Sentenza 13 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2004, n. 9146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9146 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRIKO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, difeso dall'avvocato PAOLO BORGNA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COROLLA S.P.A., e la ALBERTINAZZI ARREDAMENTI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. CARO 12, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DANTE, che lo difende unitamente all'avvocato PIERANGELO SCACCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
ALBERTINAZZI ARREDAMENTI S.R.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 810/01 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 08/10/01 R.G.N. 1140/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/02/04 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato PANDOLFO per delega DANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Borgomanero, la OR s.r.l. e la BE Mobili s.r.l. convenivano in giudizio LI AT, esponendo che il lavoratore era stato alle loro dipendenze ed aveva rassegnato le dimissioni, rinunciando a tutte le retribuzioni non corrisposte (ivi compreso il trattamento di fine rapporto non erogato). Le due società chiedevano che il giudice accertasse l'estinzione di ogni eventuale diritto del AT. Quest'ultimo si costituiva in giudizio facendo presente di avere impugnato tempestivamente la rinuncia a sua tempo sottoscritta e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento delle spettanze di fine rapporto.
Con separato ricorso le due società chiedevano la condanna del AT al pagamento di lire 131.500.000 a titolo di risarcimento del danno, rilevando che il lavoratore, nella sua qualità di magazziniere e con il concorso di altri dipendenti, aveva sottratto - nel corso degli anni - centinaia di elettrodomestici, mobili, materassi.
Le società chiedevano pertanto che il AT fosse condannato al risarcimento dei danni in misura corrispondente alle merci sottratte, previa detrazione di quanto eventualmente allo stesso dovuto a titolo di indennità varie di fine rapporto.
Il Tribunale di Novara, presso il quale erano riunite le due cause, respingeva le domande delle due società ed accoglieva invece la domanda riconvenzionale del AT. Con sentenza 21 settembre - 8 ottobre 2001, la Corte d'Appello di Torino respingeva la domanda del AT, confermando il rigetto delle domande delle società. I giudici di appello rilevavano che occorreva esaminare, prima di tutto, l'appello incidentale con il quale il AT chiedeva che fosse accertata la sua estraneità al furto. Sul punto, la Corte osservava che la partecipazione del AT alla serie di furti era pienamente provata dalle testimonianze raccolte. Quanto all'appello principale delle due società, la Corte lo riteneva parzialmente fondato.
I giudici di appello osservavano che era stata raggiunta la prova della partecipazione del AT a non meno di due o tre furti al mese, con conseguente appropriazione di merci per un valore corrispondente a lire 2S0.000 al mese (pari a 2.750.000 lire all'anno, rapportate a undici mesi di presenza, escluso il periodo di ferie).
Il risultato del danno subito dalle due società veniva riconosciuto dai giudici di appello assai prossimo al contenuto della domanda riconvenzionale proposta dal AT: donde l'azzeramento delle relative richieste economiche.
Sotto tale profilo, i giudici di appello ritenevano che potesse trarsi anche qualche utile elemento dalla circostanza che il AT avesse consapevolmente rinunciato ad ogni pretesa in ordine alle spettanze di fine rapporto.
Anche se la rinuncia al trattamento di fine rapporto era stata tempestivamente impugnata - sottolinea la Corte - era comunque possibile desumere dalla circostanza obiettiva della rinuncia accettata dalla controparte, che entrambe le parti ritenessero il valore delle merci sottratte nel corso degli ultimi dieci anni, assai prossimo al trattamento di fine rapporto (e almeno pari ad esso). Pertanto, appariva pienamente legittimo determinare in via equitativa il danno con riferimento all'importo delle spettanze di fine rapporto, ancora dovute al AT dalle società.
Avverso tale decisione il AT ha proposto ricorso per Cassazione sonetto da due distinti motivi.
Resistono le due società con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 codice civile, censurando la vantazione equitativa del danno effettuata dai giudici di appello. Le merci delle quali le società resistenti avevano lamentato la sottrazione potevano essere agevolmente individuate, in termini di differenza tra quantità acquistate e quelle vendute e risultanti giacenti in magazzino.
Le società resistenti avevano anche prodotto listini e fatture attestanti il prezzo delle merci all'epoca dei furti. Non si verteva, pertanto, nell'ipotesi di impossibilità di provare il danno prevista dall'art. 1226 codice civile e non vi era spazio per far luogo alla liquidazione equitativa disciplinata dalla nonna in esame.
La verità era che nulla era emerso in giudizio in ordine al quantitativo ed al valore delle merci sottratte: ma la circostanza che le controparti non erano state in grado di assolvere agli oneri probatori non poteva certo condurre all'applicazione dell'art. 1226 codice civile. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La sentenza impugnata doveva considerarsi comunque viziata per avere omesso qualunque precisazione in ordine alla impossibilità o rilevante difficoltà per le società resistenti di precisare il danno nel suo esatto ammontare.
La sentenza era anche gravemente carente nella parte in cui aveva proceduto effettivamente a quantificare il danno subito dalle società.
La quantificazione dei danni operata dai giudici di appello procedeva sulla base di supposizioni e approssimazioni. La decisione della Corte d'Appello di Torino doveva considerarsi gravemente carente anche nella parte in cui aveva proceduto alla effettiva quantificazione del danno subito dalle due società. I giudici di appello avevano ritenuto il AT responsabile dei furti di mercè lamentati dalle resistenti. Ma il convincimento della Corte territoriale non appariva motivato esaustivamente. Richiamando le testimonianze raccolte, il ricorrente rileva che non era stata prodotta in giudizio la trascrizione dei colloqui intercorsi tra il AT, il legale rappresentante delle società ed i testi BE e QU.
Erano proprio le dichiarazioni di questi due ultimi testi a non poter essere considerate attendibili, in considerazione della rispettiva loro qualità di nipote del rappresentante della FINALMO, capogruppo della OR e BE e di dipendente della stessa società. Non era neppure possibile liquidare la questione della autenticità delle trascrizioni delle deposizioni dei testi OR e TT semplicemente evidenziandone la partecipazione ai furti di cui è causa.
Il giudice di primo grado aveva osservato che le due società non avevano fornito la prova dell'entità dei danni subiti: ciò dopo avere chiesto specifica prova per testi in ordine a tale circostanza. Ora è proprio l'impossibilità di provare l'ammontare del danno subito che legittima il giudice a liquidarlo in via equitativa e non già, come nel caso concreto, il mancato assolvimento da parte del danneggiato all'onere della prova del quantum richiesto. I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Con motivazione adeguata e sufficiente, i giudici di appello hanno spiegato per quali ragioni sono giunti a determinare l'ammontare dei danni subiti dalle due società in un importo assai vicino a quello del trattamento di fine rapporto e delle differenze retributive maturate dal AT.
Si tratta di una argomentazione perfettamente logica, che non viene specificamente censurata dal ricorrente.
I giudici di appello hanno dato atto della difficoltà di procedere ad una esatta liquidazione del danno.
Gli stessi giudici hanno tuttavia osservato che le dichiarazioni dei testimoni avevano consentito di accertare che il AT si era reso responsabile in tutto l'arco del rapporto di lavoro (prima alla BE e quindi dal 1992 alla OR a seguito di affitto di azienda) di furti per un controvalore medio di lire 250.000 mensili, corrispondenti a lire 2.750.000 annuali.
Sulla base di tali logiche e motivate premesse, sono giunti a riconoscere un danno complessivo di lire 27.500.000 pari o assai vicino al credito vantato dal AT per differenze di fine rapporto.
Tra l'altro, la Corte d'Appello ha osservato che la valutazione equitativa operata trovava una, sia pure indiretta, conferma nel comportamento tenuto dalle parti: queste infatti avevano significativamente ritenuto che il valore delle merci sottratte fosse quanto meno pari alle spettanze di fine rapporto.
Analogamente si erano comportati i colleghi del AT, che avevano concorso alla commissione dei furti, i quali avevano, anche essi, significativamente rinunciato alla corresponsione del rispettivo trattamento di fine rapporto, così riconoscendo sia la loro personale responsabilità che l'entità del danno subito dalle due società. In questa prospettiva si pone la rinuncia del AT alle differenze di fine rapporto (rinuncia peraltro tempestivamente impugnata e seguita dalla domanda riconvenzionale tendente ad ottenere il riconoscimento del trattamento di fine rapporto). Da tutto quanto precede discende il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 22,00 oltre ad euro 1.500 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2004