i coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e
[...] [...]
nata a [...] il [...], premesso che in data 08.09.1973 Pt_2
avevano contratto nel Comune di Messina (ME) matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 1288, parte 2, serie A, anno 1973; che dall'unione erano nati due figli: Persona_1
in data 24/05/1974, e , in data
[...] Persona_2
11/01/1977, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1)I coniugi vivranno separatamente nella casa coniugale di proprietà della moglie sita in Parte_2
Messina, via Nazionale, n. 117, AL AR (identificata in Catasto al foglio 177, particella 466), la quale è stata già da tempo divisa in due mini appartamenti completamente indipendenti. In particolare,
[...]
concede a di vivere nel predetto mini Pt_2 Parte_1
appartamento vita natura durante. 2) , pensionato Parte_1
con rateo mensile pari circa ad € 1.100,00 (al netto della cessione prevista al punto 5) si obbliga a versare entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente atto a
[...]
una somma pari ad € 150,00 mensili a titolo di mantenimento in Pt_2
quanto quest'ultima non è economicamente indipendente, nonché a provvedere al vitto della stessa. verserà Parte_1
l'importo concordato nel precedente capoverso con bonifico postale sulla carta Postepay di intestata alla Sig.ra Controparte_1 Pt_2
2 avente il seguente codice iban [...]. Pt_2
3) si obbliga a pagare tutte le utenze (energia Parte_1
elettrica, gas, telefonia, ecc.) attivate nei predetti mini appartamenti indicati al punto 1, nonché la tari e le altre imposte e/o tasse gravanti sull'immobile sopraindicato. 4)I coniugi dichiarano che tutti gli oggetti personali, piccoli elettrodomestici ed altri oggetti presenti nella casa coniugale sono stati già da tempo divisi dagli stessi, assegnati e trasferiti dagli istanti nei rispettivi mini appartamenti indicati al punto numero 1. 5) Parte_1
si obbliga a continuare a pagare il finanziamento
[...]
“Quintobancoposta” concesso da IT S.p.A. (cod. pratica BP
1000002441506 del 15/04/2022) esonerando totalmente Parte_2
da qualsiasi responsabilità nei confronti del predetto istituto di credito. 6)I coniugi convengono che il conto corrente n 19611920 ed il libretto di risparmio n 466616097 presso da rapporti cointestati Controparte_1
saranno trasformati in rapporti personali intestati al solo Parte_1
. Entrambi i coniugi si obbligano a porre in essere tutto quanto sarà
[...]
necessario per eseguire quanto convenuto al precedente capoverso. 7) I coniugi si danno reciprocamente atto che le due automobili Lancia Y, tg
DC212YL, e Suzuki Alto, tg. ED053LS, ed il piccolo terreno sito in Itala, contrada Indorittello Inferiore, identificato in catasto al foglio 14, particella
566, beni personali di proprietà di rimarranno di Parte_1
esclusiva proprietà dello stesso. Mentre la polizza postafuturo certo n
50011311456 del 04/10/2016 è stata estinta nel 2024 e la relativa somma già divisa in parti uguali tra i coniugi. 8) I coniugi dichiarano di dare immediata esecuzione alle condizioni indicate nel presente atto”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il
3 proprio parere in data 05.11.2024. All' udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia
4 nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il Parte_1
01/09/1942 e nata a [...] il Parte_2
19/11/1947, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 15/10/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 08.09.1973 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 1288, parte 2, serie A, anno 1973.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3392 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , ed ivi residente in [...], C.F._1
AL AR,
E
, nata a [...] il [...] C.F.: Parte_2
, ed ivi residente in [...], AL C.F._2
AR, entrambi elettivamente domiciliati in Messina, via Cesare Battisti,
n. 175, presso lo studio dell'avv. CURRO' GIUSEPPE (C.F.:
), pec: fax: 090/771514, che C.F._3 Email_1
li rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 15/10/2024, i coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e
[...] [...]
nata a [...] il [...], premesso che in data 08.09.1973 Pt_2
avevano contratto nel Comune di Messina (ME) matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 1288, parte 2, serie A, anno 1973; che dall'unione erano nati due figli: Persona_1
in data 24/05/1974, e , in data
[...] Persona_2
11/01/1977, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1)I coniugi vivranno separatamente nella casa coniugale di proprietà della moglie sita in Parte_2
Messina, via Nazionale, n. 117, AL AR (identificata in Catasto al foglio 177, particella 466), la quale è stata già da tempo divisa in due mini appartamenti completamente indipendenti. In particolare,
[...]
concede a di vivere nel predetto mini Pt_2 Parte_1
appartamento vita natura durante. 2) , pensionato Parte_1
con rateo mensile pari circa ad € 1.100,00 (al netto della cessione prevista al punto 5) si obbliga a versare entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente atto a
[...]
una somma pari ad € 150,00 mensili a titolo di mantenimento in Pt_2
quanto quest'ultima non è economicamente indipendente, nonché a provvedere al vitto della stessa. verserà Parte_1
l'importo concordato nel precedente capoverso con bonifico postale sulla carta Postepay di intestata alla Sig.ra Controparte_1 Pt_2
2 avente il seguente codice iban [...]. Pt_2
3) si obbliga a pagare tutte le utenze (energia Parte_1
elettrica, gas, telefonia, ecc.) attivate nei predetti mini appartamenti indicati al punto 1, nonché la tari e le altre imposte e/o tasse gravanti sull'immobile sopraindicato. 4)I coniugi dichiarano che tutti gli oggetti personali, piccoli elettrodomestici ed altri oggetti presenti nella casa coniugale sono stati già da tempo divisi dagli stessi, assegnati e trasferiti dagli istanti nei rispettivi mini appartamenti indicati al punto numero 1. 5) Parte_1
si obbliga a continuare a pagare il finanziamento
[...]
“Quintobancoposta” concesso da IT S.p.A. (cod. pratica BP
1000002441506 del 15/04/2022) esonerando totalmente Parte_2
da qualsiasi responsabilità nei confronti del predetto istituto di credito. 6)I coniugi convengono che il conto corrente n 19611920 ed il libretto di risparmio n 466616097 presso da rapporti cointestati Controparte_1
saranno trasformati in rapporti personali intestati al solo Parte_1
. Entrambi i coniugi si obbligano a porre in essere tutto quanto sarà
[...]
necessario per eseguire quanto convenuto al precedente capoverso. 7) I coniugi si danno reciprocamente atto che le due automobili Lancia Y, tg
DC212YL, e Suzuki Alto, tg. ED053LS, ed il piccolo terreno sito in Itala, contrada Indorittello Inferiore, identificato in catasto al foglio 14, particella
566, beni personali di proprietà di rimarranno di Parte_1
esclusiva proprietà dello stesso. Mentre la polizza postafuturo certo n
50011311456 del 04/10/2016 è stata estinta nel 2024 e la relativa somma già divisa in parti uguali tra i coniugi. 8) I coniugi dichiarano di dare immediata esecuzione alle condizioni indicate nel presente atto”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il
3 proprio parere in data 05.11.2024. All' udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia
4 nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il Parte_1
01/09/1942 e nata a [...] il Parte_2
19/11/1947, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 15/10/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 08.09.1973 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 1288, parte 2, serie A, anno 1973.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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