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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16148/2024 promossa da: nata a [...] il [...] e residente in [...]
Isonzo 10 ed elettivamente domiciliata in Bologna, via della Zecca n.1 presso e nello studio dell'Avv.
Valeria Mazzotta
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] e residente a [...] Fraz. San Prospero - Controparte_1
Loc. Casa Rasa in Via LI n. 511/A, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in
Modena, Via Emilia Est n. 25, presso lo studio dell'Avv. Ciro FRANCO del Foro di Foggia e dell'Avv.
Vincenzo AMUSO del Foro di Modena che lo rappresentano e difendono
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI pagina 1 di 3 Come da verbale di udienza del 22/04/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, hiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a NO (BO) il Controparte_1
03/09/2011, unione dalla quale non nascevano figli.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva fosse pronunciata la separazione dal marito e che fosse ordinato al sig. il Controparte_1 rilascio dell'immobile adibito a casa coniugale sito in NO (MO) Fraz. San Prospero -Loc. Casa Rasa Via
LI 511/A di proprietà esclusiva della sig.ra domandava altresì che fosse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Parte resistente si costituiva in data 20/03/2025, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda di rilascio dell'immobile formulata dalla ricorrente e aderendo al resto delle domande.
All'udienza del 22/04/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, il Giudice, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
he hanno contratto matrimonio in NO (BO) in data 03/09/2011.
[...]
pagina 2 di 3 Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Controparte_1
(NO) il 4.08.1965 , già uniti in matrimonio in NO (BO) il giorno
03/09/2011 (atto trascritto a NO al n. 2, Parte I, Ufficio I, anno 2011;
2) Spese di lite al definitivo,
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile de l
Tribunale, i l giorno 28.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16148/2024 promossa da: nata a [...] il [...] e residente in [...]
Isonzo 10 ed elettivamente domiciliata in Bologna, via della Zecca n.1 presso e nello studio dell'Avv.
Valeria Mazzotta
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] e residente a [...] Fraz. San Prospero - Controparte_1
Loc. Casa Rasa in Via LI n. 511/A, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in
Modena, Via Emilia Est n. 25, presso lo studio dell'Avv. Ciro FRANCO del Foro di Foggia e dell'Avv.
Vincenzo AMUSO del Foro di Modena che lo rappresentano e difendono
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI pagina 1 di 3 Come da verbale di udienza del 22/04/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, hiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a NO (BO) il Controparte_1
03/09/2011, unione dalla quale non nascevano figli.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva fosse pronunciata la separazione dal marito e che fosse ordinato al sig. il Controparte_1 rilascio dell'immobile adibito a casa coniugale sito in NO (MO) Fraz. San Prospero -Loc. Casa Rasa Via
LI 511/A di proprietà esclusiva della sig.ra domandava altresì che fosse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Parte resistente si costituiva in data 20/03/2025, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda di rilascio dell'immobile formulata dalla ricorrente e aderendo al resto delle domande.
All'udienza del 22/04/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, il Giudice, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
he hanno contratto matrimonio in NO (BO) in data 03/09/2011.
[...]
pagina 2 di 3 Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Controparte_1
(NO) il 4.08.1965 , già uniti in matrimonio in NO (BO) il giorno
03/09/2011 (atto trascritto a NO al n. 2, Parte I, Ufficio I, anno 2011;
2) Spese di lite al definitivo,
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile de l
Tribunale, i l giorno 28.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3