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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4738/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4738/2019 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data 4/06/2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura alle liti in atti, dall'avv. Ilaria Santino (c.f.: ), C.F._2 presso il cui studio in Napoli alla via Antonio Gramsci n. 13 elettivamente domicilia
Ricorrente
E
(c.f.: , in persona del Presidente della Giunta CP_1 P.IVA_1
Regionale e legale rappresentante dott. , con sede in Bari al Controparte_2
Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata dall'avv. Carmela Capobianco TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(c.f.: ), in virtù di procura alle liti allegata alla C.F._3 comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare
Nazario Sauro n. 33, presso l'Avvocatura regionale
Resistente
E
(c.f.: ) Controparte_3 P.IVA_2 con sede in al Corso Roma n. 2, in persona del Presidente CP_3 [...]
, rappresentata e difesa, in virtù di provvedimento di stare e CP_4 resistere in giudizio n. 1309 del 13.12.2019 e procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Armando Ciappa (c.f.:
) e (c.f.: ), C.F._4 Controparte_5 C.F._5 presso il cui studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 82 elettivamente domicilia
Resistente
E
(c.f.: ) in persona del procuratore Controparte_6 P.IVA_3 speciale del Rappresentante Generale per l'Italia Parte_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Alfredo Flajani (c.f.: ), presso il C.F._6 cui studio in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47 elettivamente domicilia
Terzo chiamato in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 28/10/2019, ha citato dinanzi Parte_1 al Tribunale delle Acque la ed il CP_1 Controparte_3
, affinché, previo accertamento della loro responsabilità
[...] per l'esondazione del canale Marana la Pidocchiosa del 24-25 gennaio 2019 in Carapelle (FG), vengano condannati al pagamento della complessiva somma di € 254.650,80, o della diverso ammontare che in via equitativa si ritenga dovuto, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai fondi agricoli di sua proprietà.
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In punto di fatto, il ricorrente ha premesso di essere proprietario dei fondi siti in Carapelle (FG), alla contrada Bonassisi, identificati in catasto al foglio n.
2, particelle nn. 46, 49, 51 e 223, “che al momento dell'evento erano coltivati per circa venti ettaro a carciofeto e per la restante parte a grano” (così a pagina
2 dell'atto introduttivo, ed egualmente a pagina 3) e che sono stati allagati.
Deduce che la causa dell'allagamento sono state la cattiva manutenzione del corso d'acqua e il cattivo funzionamento di un portellone metallico di chiusura durante la piena del Carapelle, imputabili alla e al CP_1
quali enti custodi. Controparte_3
Espone, poi, che l'esondazione ha comportato perdite di attrezzature e danni all'impianto di irrigazione, ha reso necessario il ripristino di 2 pozzi, l'aratura terreno ed ulteriori opere per il suo riutilizzo;
infine che il suo tecnico di fiducia, geometra , ha stimato in € 254.650,80 i danni, con Controparte_8 perizia datata 1.02.2019, allegata.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 21/01/2020, si è costituita la , eccependo: CP_1
-- l'incompetenza del Tribunale delle Acque Pubbliche in favore del Giudice
Ordinario, rilevando che il ricorrente ha dedotto la cattiva manutenzione del fiume, senza contestare alcun atto o scelta amministrativa, di guisa che il giudizio avrebbe ad oggetto la delibazione della violazione delle comuni regole di prudenza, di competenza del Giudice Ordinario;
-- il difetto di legittimazione passiva, posto che le funzioni di progettazione, manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere di bonifica, comprese le funzioni di polizia idraulica, sono nella competenza dei Comuni per la piccola manutenzione e nella competenza del territorialmente Controparte_3 competenti per la manutenzione e/o pulizia delle opere idrauliche ricadenti nel proprio comprensorio, in applicazione dei principi di cui al R.D. 215/1933
e R.D. 368/1904;
-- che le cause dell'evento esondativo sono, per un verso, le caratteristiche morfologiche del territorio, in quanto i terreni allagati si trovano in un'area leggermente depressa rispetto alle quote dei terreni limitrofi, per altro verso,
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l'abbandono generalizzato di rifiuti nelle aree circostanti, infine le abbondanti precipitazioni del mese di gennaio 2019, da considerarsi eccezionali, sia secondo i dati pluviometrici, sia per le dichiarazioni dello stato di emergenza della Protezione Civile relative alle esondazioni avvenute nel dicembre 2013
e nel marzo 2016;
-- la mancanza di prova in ordine al quantum debeatur, da ritenersi esorbitante.
3. Con comparsa depositata il 3/02/2020, si è altresì costituito il
[...]
, che, premessa l'eccezione di nullità Controparte_3 dell'atto introduttivo, ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva, in quanto il torrente Carapelle e il canale Manara La Pidocchiosa sono – a suo dire - beni demaniali rispetto ai quali non ha alcun potere di gestione diretta, né dovere di manutenzione o custodia, giusta il disposto dell'art. 5 della
Legge Regionale 13 marzo 2012 n. 4, secondo cui la realizzazione di tutti gli interventi pubblici di bonifica ed irrigazione è di competenza della CP_1 che ne delega l'esecuzione ai all'occorrenza. Controparte_3
Gradatamente, nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda per difetto di tutti i suoi presupposti.
In subordine, il ha chiesto che la responsabilità degli gli enti CP_3 resistenti venga graduata in proporzione alle rispettive colpe e ha chiesto di chiamare in causa il rappresentante generale in Italia dei in virtù di CP_6 polizza n. 04110081JAS 312/BDB Certificato n. A7LTY00185J del 6.2.2018, per essere manlevata dalla stessa o, comunque, tenuta indenne nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dal ricorrente.
4. All'udienza di comparizione delle parti del 4/02/2020, il Giudice designato ha autorizzato la chiamata in causa della compagnia assicuratrice CP_6
e ha rinviato l'udienza all'1/12/2020.
[...]
Con comparsa depositata il 24/11/2020, si è Controparte_6 costituita in giudizio, eccependo:
--che la garanzia oggetto della polizza non può ritenersi operare in riferimento ai danni lamentati dal ricorrente, in quanto il punto 25 delle condizioni di
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Assicurazione subordina l'operatività della garanzia oggetto della polizza al verificarsi di un danno che sia “involontariamente” causato a terzi, restando, poi, escluse tutte le ipotesi in cui l'assicurato sia rimasto consapevolmente inerte di fronte ad una situazione pericolosa allo stesso imputabile, senza premurarsi di arginarla, assumendosi scientemente il plausibile rischio di provocare danni a terzi, come nel caso di specie;
inoltre, la garanzia oggetto della polizza suddetta è specificamente esclusa per i danni causati da eventi meteorici eccezionali, come quello per cui è causa;
--che la garanzia oggetto della polizza invocata dal prevede una CP_3 franchigia assoluta per ciascun sinistro di euro 9.500,00;
--in ordine al quantum debeatur, la sproporzionata valutazione dei danni lamentati dal ricorrente, eccessiva e non provata.
5. Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti all'emergenza Covid e al carico del ruolo, all'udienza del 2/05/2023 il Giudice designato ha concesso alle parti dei termini per articolare in via definitiva le istanze istruttorie, all'uopo rinviando all'udienza del 6/02/2024, per la quale è stata disposta la trattazione scritta ed all'esito della quale il Giudice ha delegato ai sensi degli artt. 170
R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c. il Tribunale di Foggia per l'espletamento della prova testimoniale, con rinvio per la precisazione delle conclusioni al
5/11/2024.
Acquisita la prova delegata, in data 5/11/2024 il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 4/06/2025, in modalità di trattazione scritta.
Acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate, all'esito di trattazione scritta del 4/06/2025 il
Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Questioni preliminari, anche di merito
In limine litis, va disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, formulata dalla . CP_1
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Ed invero, la prospettazione della domanda è assolutamente chiara nel porre a fondamento della pretesa risarcitoria le asserite colpevoli omissioni in fase di manutenzione del corso d'acqua in questione, che avrebbero provocato la sua esondazione e, quindi, l'inondazione dei terreni di proprietà del ricorrente.
La domanda risulta, quindi, perfettamente riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett. e) R.D. 1775/1933, ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale secondo la quale quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza, o sia stata mal costruita, questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della
P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente.
La legittimazione attiva del ricorrente, che agisce esclusivamente sulla base del titolo di proprietà dei fondi, risulta dall'atto di compravendita in data
10.6.2009, per notaio rep. 11.494 reccolta n. 6277 , Persona_1 depositata nella produzione di parte in allegato alle note autorizzate del
28.9.2023.
7. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati ai propri fondi agricoli e alle colture su di essi presenti dall'esondazione del canale Marana la Pidocchiosa del 24 e 25 gennaio 2019, come descritti e quantificati dal perito di parte.
La fattispecie rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale
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Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che nei giorni 24 e 25 gennaio 2019 il canale
Manara La Pidocchiosa è esondato, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa, è confermata dalle dichiarazioni dei testi escussi.
In particolare, il teste , funzionario del Testimone_1 [...]
, ha dichiarato che “in ordine alla circostanza Controparte_3 lettera c delle suindicate memorie istruttorie, confermo che le acque di piena del Carapelle rientrano nel canale la Pidocchiosa, allegando anche i terreni del in quanto sono assenti le apparecchiature idrauliche tese a CP_7 contenere la piena del Carapelle”.
Sotto altro profilo, va esclusa l'eccezionalità dell'evento, che, sebbene genericamente eccepita dalla non è stata né compiutamente CP_1 dedotta, né, tantomerno, provata.
E' noto il costante insegnamento per cui al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico, non è di certo sufficiente che esso sia di notevole intensità o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il loro verificarsi appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti invece “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 15574/21; Cass., sez.
3, n. 30521 del 22/11/2019).
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Il Tribunale Superiore delle Acque ha ripetutamente affermato che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale
– idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a
200 anni” (cfr. sentenza n. 265 del 16/09/2016).
Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato allegato dalla convenuta, CP_1 nemmeno che la pioggia in questione sia da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno pari o superiore ad anni
200.
Né è dirimente (in relatà nemmeno provato) che le cause che dell'esondazione vadano ricercate in fattori morfologici del territorio, come eccepito dalla
CP_1
8. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
Sempre in via preliminare va evidenziato che la domanda giudiziale è stata iscritta a ruolo alla fine di ottobre 2019, ad una distanza tale dagli eventi da impedire qualunque ricognizione diretta dei danni, nonstante la pendenza, all'epoca, di giudizio analogo, con richieste anche numericamente sovrapponibili alla presente domanda: tale evenienza avrebbe reso più che opportuna la ricognizione dei successivi danni, in contraddittorio e nell'immediatezza dei fatti, in modo da darne una prova che includesse anche la necessaria distinzione con i pregiudizi subiti in precedenza, per i quali la causa era peraltro iniziata solo 1 anno prima.
Si fa qui riferimento al giudizio dinanzi a questo Tribunale n. R.G. 3002/2018, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per le esondazioni del torrente
Carapelle e del canale Manara La Pidocchiosa del 2-3.12.2013 e del
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e pag. 8 Controparte_3 Controparte_6 CP_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
13.03.2016, definito con sentenza n. 516/2024 pubblicata il 5/02/2024, depositata dallo stesso ricorrente in data 20 maggio 2025.
Nel predetto giudizio il ricorrente ha lamentato - con riferimento agli stessi fondi di cui si discorre - danni alle colture, danni al terreno, all'impianto irriguo e ai pozzi (cf. citata sentenza), ottenendo un parziale accoglimento della domanda ed un risarcimento pari ad € 74.416,00 (a fronte della domanda per l'importo complessivo di € 497.918,90).
8.1. Orbene, per quanto riguarda la perdita delle colture, i due testi indicati da parte istante hanno confermato l'allagamento ed anche, sia pur genericamente, la perdita delle coltivazioni in atto, avendo dato conferma del capo 6 delle memorie istruttorie che menziona in modo monnicomprensivo e generico le “coltivazioni”.
Tuttavia, questo tribunale coglie la evidente contraddizione in cui è caduto il teste , CTP, il quale, dopo aver confermato il capo 6 della Controparte_8 memoria istruttoria in cui si legge della “perdita delle coltivazioni in atto”, ha altresì precisato che le circostanze di prova fanno parte integrante della sua perizia di parte, della quale ha dato, altresì, conferma integrale.
Orbene, nella CTP, in palese difformità rispetto alla citazione, si parla a pagina 2 (cf perizia di parte, cartacea, affoliata nella produzione di parte in data 31.10.2019) si parla di coltivazione in parte ad “ortaggi” ed in parte a grano. A pagina 3 della perizia si parla nuovamente quale titolo della voce sub a) dei danni di “ortaggi”, mentre la voce sub b dei danni riguarda il frumento.
Orbene, è quantomeno dubbio se il CTP ha fatto menzione nella sua deposizione ad ortaggi genericamente intesi oppure ai carciofi, di cui non c'è menzione specifica né nelle articolazioni istruttorie, né nella sua ricognizione dei pretesi danni.
Né basta, in tale quadro generale, il riferimento a pagina 2 della CTP alla presenza di un sistema di irrigazione per i carciofi a dissipare i dubbi sul punto.
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L'unica coltivazione di cui si può ritenere confermata la presenza al momento dell'alluvione è dunque quella di grano, di cui nella CTP vi è indicazione specifica.
Tanto si ritiene anche perchè la quantificazione e descrizione dei danni della presente causa è quasi sovrapponibile a quella formulata nel giudizio n. R.G.
3002/2018 (in relazione agli eventi esondativi del 2013 e del 2016).
In particolare, il ricorrente nel chiedere i danni per carciofi e frumento come indicati in citazione ha poi offerto la seguente identificazione e quantificazione dei danni, fatta dal CTP, ovvero la somma di € 254.650,80, di cui:
a) ortaggi:
- aratura terreni € 3.000,00;
- piantumazione € 60.000,00;
- impianto di irrigazione € 60.000,00;
- reddito lordo € 108.610,80
b) frumento:
- fresatura terreno € 840,00;
- Seme e semina € 2.200,00;
- Mancato raccolto € 10.000,00;
- Ripristino 2 pozzi € 10.000,00.
Nel giudizio n. R.G. 3002/2018, i danni sono stati quantificati come segue:
a) carciofeto:
-aratura terreni € 3.000,00;
-piantumazione € 60.000,00;
-impianto di irrigazione € 70.000,00;
-reddito lordo € 108.000,00
b) frumento:
-fresatura terreno € 840,00;
-Seme e semina € 2.200,00;
-Mancato raccolto € 12.000,00;
-Ripristino 2 pozzi € 10.000,00;
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e pag. 10 Controparte_3 Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Ebbene, dalla comparazione emerge che le singole voci di danno si sovrappongono a quelle richieste nel giudizio n. R.G. 3002/2018, con l'unica differenza che la voce “carciofeto” è stata sostituita dalla voce “ortaggi”, il che appare un ulteriore elemento di confusione, perché è ben strano che coltivazioni diverse (di ortaggi, secondo il CTP) da quelle precedenti, di carciofi, abbiano prodotto esattamente lo stesso danno!
Nulla può riconoscersi con riferimento alla coltivazione di ortaggi (carciofi?), di cui in corso di causa non è emersa nemmeno la tipologia.
8.1.2. Peraltro anche per il frumento non vi è alcuna allegazione circa i tempi della semina e del raccolto, né alla valutazione del CTP è allegato alcun supporto documentale, i relativi calcoli sono pertanto scarsamente utilizzabili ai fini della decisione.
Del resto, nel verbale di sopralluogo effettuato presso i fondi del ricorrente in data 7/06/2019, depositato dal (cfr. allegato n. 5 della produzione CP_3 di parte), il funzionario ha dichiarato: “a seguito della Vs. nota Tes_2 del 30.05.2019, il sottoscritto p.a. comunica che in data Tes_2
07.06.2019, si è recato sui fondi in Agro di Carapelle, foglio di mappa n° 2
p.lla 46/49/51/223, di proprietà Dal sopralluogo è emerso, Parte_1 come da foto allegate, che non vi sono ad oggi segni di allagamento del fondo
e si precisa che la totale superficie e coltivato a grano con semina tardiva nella zona sinistra della vasca e della stradina di accesso fino al confine dell'argine del fiume”; il che indica una ripresa - dopo 4 mesi - della coltivazione di grano e, al contempo, una conferma della tipologia di coltura almeno per il grano stesso.
Né la documentazione fotografica allegata alla CTP aggiunge elementi utili, in quanto del tutto scarna.
Inoltre, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che il ricorrente, seppur è proprietario dei fondi, nulla allega sull'attività agricola svolta, su chi ne è titolare e in che forma è esercitata, non deposita nessun docuemnto aziendale.
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e pag. 11 Controparte_3 Controparte_6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR
290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
E' agevole peraltro constatare che già le cifre rivendicate (cf perizia di parte)
a titolo di danno per la piantumazione degli ortaggi di euro 60.000,00 sono ben superiori al limite oltre il quale scatta l'onere di pagamento dell'IVA per ogni operazione di vendita a norma del comma 6 dell'art. 34 del dpr 633/1972 che così statuisce: “I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso,
l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
e successive modificazioni”. Pertanto, è tanto più inspiegabile che in presenza di un'impresa di non modesto fatturato ed a fronte di una domanda risarcitoria ingente, non si sia inteso produrre in giudizio documenti certamente in possesso di e che avrebbero fornito una prova presuntiva ma Parte_1 immediata del preteso danno.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo
2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.
38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della tipologia e quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata - specificamente in questa causa - interessata da alluvione.
Ciò posto, dunque, considerando: la mancanza di documenti aziendali, in generale il deficit di prova dell'effettiva quantità di prodotto coltivata e distrutta, l'impossibilità di operare una più puntuale quantificazione dei danni, avendo il ricorrente scelto di iniziare il giudizio a distanza di circa 1 anno dagli eventi, il che ha impedito una ricognizione in contraddittorio dei danni nell'immediatezza dei fatti, la liquidazione non può che farsi in via equitativa.
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In considerazione di ciò, applicando i prezzi indicati dal perito di parte, dovrà riconoscersi solo il 40% di quanto richiesto per la sua semina (euro 2.200,00)
e per il mancato raccolto di frumento (euro 10.000,00), e, dunque, l'importo complessivo per dette voci di danno di euro 4.800,00.
8.2. Per quanto riguarda i danni ai pozzi e all'impianto di irrigazione, la domanda è del tutto generica, non essendo allegato come erano fatti i pozzi e l'impianto, in cosa è consistito il danno, chi si è occupato della loro riparazione e che tipo di lavori di ripristino sono stati o sarebbero necessari.
Parimenti, il ricorrente chiede danni per non meglio precisate “attrezzature”.
Alla genericità delle allegazioni corrisponde la parimenti generica affermazione dei testi, che nulla hanno aggiunto su questi punti essenziali per ritenere provato l'an ed il quantum del danno.
A ciò si aggiunge il rilievo che si tratta delle medesime voci di danno per le quali aveva agito già nel precedente giudizio, il che avrebbe Parte_1 richiesto – a maggior ragione - l'allegazione puntuale e la prova rigorosa che i danni precedenti erano stati riparati e che dopo la riparazione si erano nuovamente verificati.
Né, è appena il caso di dirlo, vi è una minima prova documentale, nonostante l'ovvia necessità, per riparare effettivamente un pozzo oppure un impianto di irrigazione, diacquistare materiali e di rivolgersi ad imprese specializzate.
Pertanto, nessun risarcimento è dovuto per tali voci di danno.
In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 4.800,00 in favore di Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria,
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né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
9. La legittimazione passiva
Ciò posto, è necessario verificare quale tra gli enti convenuti debba rispondere della citata somma, atteso che entrambi i convenuti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo tenuti, a loro avviso, alla manutenzione del corso d'acqua in questione.
Dall'elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia, depositato agli atti dal , emerge che i due torrenti di che trattasi sono inseriti CP_3 nell'elenco delle acque pubbliche (il torrente Carapelle al numero 13 e il canale Marana La Pidocchiosa al numero 12).
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale ente CP_1 responsabile dei danni, come già affermato in precedente pronuncia dello stesso Tribunale adito (in merito ad altro torrente), ove si afferma: “Corretta appare, quindi, l'individuazione della quale responsabile dei CP_1 danni, atteso che ai sensi degli artt. 2 lett. e) del D.P.R. 8/1972, 89 e 90 del
D.P.R. 616/1977 sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, attribuisce alle Regioni funzioni di polizia delle acque
e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86
d.lgs.. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi
d'acqua e delle opere idrauliche)” (così Trap Napoli, sent. 1665/2021
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depositata il 7 maggio 2021, rel. dott. Celentano nel giudizio iscritto al R.G.
n. 2656/2016).
Quanto alla concorrente responsabilità del resistente, se è vero è CP_3 che i canali de quibus sono inseriti negli elenchi delle acque pubbliche, tuttavia dagli atti risulta che gli stessi rientrano nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, che costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti, una piattaforma di opere pubbliche con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.
Peraltro, la responsabilità del emerge per tabulas, in linea CP_3 generale, dalla previsione dell'art. 42, comma 5, della l.r. n. 4 del 13.03.2012, che prevede che “i Consorzi di bonifica, nei comprensori di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di cui all'art. 9 sulle opere pubbliche attualmente gestite anche in assenza di concessione”.
Infine, non può sottacersi che in caso simile, con recente pronuncia, la
Suprema Corte ha precisato che è da escludersi la necessità di un apposito atto formale di consegna da parte della e che la responsabilità dei CP_1
per l'investitura della funzione di manutenzione del Controparte_3 corso d'acqua discende direttamente dalla ricognizione legislativa (cfr. Cass
SU sent. n. 1369 del 21/01/21, est. Scoditti).
Nel caso del tali funzioni Controparte_3 sono previste direttamente dall'art. 9 della legge regionale n. 4 del 13/03/2012 che assegna ai , tra l'altro, compiti di “manutenzione, Controparte_3 esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica, […] nonché di realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque”.
Va, dunque, affermata la concorrente responsabilità della e CP_1 del . Controparte_3
In difetto di prova di una graduazione di responsabilità distinta, la stessa nei rapporti interni è da ripartirsi nella pari misura del 50%.
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10. Infine, per quanto riguarda la domanda proposta dal
[...]
, con atto di chiamata in causa dell'8/09/2020 della Controparte_3
allo scopo di esser tenuto indenne, si rileva che Controparte_6
l'esistenza del rapporto assicurativo risulta provato dalla copia in atti della polizza ad esso relativa, in corso di validità al momento dell'evento denunciato.
Tuttavia, poiché la somma riconosciuta a titolo di risarcimento è inferiore alla somma di € 9.500,00, è operante la franchigia di cui alla pagina 5 del capitolato, e, di conseguenza, la compagnia assicuratrice non può essere condannata a manlevare il , assorbita ogni altra questione ed CP_3 eccezione posta dall'assicuratore.
11. Le spese di lite.
La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e i convenuti e;
nulla per CP_1 Controparte_3 spese tra e assicurazione atteso che nessuna specifica domanda (cf CP_3
Cass. Ord. 4275/2024) vi è per le spese di resistenza in giudizio del CP_3 ex art. 1917 co. 3 c.c., che andrebbero altresì specificamente provate (come insegna Cass. Ord. 26683/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4738/2019 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie in parte la domanda di risarcimento proposta da e, Parte_1 per l'effetto, condanna la e il CP_1 Controparte_3 al pagamento, in solido tra loro, dell'importo
[...] complessivo di € 4.800,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento esondativo (25/01/2019) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno
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fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa le spese di lite tra ricorrente e la e il CP_1 [...]
; nulla per spese tra e Controparte_3 CP_3
Controparte_6
Così deciso in Napoli addì 4/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25". _______________________________________________________________________ N. 4738/2019 r.g.a.c.c. Sentenza , Controparte_7 [...]
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