Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 10/06/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 230/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 230/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 20/03/2025
TRA
(c.f.: ) elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Gorizia, alla Via Don Bosco n. 55, presso lo studio dell'Avv. BERNOT
CRASSINI GRAZIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE
E
(C.F. ), CP CodiceFiscale_2 CP
(C.F. ) e l'AVV. VANEK BATTELLO, in qualità CodiceFiscale_3
di amministratore di sostegno di (C.F. CP_3
), tutti elett.te dom.ti in Formigine (MO), alla via C.F._4
Marconi n. 1, presso lo studio dell'avv. TROVATO YURI, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
- OPPOSTI
Oggetto: Opposizione al precetto.
Conclusioni: nelle note scritte depositate il 16.1.2025, l'opponente ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto:
- confermare la già disposta inaudita altera parte sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo costituito dalla Sentenza del Tribunale di Tolmezzo num. 232/2002 posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
- accertare l'intervenuta estinzione del credito di cui al predetto titolo e suoi accessori e successivi tutti per intervenuta prescrizione decennale del relativo diritto ai sensi dell'art. 2946 c.c. e dichiarare che l'attore opponente nulla deve ai convenuti opposti Parte_1 CP
, e in forza del titolo azionato.
[...] CP CP_3
Con rifusione di compensi e spese di lite.
Nelle note scritte depositate il 14.1.2025, il difensore degli opposti ha chiesto, in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo notificato, contenente la pretesa creditoria rivendicata nell'atto di precetto opposto;
in via principale e nel merito, rigettare, per le ragioni e motivazioni dedotte ed allegate negli atti di causa, le domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare l'atto di precetto notificato. Con vittoria di spese, competenze, onorario, spese generali 15%, oltre oneri come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.3.2024, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da CP
, e dall'avv. Vanek Battello, quale amministratore di
[...] CP
sostegno di , con contestuale istanza di sospensione CP_3 dell'efficacia esecutiva del titolo, costituito dalla sentenza n. 382/2002 del
Tribunale di Tolmezzo, eccependo, per un verso, l'intervenuta estinzione del credito per il decorso del termine decennale di prescrizione, e, per altro verso,
l'omessa indicazione dei criteri di calcolo per la determinazione della somma intimata.
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Si sono tempestivamente costituiti nel presente giudizio , CP
e l'avv. Vanek Battello, quale amministratore di sostegno di CP
, i quali hanno chiesto il rigetto sia dell'istanza di sospensione CP_3 che dell'opposizione, deducendo l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Orbene, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta, non avendo gli odierni opposti dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, sicché il credito va dichiarato estinto.
Ed invero, anche a voler far decorrere un nuovo termine di prescrizione dal
20.9.2008, data di passaggio in giudicato della sentenza n. 186/2007 del
Tribunale di Tolmezzo, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione all'esecuzione, proposta da , con atto di citazione Parte_2
notificato in data 20.2.2004, gli odierni opposti non hanno fornito dimostrazione dell'esistenza di successivi validi atti interruttivi della prescrizione sino alla lettera di messa in mora del 19.4.2023, a firma dell'avv.
Paola Lerussi, consegnata all'opponente in data 29.4.2023 (v. doc. 7 fascicolo parte opposta).
Non può, infatti, riconoscersi efficacia interruttiva del termine di prescrizione alla lettera di messa in mora del 21.6.2013, in mancanza di qualsiasi riferimento al credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Tolmezzo n.
382/2022 (v. doc. 6 fascicolo parte opponente), né costituisce valido atto interruttivo della prescrizione il contenuto della comparsa conclusionale depositata il 30.6.2014, nelle cause riunite R.G. n. 251/1999 e 2126/2003, definite dal Tribunale di Gorizia con sentenza n.557/2014, in cui era stata proposta azione di impugnazione del testamento, azione di riduzione della donazione e/o di accertamento della nullità della donazione e di divisione, a seguito della morte di nella parte in cui si afferma che: << Persona_1
Tenuto conto, da un lato, che in caso di accoglimento dei suggerimenti del
C.T.U. in ordine alla formazione del progetto di divisione, a Parte_2
(o, meglio, ai suoi attuali eredi) spetterà unicamente un conguaglio in
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denaro, e, dall'altro, che, come verificato dal C.T.U. (pagg. 5 e 6 della relazione depositata il 6.4.2010), in forza della sentenza del Tribunale di
Tolmezzo n. 382/02 è stato prenotato il diritto di ipoteca giudiziale a favore di
per complessivi € 73.371,71 a peso di 1/5 i.p. del c.t. 1° P.T. Persona_2
1055 di ragione di si confida il Tribunale vorrà Persona_3
assumere, in favore degli eredi del creditore ipotecario , ove ne Persona_2 ricorrano le condizioni, i provvedimenti previsti dal quarto comma dell'art.
2825 c.c. (…) Si chiede pertanto che l'emananda sentenza si pronunci al riguardo e che nell'assumere gli eventuali provvedimenti ex art. 2825 c.c. si tenga conto della quota effettivamente spettante a >> (v. Parte_2
pagine 14 e 15 del doc. 5 di parte opposta).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, dalla domanda proposta nel corso di esso che, innestandosi in un processo già pendente, determina la pendenza di una nuova ed ulteriore lite in ordine al diritto con essa fatto valere, come la domanda riconvenzionale o di accertamento incidentale, e gli atti di intervento o di chiamata in causa o in garanzia. Non hanno efficacia interruttiva della prescrizione gli atti processuali successivi, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore (cfr. in particolare, Sez. 1 – Cass. Ordinanza n. 25171 del 19/09/2024).
Più esattamente, gli atti processuali successivi in tanto hanno attitudine ad interrompere il corso della prescrizione, in quanto, ai sensi dell'art. 2943, 4° co., cod. civ., valgano a costituire in mora il debitore (Cfr. Cass. sez. lav.
28.11.2001, n. 15067, secondo cui, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, 4° co, cod. civ., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito, anche tramite il suo
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rappresentante, di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora).
In applicazione di tal principi, non può tantomeno riconoscersi efficacia interruttiva alla domanda formulata da , quale erede di CP _2
, al momento della precisazione delle conclusioni nel giudizio n. R.G.
[...]
251/1999, definito dal Tribunale di Gorizia con sentenza n. 557/2014, reiterata nella comparsa di costituzione in appello, così formulata: << Preso atto che in base alla sentenza del tribunale di Tolmezzo n. 382/02 è stato prenotato il diritto di ipoteca giudiziale a favore di per Persona_2 complessivi € 73.371,71, a peso di 1/5 del c.t. 1° P.T. 1055 di ragione di
(Pres. 27.8.2004 GN 1385), assumersi, ricorrendone le Parte_2
condizioni, i provvedimenti previsti dall'art. 2825 c.c., tenendo conto, peraltro, che ai sensi dell'art. 581 c.c., il coniuge del de cuius ha diritto a 1/3 dell'eredità se alla successione concorrono più figli e che l'anzidetta quota di
1/5 appariva pertanto erroneamente indicata nel certificato di eredità di cui è stata disposta la revoca con decreto 21/11/2005 Cron. 60/05 (Pres. 14.2.2006
G.N.248) perché in contrasto, per l'appunto, col predetto articolo 581 c.c.>>
(v. allegato a verbale contenuto alla pagina 5 e 7 del doc. 10 e pag. 26 e 27 del doc. 9 fascicolo parte opposta).
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022 (scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00), diversamente dalla nota spese depositata, tenuto conto del valore della controversia, determinato sulla base del credito per cui si procede (ex art. 17 c.p.c.), dell'attività effettivamente svolta dai difensori e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Gorizia, Sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato a in data 11.3.2024, per Parte_1
intervenuta prescrizione del credito derivante dalla sentenza n.
382/2002 del Tribunale di Tolmezzo;
2) condanna gli opposti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di , liquidate in € Parte_1
545,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia, il 09/06/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
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