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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/07/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 309 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
( ) nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Palatucci, 4, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Palatucci, 4 presso lo Studio dell'Avv.
Ennio Claudio Tocci C.F. (Pec Fax 0984- C.F._2 Email_1
26078) dal quale è rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso
Opponente
Nei confronti di
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Cosenza, P.IVA_2
Piazza Loreto n. 22/A presso l'Ufficio Legale dell' di Cosenza, con i sottoscritti procuratori, avv. CP_2
Gilda Avena, avv. Silvia Parise e avv. Umberto Ferrato, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, per atto notar del Distretto Notarile di Roma in data 22 marzo Persona_1
2024, rep. n. 37875 raccolta n. 7313
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso del 23/01/2025, ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 33420240004694314000, con il quale l' gli ha ingiunto il CP_2 pagamento della somma di € 25.553,42 per l'omesso versamento di Contributi I.V.S. alla gestione commercianti relativi agli anni 2018 (IV rata), 2019,2020,2021, 2022 e 2023 (I rata).
A fondamento dell'opposizione ha dedotto di aver cessato ogni attività lavorativa sin dal 31/12/2009, CP_ come da certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate già inoltrato all' in data 8/2/2019 e che con sentenza in atti il Tribunale di Cosenza, da lui adito in sede di opposizione ad altro avviso di addebito relativo alla contribuzione per gli anni 2018 e 2019, ha già accertato la non debenza di alcuna contribuzione per cessazione dell'attività sin dal dicembre 2009. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'opposto avviso di addebito.
Nel costituirsi in giudizio l ha dato atto di aver provveduto, effettuate le necessarie verifiche, CP_2 all'integrale sgravio dell'avviso di addebito, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare ed assorbente, alla luce del provvedimento di sgravio emesso dall' prima della CP_2 costituzione in giudizio (provvedimento del 11.6.2025 allegato alla memoria) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav. 6.4.83
n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n.
368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, stante l'avvenuto totale sgravio dell' avviso di addebito oggetto di opposizione, è venuta dunque a mancare la posizione di contrasto tra le parti, contrasto che, peraltro, rimane in relazione alle spese del procedimento e che impone a questo Giudice di pronunciarsi non con ordinanza, bensì con sentenza.
Premesso che parte ricorrente, pur aderendo alla richiesta dell' di declaratoria di cessazione della CP_2 materia del contendere, si è opposta alla chiesta compensazione, si osserva che in ipotesi di cessazione della materia del contendere, per la regolamentazione delle spese di lite, trovano applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale;
nel caso di specie, pacifica l'insussistenza dei presupposti fondanti l'obbligo contributivo in ragione della cessazione di ogni attività lavorativa da parte del ricorrente sin dal 2009, si osserva che da un lato l' , all'atto CP_2 dell'opposizione avverso il precedente avviso di addebito (giudizio nr. 84/2020 RGL) non era a conoscenza della cessazione dell'attività da parte del ricorrente (donde il giudice ha ritenuto di compensare per tale ragione le spese di lite, pur accogliendo il ricorso) ma è pur vero che - per come per l'appunto accertato dal Tribunale (con sentenza N. 1100/2021 R.G. relativa al procedimento N.
84/2020 R.G.L. tra contro emessa dal dr. Vincenzo Lo Feudo in data Parte_1 CP_2
17.05.2021, passata in giudicato il 18.11.2021, come da attestazione in atti) l' nel 2019 ha avuto CP_2 conoscenza della cessazione dell'attività da parte attrice donde nel dicembre 2024 (quando è stato emesso l'avviso di addebito per il quale è odierna opposizione) l' era già in possesso degli CP_2 elementi di conoscenza (vale a dire il venir meno dei presupposti fondanti il suo obbligo contributivo) per i quali non avrebbe dovuto emettere l'avviso di addebito opposto. Per tali ragioni, le spese di lite sono poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' al pagamento delle spese di lite CP_2 che liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge (da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario).
Cosenza, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 309 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
( ) nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Palatucci, 4, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Palatucci, 4 presso lo Studio dell'Avv.
Ennio Claudio Tocci C.F. (Pec Fax 0984- C.F._2 Email_1
26078) dal quale è rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso
Opponente
Nei confronti di
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Cosenza, P.IVA_2
Piazza Loreto n. 22/A presso l'Ufficio Legale dell' di Cosenza, con i sottoscritti procuratori, avv. CP_2
Gilda Avena, avv. Silvia Parise e avv. Umberto Ferrato, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, per atto notar del Distretto Notarile di Roma in data 22 marzo Persona_1
2024, rep. n. 37875 raccolta n. 7313
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso del 23/01/2025, ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 33420240004694314000, con il quale l' gli ha ingiunto il CP_2 pagamento della somma di € 25.553,42 per l'omesso versamento di Contributi I.V.S. alla gestione commercianti relativi agli anni 2018 (IV rata), 2019,2020,2021, 2022 e 2023 (I rata).
A fondamento dell'opposizione ha dedotto di aver cessato ogni attività lavorativa sin dal 31/12/2009, CP_ come da certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate già inoltrato all' in data 8/2/2019 e che con sentenza in atti il Tribunale di Cosenza, da lui adito in sede di opposizione ad altro avviso di addebito relativo alla contribuzione per gli anni 2018 e 2019, ha già accertato la non debenza di alcuna contribuzione per cessazione dell'attività sin dal dicembre 2009. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'opposto avviso di addebito.
Nel costituirsi in giudizio l ha dato atto di aver provveduto, effettuate le necessarie verifiche, CP_2 all'integrale sgravio dell'avviso di addebito, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare ed assorbente, alla luce del provvedimento di sgravio emesso dall' prima della CP_2 costituzione in giudizio (provvedimento del 11.6.2025 allegato alla memoria) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav. 6.4.83
n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n.
368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, stante l'avvenuto totale sgravio dell' avviso di addebito oggetto di opposizione, è venuta dunque a mancare la posizione di contrasto tra le parti, contrasto che, peraltro, rimane in relazione alle spese del procedimento e che impone a questo Giudice di pronunciarsi non con ordinanza, bensì con sentenza.
Premesso che parte ricorrente, pur aderendo alla richiesta dell' di declaratoria di cessazione della CP_2 materia del contendere, si è opposta alla chiesta compensazione, si osserva che in ipotesi di cessazione della materia del contendere, per la regolamentazione delle spese di lite, trovano applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale;
nel caso di specie, pacifica l'insussistenza dei presupposti fondanti l'obbligo contributivo in ragione della cessazione di ogni attività lavorativa da parte del ricorrente sin dal 2009, si osserva che da un lato l' , all'atto CP_2 dell'opposizione avverso il precedente avviso di addebito (giudizio nr. 84/2020 RGL) non era a conoscenza della cessazione dell'attività da parte del ricorrente (donde il giudice ha ritenuto di compensare per tale ragione le spese di lite, pur accogliendo il ricorso) ma è pur vero che - per come per l'appunto accertato dal Tribunale (con sentenza N. 1100/2021 R.G. relativa al procedimento N.
84/2020 R.G.L. tra contro emessa dal dr. Vincenzo Lo Feudo in data Parte_1 CP_2
17.05.2021, passata in giudicato il 18.11.2021, come da attestazione in atti) l' nel 2019 ha avuto CP_2 conoscenza della cessazione dell'attività da parte attrice donde nel dicembre 2024 (quando è stato emesso l'avviso di addebito per il quale è odierna opposizione) l' era già in possesso degli CP_2 elementi di conoscenza (vale a dire il venir meno dei presupposti fondanti il suo obbligo contributivo) per i quali non avrebbe dovuto emettere l'avviso di addebito opposto. Per tali ragioni, le spese di lite sono poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' al pagamento delle spese di lite CP_2 che liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge (da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario).
Cosenza, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti