TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/10/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RE Giglio Presidente est.
IA MU UD
EL IO UD
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1166/2024 – avente ad oggetto ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio - promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Maria De Cono, del Parte_1 foro di Rimini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito a OL , Largo della Pace nr. 13, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Clelia Cardella, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia, VIA P. DELLA MIRANDOLA, 44 come da procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Nonché
P.M. c/o il Tribunale di Perugia
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note conclusionali depositate per l'udienza del 7.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio il 20.7.1998, dal Pt_1 Parte_1 Controparte_1 quale sono nati i figli , in data 08.10.2000, in data 11.06.2002, , Per_1 Per_2 Parte_1 il 15.03.2004 e in data 8.10.2009. Con decreto del 2.2.2018 il Tribunale di Perugia ha Per_3 omologato le condizioni concordate tra le parti, prevedendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita e frequentazione con il padre, contributo di mantenimento di euro 1400,00 a suo carico per i minori, assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili in favore della moglie. Con provvedimento del 10.3.2021 reso nell'ambito di giudizio di modifica delle condizioni di separazione, iscritto al nr. 3942/2020 VG, il Tribunale di Perugia ha revocato l'assegno di mantenimento in favore della signora ed ha CP_1 ridotto l'importo del contributo di mantenimento ordinario previsto a carico del padre, determinandolo in euro in € 1000,00 fino al mese di dicembre 2021 e in € 1.200,00 a decorrere dal mese di gennaio 2022.
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il sig. ha chiesto pronuncia di Parte_1 divorzio e, quanto alle questioni accessorie, la riduzione del contributo di mantenimento previsto per i figli ad euro 1000,00 complessivi ( da versarsi direttamente, nella quota di euro 250,00 per ciascuno, ai figli maggiorenni e ) e la restituzione in suo favore della somma di euro Per_1 Per_2 Parte_1
11.700,00 pari all'assegno di mantenimento percepito dalla moglie e non dovuto. Ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso per la figlia minore Ha motivato le richieste economiche Per_3 sostenendo il peggioramento delle proprie condizioni reddituali rispetto all'epoca della separazione e l'attribuzione, concordata in sede di separazione, della sua quota di proprietà dell'abitazione familiare in favore dei figli con riserva di usufrutto. Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che non si è opposta alla Controparte_1 pronuncia di divorzio. Ha contestato la domanda di riduzione del contributo di mantenimento per i figli sostenendo che il coniuge avrebbe percepito, in realtà, maggiori redditi di quelli documentati per numerosi incarichi esterni autorizzati dall'Università degli Studi di Perugia dove svolge la sua attività di docente universitario. Ha chiesto l'aumento del contributo ad euro 2000,00 mensili pari ad euro 500,00 per ciascun figlio oltre al 75% a carico del padre delle spese straordinarie. Ha chiesto, inoltre, che sia espressamente prevista la percezione da parte della sola madre degli assegni unici e il rigetto della domanda di restituzione della somma di euro 11.700,00. All'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione delle parti. Il ricorrente ha dichiarato : “
Dalla separazione non c'è stata alcuna riconciliazione e per questa ragione ho presentato il ricorso per il divorzio. Attualmente sono docente all'Università degli Studi di Perugia ed ho uno stipendio netto di circa 2500,00 mensili. Ho alcuni incarichi esterni saltuari. Ho donato la mia casa al momento della separazione ai miei figli e vivo in una casa di affitto per la quale pago 560,00 euro mensili. Ho buoni rapporti con tutti i ragazzi ed anche con la minore che vedo frequentemente. Ho chiesto Per_3 la riduzione del contributo di mantenimento perché negli anni si sono accumulate delle spese ed anche per poter sostenere le spese straordinarie. In questo momento ho anche un procedimento disciplinare pendente nel quale è stato prospettato un possibile danno erariale. Insegno produzioni alimentari alla Facoltà di Agraria. Non c'è possibilità di riconciliazione . Chiarisco che gli incarichi di cui si parla sono istanze e comunque i compensi degli incarichi svolti vengono indicate nelle dichiarazioni dei redditi.” . La resistente ha, sua volta, ha dichiarato : “ Non mi oppongo alla domanda di divorzio ed escludo che ci sia possibilità di riconciliazione. Io svolto attività di farmacista collaboratrice presso una farmacia privata ed ho uno stipendio medio netto tra 1500-1600,00 euro mensili. Abito nella casa già adibita a casa coniugale donata ai ragazzi dal padre e sulla quale lui ha mantenuto l'usufrutto. Non concordo
pagina 2 di 6 con la richiesta di riduzione per i ragazzi perché le spese per loro sono tante e siamo in sofferenza proprio per il quotidiano. Ci sono delle richieste alle quali è difficile tirarsi indietro. La mia figlia maggiore è in Belgio dove sta completando il programma ERASMUS ed ha termina gli esami di giurisprudenza;
è iscritto a Medicina a Perugia;
a Biotecnologie Mediche e Per_2 Parte_1
frequenta il quarto ginnasio. Ho chiesto un aumento del contributo perché anche attraverso Per_3 controlli fatti mio marito ha incarichi esterni all'Università che sono consistenti e costanti e quindi gode di fatto di maggior redditi rispetto a quelli dichiarati. Siamo in difficoltà perché ci sono sempre discussioni sulle spese straordinarie. In particolare in questo periodo abbiamo discusso per le spese di mia figlia che si trova in Belgio e in particolare per le spese relative al vitto. Abbiamo concordato le spese di affitto e la ragazza ha una borsa di studio che non copre tutte le spese necessarie. “
Con provvedimento ex art. 473 bis nr. 22 c.p.c. è stato confermato l'affidamento condiviso della figlia minore e le statuizioni economiche disposte con sentenza di separazione, come Per_3 successivamente modificate con provvedimento del 10.2.2021. Il giudice ha sollecitato le parti a depositare documentazione integrativa relativa ai rispettivi conti correnti e documentazione reddituale aggiornata all'anno 2024. In assenza di richieste di prove orali previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis nr. 28 c.p.c. e di termine per note conclusionali, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Le parti sono comparse il 7.11.2017 avanti al Presidente del Tribunale e la separazione consensuale è stata omologata con provvedimento del 2.2.2018 . Non vi è stata ripresa della convivenza né è intervenuta alcuna riconciliazione.
3. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della domanda formulata dal ricorrente di restituzione della somma di euro 11.700,00 asseritamente indebitamente percepite dalla moglie a titolo di assegno di mantenimento ( revocato con provvedimento del Tribunale emesso in data 10.3.2021), stante l'intervenuta, esplicita rinuncia. Si osserva peraltro in via incidentale che la domanda sarebbe, in ogni caso, inammissibile non riguardando il contenuto tipico del procedimento di divorzio, connotato da specialità di rito e di competenza collegiale.
4. Va confermato, non emergendo sul punto alcun elemento sintomatico di inidoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di ciascuno dei genitori, l'affidamento condiviso della figlia minore ( di anni 16) con collocamento presso la madre. Va anche confermata, in favore della Per_3 resistente, l'assegnazione dell'abitazione già adibita a residenza familiare ( su cui insiste diritto di nuda proprietà dei figli ed usufrutto dell'ex coniuge) dove continuano a vivere anche gli altri tre figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Considerando l'età ormai raggiunta dalla minore si dispone che la stessa possa vedere ed incontrare il padre quando vorrà e secondo accordi liberamente presi tra le parti.
5. Il ricorrente – docente universitario - ha chiesto la riduzione del contributo di mantenimento per i 4 figli, attualmente fissato nella somma di euro 1200,00 complessivi ( 300,00 euro per figlio), lamentando, da un lato, l'asserito peggioramento, negli anni, delle proprie condizioni reddituali, a causa di procedimento disciplinare cui è stato sottoposto e dal quale è conseguita anche la condanna al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari a circa 11.000,00 euro e sostenendo, dall'altro, il miglioramento delle condizioni economiche della ex moglie, asseritamente disoccupata all'epoca della separazione ed oggi, invece, occupata come farmacista, di reddito da lavoro dipendente, oltre che beneficiaria dell'assegnazione dell'abitazione già adibita a residenza familiare, la cui proprietà è stata pagina 3 di 6 ceduta dal padre ai quattro figli in sede di separazione, quale ulteriore forma di contribuzione al loro mantenimento. Ha evidenziato, inoltre, di dover provvedere, a differenza dell'ex moglie, al pagamento di canone di locazione per l'immobile dove vive e, ancora, che la resistente percepisce per intero l'assegno unico familiare. La resistente, a sua volta, ha, invece, chiesto l'aumento del contributo ordinario posto a carico del padre sostenendo che le condizioni economiche dell'ex coniuge, rispetto all'epoca della riduzione del contributo originariamente previsto in sede di separazione ( euro 1400,00 pari a 350,00 euro per figlio) come determinato con provvedimento del 12.3.2021 di modifica delle condizioni, sono migliorate grazie allo svolgimento di incarichi aggiuntivi rispetto all'ordinaria attività di docente universitari che gli hanno consentito, per il solo anno 2023 ( come da denuncia dei redditi del 2024) di percepire un compenso medio netto mensile pari a circa 5.100,00 mensili. Ha evidenziato, inoltre, come nel tempo si siano accresciute in modo rilevante le spese per i figli, in ragione della loro età, dell'incremento di spesa per la frequentazione dell'Università, per le loro esigenze di salute e di svago e alle quali, ad oggi, ha dovuto provvedere in via prevalente a fronte degli ingiustificati dinieghi del padre. Ha sostenuto, inoltre, che i figli frequenterebbero solo sporadicamente l'abitazione paterna ed ha chiesto che siano poste a carico del genitore non collocatario il 75% delle spese straordinarie.
Tanto premesso si ricorda in via generale che l'obbligo di mantenimento ricadente su entrambi i genitori è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Applicando tali criteri al caso di specie si osserva che il ricorrente svolge, da anni, attività di docente universitario e oltre a percepire un reddito medio “ netto” pari 2800,00 euro mensili, grazie al curriculum professionale, ha svolto e svolge – per sua stessa ammissione e salvo il periodo di sospensione per problemi disciplinari ormai definiti – incarichi aggiuntivi che per il solo anno 2023 ( cfr. dichiarazione dei redditi dell'anno 2024) gli hanno consentito un guadagno aggiuntivo netto, rispetto allo stipendio per l'attività di docenza universitaria, di oltre 37.000,00 euro. E' ragionevole, peraltro, ritenere che già in passato il ricorrente svolgesse tali incarichi avendo, volontariamente, in sede di separazione, concordato con la moglie la corresponsione, a fronte di uno stipendio dichiarato ( cfr. verbale di comparizione avanti al Presidente del Tribunale del 7.7.2017) di euro 2400,00, di contributo di mantenimento per i figli pari ad euro 1400,00, oltre ad assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili per la moglie ( poi revocato) e che, dunque, non si tratti affatto, come sostenuto in comparsa conclusionale, di attività meramente occasionali e legate a circostanze imprevedibili.
Nella valutazione delle condizioni economiche delle parti, del resto, deve tenersi conto non solo del reddito effettivamente percepito e dichiarato ma va fatta una valutazione complessiva che tenga conto anche delle potenzialità economiche che si collegano a certe ed acquisite abilità professionali. Non si ritiene che sulle condizioni reddituali complessive del ricorrente sia destinata ad avere una rilevante incidenza la condanna della Corte dei Conti al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari a pagina 4 di 6 circa 10.000,00 vuoi per la non particolare consistenza della somma, vuoi per la possibilità di eventuale rateizzazione del relativo versamento. Il ricorrente è gravato dell'onere di pagamento di canone di locazione ( euro 480,00 mensili) e delle ordinarie spese per il proprio mantenimento ed esigenze personali.
La resistente, convivente con i quattro figli ( una delle quali ancora minore di età, mentre gli altri tre sono maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti) può, a sua volta, contare su un reddito netto mensile pari ad euro 1700,00 ( su 14 mensilità), è comproprietaria di alcuni immobili in Puglia e non è gravata dal pagamento di canoni di locazione, vivendo nell'abitazione familiare già di proprietà dell'ex coniuge che l'ha ceduta ai figli, mantenendo, tuttavia, il diritto di usufrutto. La stessa, peraltro, si occupa in via prevalente delle esigenze di cura ed accudimento anche di natura materiale e domestico dei figli conviventi.
In tale contesto pare congruo – dovendo apprezzarsi rispetto all'epoca della separazione il miglioramento delle condizioni reddituali della resistente e dovendosi, comunque, valutare che il ricorrente non svolge attività aggiuntive extrauniversitarie in modo continuativo o con introiti fissi predeterminati – disporre a carico del padre – a far data dalla pronuncia - contributo di mantenimento di euro 1400,00 mensili ( oltre a rivalutazione annuale ISTAT) pari ad euro 350,00 per figlio e corrispondente, del resto, alla cifra concordata tra le parti nel 2017 quando, stando alle dichiarazioni avanti al Presidente, il ricorrente poteva contare su un reddito medio netto mensile ( 2400,00 euro) inferiore a quello attuale ( 2800,00 euro).
La rideterminazione del contributo di mantenimento consegue, peraltro, alle fisiologiche maggiori esigenze connesse alla crescita dei figli e al completamento degli studi universitari e percorsi di formazione intrapresi ( per i tre figli maggiorenni) con positivi risultati. Nella determinazione quantitativa del contributo si è tenuto conto della rilevanza economica che assume l'assegnazione dell'abitazione familiare per la resistente ( ancorchè funzionale alle esigenze dei figli) e della capacità che la stessa ha, grazie alle sue attuali condizioni reddituali, di contribuire al mantenimento dei figli.
Nulla deve disporsi con riguardo all'assegno c.d. unico posto che i tre figli maggiorenni hanno tutti compiuto i 21 anni di età e non sono previste, in loro favore, ulteriori provvidenze mentre per quanto riguarda l'assegno per la minore non vi è ragione, in questa sede, per derogare alle previsioni Per_3 di legge e, dunque, alla sua percezione in misura pari al 50% per ciascun genitore, fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Per quanto riguarda, invece, le spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa, non vi sono ragioni per derogare alla suddivisione in misura pari al 50% né alla regola dell'accordo condiviso. Si ritiene possibile richiamare, quanto all'individuazione e regolamentazione delle spese straordinarie, richiamare “ per relationem” il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016.
Va rigettata la domanda del ricorrente di versamento diretto del contributo di mantenimento ai figli maggiorenni, economicamente non autosufficienti. Non è stata contestata la persistenza convivenza dei figli – non assumendo rilievo la circostanza che alcuni di loro, per ragioni di studio, possano trascorrere periodi residenziali all'estero o in altre località – con la madre e, dunque, deve ritenersi che sia la stessa a dover provvedere all'organizzazione della vita domestica, comprensiva delle spese ordinarie per il vitto, pulizie, pagamento delle utenze. Deve, inoltre, chiarirsi che l'istanza di versamento diretto non è stata sollecitata dai figli e che, pertanto, non vi sono circostanze sopravvenute che giustifichino la richiesta modifica.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, considerando l'esito della controversia ( con parziale, reciproca soccombenza) possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti
PQM
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede : 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 20.07.1998 ( atto trascritto nel Registro negli Atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del Comune di Francavilla Fontana (BR) al n. 81, P. 2, S. A, anno 1998 ) disponendo che l'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune provveda alle annotazioni e trascrizioni di legge
2) Conferma l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_4 collocamento presso la madre e conferma, in favore della stessa, dell'abitazione già adibita a residenza familiare sita in Perugia, via Campo Battaglia nr. 3
3) Pone a carico di – a far data dalla pronuncia – contributo di Parte_1 mantenimento per i figli , e di complessivi euro Per_1 Per_2 Parte_1 Per_3 1400,00 mensili ( euro 350,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese alla madre convivente. Dispone che le spese straordinarie per i figli siano suddivise in misura pari al 50% tra le parti e rinvia quanto all'individuazione e regolamentazione delle stesse al protocollo adottato nel mese di maggio del 2016 dal Tribunale di Perugia da intendersi richiamato integralmente “ per relationem”.
4) Dichiara non luogo a provvedere sulle reciproche domande relative agli assegni unici per i figli e e dispone, quanto all'assegno unico per la minore che Per_1 Per_2 Parte_1 Per_3 sia percepito – salvo diverso accordo tra le parti – in misura pari al 50% da ciascun genitore.
5) Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di restituzione di somme formulata dal ricorrente e oggetto di rinuncia in corso di giudizio
6) Dispone che la Cancelleria provveda a trasmettere estratto autentico della presente sentenza, con riguardo al punto 1) del dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Francavilla Fontana ( BR)
Dichiara compensate le spese di lite tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 17.10.2025 Il Presidente est.
RE Giglio
pagina 6 di 6