Art. 45. (Organici del personale docente e non docente)
Nella prima applicazione della presente legge all'Universita' degli studi di Trento sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario, ripartiti per facolta', e i posti del personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle Q e R.
I posti relativi ai professori straordinari e ordinari sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 .
Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sara' quello risultante dagli eventuali inquadramenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformita' ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facolta', nonche' alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove universita'.
Alla ripartizione tra le facolta' dei posti che saranno assegnati in futuro alla Universita' degli studi di Trento, provvede, sulla base delle richieste espresse dai consigli di facolta' o dai comitati ordinatori, e sentito il Senato accademico, il consiglio di amministrazione. Allo stesso consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, spetta coordinare le richieste avanzate dalle facolta' per l'istituzione di nuovi posti, trasmettendole al Ministero della pubblica istruzione con le proprie osservazioni.
I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unita' previste dall'allegata tabella R.
Il Ministro della pubblica istruzione determinera' con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.
Nella prima applicazione della presente legge all'Universita' degli studi di Trento sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario, ripartiti per facolta', e i posti del personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle Q e R.
I posti relativi ai professori straordinari e ordinari sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 .
Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sara' quello risultante dagli eventuali inquadramenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformita' ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facolta', nonche' alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove universita'.
Alla ripartizione tra le facolta' dei posti che saranno assegnati in futuro alla Universita' degli studi di Trento, provvede, sulla base delle richieste espresse dai consigli di facolta' o dai comitati ordinatori, e sentito il Senato accademico, il consiglio di amministrazione. Allo stesso consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, spetta coordinare le richieste avanzate dalle facolta' per l'istituzione di nuovi posti, trasmettendole al Ministero della pubblica istruzione con le proprie osservazioni.
I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unita' previste dall'allegata tabella R.
Il Ministro della pubblica istruzione determinera' con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.