Articolo 7 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 dicembre 1970
Art. 7.
Il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile e' cosi' modificato:
"I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso".
Entrata in vigore il 18 dicembre 1970
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