Articolo 2 della Legge 2 aprile 1952, n. 350
Articolo 1
Versione
11 maggio 1952
Art. 2.
Alla copertura della spesa di cui all'articolo precedente a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 viene provveduto mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario predetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 maggio 1952