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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 9 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1244/2021 R.G. vertente
fra
codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo De Michele ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in Foggia alla Via G. Ricciardi n.
42, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, C.F./P.I. in persona del Presidente p.t., Controparte_1 PartitaIVA_1
domiciliata in Potenza via Verrastro 7;
RESISTENTE-CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.5.2021 e ritualmente notificato, adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro ed esponeva di aver lavorato per oltre 17 anni senza soluzione di continuità per la Regione , impiegato presso l'Ufficio Industria ed Attività Manifatturiere CP_1 [...]
, poi Controparte_2 presso l'Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca infine anche e presso l'ufficio del Capo Staff del CP_2 Controparte_3 Commissario Straordinario “Mitigazione del Dissesto idrogeologico”. Tale rapporto si era sviluppato attraverso contratti di lavoro autonomo aventi caratteristiche proprie del lavoro subordinato. Allo stato è impiegato della presso la , con contratto a tempo Controparte_4 Controparte_1
indeterminato dal 16 ottobre 2017; si trattava quindi di rapporto di lavoro somministrato a tempo determinato su attività ordinarie dell'ufficio con l'agenzia di somministrazione Parte_2
utilizzando forme contrattuali differenti nel dettaglio indicati in ricorso.
In sostanza a parte la denominazione data di volta in volta ai contratti stipulati, per la collaborazione libero professionale (per 12 anni), tuttavia, sin dall'inizio dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti, risultava essere stato dissimulato un vero e proprio contratto di lavoro subordinato, alle dipendenze della con la qualifica di Impiegato riconducibile alla categoria “D” del CCNL Funzioni CP_1
Locali.
Deduceva che, per effetto della successione dei suddetti contratti a tempo determinato, il ricorrente aveva lavorato presso la Regione per un periodo complessivo di gran lunga superiore ai trentasei mesi e che pertanto il contratto di lavoro per consulenza/incarichi a convenzione in realtà celava un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in quanto, nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo:
- attestava quotidianamente la presenza;
- aveva usufruito di ferie;
- era assoggettato sempre al potere direttivo dell'Ente sia per la sede di svolgimento della prestazione che per la reperibilità;
- era assoggettato al potere di organizzazione e controllo del funzionario preposto;
- svolgeva gli stessi compiti degli impiegati a tempo indeterminato;
- aveva assunto un ruolo di primo piano anche verso l'esterno dell'Ente nei confronti dell'utenza;
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato della parte datoriale e sussistenti tutti i presupposti di legge e le condizioni richiamate dalla giurisprudenza anche comunitaria, la parte ricorrente adiva il
Tribunale e domandava la riqualificazione dei contratti di lavoro autonomo con la Controparte_1
in contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato alle dipendenze dell'Ente, con qualifica di impiegato categoria “D” con profilo economico D1 del CCNL Funzioni Locali – o, in subordine, qualifica di impiegato categoria “C” con profilo economico C1 del CCNL Funzioni Locali - per i periodi dal 02.05.2005 al 31.12.2009, al 01.01.2010 al 31.12.2010, al 01.01.2011 al 31.07.2014,dal
2.09/2014 al 31.12.2014,dal 11.03.2015 al 31.12.2017; di condannare la , al Controparte_1
pagamento della complessiva somma di € 110.400,85 al lordo delle ritenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria per differenze retributive;
di condannare l'Ente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato a far tempo dal 1° ottobre 2017 con qualifica di impiegato nella categoria D1 CCNL Regioni – Autonomie Locali (ora, Funzioni Locali)
- o, in subordine, con qualifica di impiegato nella categoria C1 CCNL Regioni – Autonomie Locali
(ora, Funzioni Locali) ai sensi e per gli effetti dell'art.20 D.Lgs. n.57/2017; di condannare la CP_1
al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per l'abusivo ricorso da parte dell'Amministrazione resistente ai contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva la che pertanto veniva dichiarata contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale, prova testimoniale richiesta dal ricorrente e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
Dalla documentazione versata nel fascicolo d'ufficio emerge che il ricorrente ha stipulato di fatto molteplici contratti a termine, motivati essenzialmente, per carenza di personale o per esigenze contingenti.
Tale modus operandi della parte resistente appare illegittimo in quanto non sussiste agli atti la prova che il ricorso al contratto a tempo determinato sia stato giustificato dalla necessità di far fronte alle esigenze di carattere eccezionale e temporaneo che l'art. 36 del D.Lgs 165/2001 impone;
Non è contestato del resto dall'azienda convenuta (in base alla documentazione in atti e stante la contumacia della che il ricorrente abbia prestato il servizio, essendo presenti in atti i relativi attestati, e CP_1
in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
Trattandosi di rapporto di lavoro pubblico e in considerazione delle numerose modifiche intervenute negli anni sulla disciplina del contratto a termine, nonché dell'orientamento formatosi a livello comunitario in materia di riorganizzazione e modernizzazione del mercato del lavoro, e, non ultima, la riconsiderazione della funzione economico sociale del contratto a termine e i relativi interventi legislativi, è necessario innanzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in un contesto caratterizzato da particolare incertezza e varietà degli stessi interventi legislativi.
La pubblica amministrazione nel reclutare il suo personale deve seguire le procedure previste dalla
Costituzione (art. 97) e dalla legge (art. 35 DLgs 165/2001), procedure che impongono il concorso pubblico, per assicurare imparzialità di trattamento nei confronti di tutti i cittadini e il buon andamento della stessa P.A. (all'esito del concorso e della graduatoria vengono assunti i vincitori secondo l'ordine di merito nel numero di posti disponibili banditi).
Tuttavia, per fronteggiare «esigenze temporanee ed eccezionali», le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (art. 36 DLgs 165/2001).
In casi siffatti è lecita la sottoscrizione di contratti a termine, anche chiamati «contratti a tempo determinato».
La Suprema Corte con la sentenza n. 12718/2020 del 25.6.2020 ha ribadito che in caso di reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego, la legge fissa dei requisiti «quantitativi» e «temporali» all'uso del contratto a tempo determinato nel pubblico impiego. Gli artt. 19-29 DLgs 81 del 2015, ammettono i contratti a termine nel pubblico impiego solo per «esigenze temporanee ed eccezionali»,
a significare che non vi si può ricorrere per coprire una posizione “fissa” dove, viceversa, il pubblico concorso è sempre indispensabile. Devono ricorrere esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. In tal caso, le amministrazioni sono obbligate ad utilizzare le graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, anziché indire nuove procedure concorsuali a tempo determinato. Le graduatorie dei concorsi a tempo determinato possono essere utilizzate solo per l'assunzione dei vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei.
La reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego non può spingersi oltre 36 mesi. Superato tale limite, il contratto è illegittimo e il lavoratore costretto al precariato ha diritto a rivolgersi al giudice del lavoro per far valere i propri diritti.
Il superamento dei 36 mesi può consentirsi solo se un dipendente pubblico, che ha già avuto un contratto a termine, supera un nuovo concorso pubblico a tempo determinato.
L'art. 21 DLgs 81 del 2015 infine, ammette la proroga solo per i contratti a termine con durata iniziale inferiore ai tre anni ad una duplice condizione: per cinque volte, e comunque senza mai superare una durata massima complessiva di 36 mesi, e con il consenso del dipendente.
Nel caso in cui l'ente pubblico reitera un contratto a termine senza rispettare i limiti quantitativi e temporali appena visti, la S.C. esclude la possibilità di una stabilizzazione del lavoratore precario
Già in precedenza, la Corte a Sezioni Unite (n.5072 del 15.3.2016) aveva chiarito che, nel pubblico impiego, un rapporto di lavoro a tempo determinato in violazione di legge non è suscettibile di conversione in rapporto a tempo indeterminato. Questo significa che il dipendente ha diritto solo al risarcimento del danno, e questo deve essere liquidato nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Il risarcimento è dovuto in automatico, il dipendente è esonerato dall'onere della prova salvo a voler dimostrare la c.d. perdita di chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge, e quindi per un danno patrimoniale più elevato subito dal lavoratore.
Posta la illegittimità dell'utilizzo dei contratti a termine, sul piano delle conseguenze sanzionatorie, la domanda di conversione non può trovare accoglimento, in quanto violativa del disposto di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001.
Al riguardo la giurispudenza di legittimità ha condivisibilmente statuito: “In materia di pubblico impiego privatizzato, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte della P.A., non determina la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma fonda il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, interpretato - con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico - nel senso di "danno comunitario", il cui risarcimento, in conformità ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione di contratti a termine, è configurabile quale sanzione "ex lege" a carico del datore di lavoro, per la cui liquidazione è utilizzabile, in via tendenziale, il criterio indicato dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e non il sistema indennitario onnicomprensivo previsto dall'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n.183, né il criterio previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che non hanno alcuna attinenza con l'indicata fattispecie” (Cass. civ., sez. lav. sentenza n. 27481 del
30.12.2014 e, in senso conforme, sentenze nn. 413/2016 e 582/2017 Tribunale di Potenza, sezione lavoro, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,).
In tema di successione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, ai fini della determinazione del danno da precarizzazione il giudice può fare riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, parametro conforme ai principi di effettività ed equivalenza di cui alla direttiva n.1999/70/CE, così come da ultimo interpretati dalla Corte di giustizia UE (sentenza 7 marzo 2018, in C-494/2016) (vds Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 31174 del 03/12/2018 (Rv. 651917
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Per le ragioni esposte, accertata la illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con le parti ricorrenti e in assenza di prova di ulteriori danni, il ricorrente si è di fatto rimesso alla valutazione/determinazione del giudice, e, considerata la durata dell'impiego a termine, la [...] va condannata al pagamento dell'indennità risarcitoria determinata nella misura di dodici CP_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per parte ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, DM 147/2022 in considerazione dell'oggetto, del valore e delle fasi processuali e dell'impegno defensionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1
provvede:
1) in accoglimento parziale del ricorso, condanna la in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
2) condanna la in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 4.618,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 9 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla