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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/06/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 246/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 3.2.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Luca Appiotti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con i proc. e dom. avv.ti Alessandra Stella e Elisa Sgubin
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
dichiarare la separazione personale dei coniugi con relative annotazioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Comune di
Buja (UD) in data 21.5.2022 con che dall'unione erano nati i figli (9.6.2021) Controparte_1 Per_1
e (25.5.2024) -entrambi minorenni-, e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era Per_2 da tempo cessata, ha convenuto davanti all'intestato Tribunale per Parte_1 Controparte_1 sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha aderito alla domanda di separazione personale, ma ad altre e diverse condizioni, in particola modo chiedendo l'addebito della separazione al marito per tradimento ed un risarcimento del danno endofamiliare patito e quantificato in euro 60.000,00.
Alla prima udienza davanti al G.I. del 27.5.2025, i coniugi hanno concordato alcune condizioni provvisorie al solo fine di soprassedere ai provvedimenti provvisori da parte del giudice onde espletare una mediazione familiare e raggiungere un accordo. Le parti hanno altresì chiesto concordemente la pronuncia di sentenza sullo status, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche. Il giudice, pertanto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c..
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalle parti.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ciò premesso, essendo necessario procedere ad ulteriore istruttoria sugli altri capi della domanda, il
Collegio deve pronunciare sentenza non definitiva limitata alla separazione personale tra i coniugi, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che contrassero Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Comune di Buja (UD) in data 21.5.2022;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Buja (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 2, parte seconda, serie A, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022;
3) rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data. 4) spese al merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 29.5.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini