Art. 3. Esclusione dall'assegno di invalidita' e dalla pensione di inabilita'
L'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita', di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e al successivo articolo 6, non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'eta' pensionabile. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-14 aprile 1988, n. 436 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
L'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita', di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e al successivo articolo 6, non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'eta' pensionabile. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-14 aprile 1988, n. 436 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.