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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5819/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 09/12/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5819/2023 promossa da:
, Parte_1 Parte_2
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE, unitamente a
[...] CP_1
, DELLE IN E ,
[...] CP_2 Persona_1 Persona_2
, , Parte_3 Parte_4 [...]
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE, unitamente a Controparte_3 [...]
, DEI IN , CP_4 Controparte_5 CP_4
E Controparte_6 Controparte_7 CP_4
,
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , con il patrocinio dell'avv. CP_10 Controparte_11 Controparte_12 FORNARI EMANUELA e dell'avv. ROMANO LUCA ( Indirizzo C.F._1
Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FORNARI EMANUELA
RICORRENTI contro
(C.F. ), contumace Controparte_13 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_14
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10 maggio 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_13
discendenti diretti in linea paterna di ato a IA (PT) il 04 giugno1855. Persona_3
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_13
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
pagina 1 di 5 In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in
Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione di parte ricorrente. I ricorrenti, infatti, hanno inviato al Consolato Generale di Italia in San Paolo (doc.30), secondo la modalità stabilita dallo stesso, i moduli di richiesta di appuntamento il quale, ricevute le richieste, non ha fornito alcuna risposta ai richiedenti i quali non solo non hanno ricevuto alcuna convocazione ma non hanno avuto alcun riscontro circa la loro istanza.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, Sig. nato a [...] il [...], poiché tale avo ha trasmesso iure Persona_3
pagina 2 di 5 sanguinis la cittadinanza italiana al figlio nato in [...] il [...], che, a sua Persona_4 volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_5
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
È appena il caso di rilevare che non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale talché neppure è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
pagina 3 di 5 Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Né può predicarsi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. grande naturalizzazione brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n.
25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n.
25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio avendo rivolto previa istanza al , integro il suo interesse ad agire, può CP_13 dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa al giudizio, giustificando l'applicazione del regime di soccombenza, con conseguente condanna alle spese del soccombente come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.
pagina 4 di 5 ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
, Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Persona_2 Persona_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Controparte_3
, ,
[...] Controparte_5 CP_4 Controparte_6
, , CP_4 Controparte_7 CP_4 Controparte_8
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, cittadini italiani.
[...] Controparte_12
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_13
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.410,00 Controparte_13 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 09/12/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5819/2023 promossa da:
, Parte_1 Parte_2
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE, unitamente a
[...] CP_1
, DELLE IN E ,
[...] CP_2 Persona_1 Persona_2
, , Parte_3 Parte_4 [...]
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE, unitamente a Controparte_3 [...]
, DEI IN , CP_4 Controparte_5 CP_4
E Controparte_6 Controparte_7 CP_4
,
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , con il patrocinio dell'avv. CP_10 Controparte_11 Controparte_12 FORNARI EMANUELA e dell'avv. ROMANO LUCA ( Indirizzo C.F._1
Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FORNARI EMANUELA
RICORRENTI contro
(C.F. ), contumace Controparte_13 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_14
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10 maggio 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_13
discendenti diretti in linea paterna di ato a IA (PT) il 04 giugno1855. Persona_3
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_13
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
pagina 1 di 5 In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in
Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione di parte ricorrente. I ricorrenti, infatti, hanno inviato al Consolato Generale di Italia in San Paolo (doc.30), secondo la modalità stabilita dallo stesso, i moduli di richiesta di appuntamento il quale, ricevute le richieste, non ha fornito alcuna risposta ai richiedenti i quali non solo non hanno ricevuto alcuna convocazione ma non hanno avuto alcun riscontro circa la loro istanza.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, Sig. nato a [...] il [...], poiché tale avo ha trasmesso iure Persona_3
pagina 2 di 5 sanguinis la cittadinanza italiana al figlio nato in [...] il [...], che, a sua Persona_4 volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_5
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
È appena il caso di rilevare che non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale talché neppure è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
pagina 3 di 5 Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Né può predicarsi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. grande naturalizzazione brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n.
25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n.
25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio avendo rivolto previa istanza al , integro il suo interesse ad agire, può CP_13 dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa al giudizio, giustificando l'applicazione del regime di soccombenza, con conseguente condanna alle spese del soccombente come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.
pagina 4 di 5 ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
, Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Persona_2 Persona_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Controparte_3
, ,
[...] Controparte_5 CP_4 Controparte_6
, , CP_4 Controparte_7 CP_4 Controparte_8
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, cittadini italiani.
[...] Controparte_12
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_13
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.410,00 Controparte_13 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 5 di 5