Articolo 7 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 6Articolo 8
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11 maggio 1956
Art. 7.
La Commissione di disciplina prevista nell' art. 246 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , e' composta dal prefetto, che la convoca e la presiede con facolta' di delegare un vice prefetto, dal questore o dal vice questore e da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona.
Un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona, di grado non superiore a capitano, esercita le funzioni di segretario.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956