TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/09/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O.
Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 6805/2021, promossa da:
(C.F. ) rappresentata difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv Maria Concetta Palazzo come da mandato in atti,
ATTRICE
CONTRO alla Via A. Fighera n. 81 (c.f. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Narciso,come da mandato in atti
CONVENUTO
E
(c.f. C.F. , in persona del RT P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_3 dall'Avv. Eliana Vacca
CONVENUTO
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale d'udienza del 23.9.2025, da aversi qui siccome riportate e trascritte, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione datato 27 ottobre 2021 Parte_1 conveniva in giudizio il TR
in persona del suo Amministratore pro tempore,
[...]
(d'innanzi anche ” ) ed il in CP_1 RT persona del suo Sindaco pro tempore (d'innanzi anche “ ), per CP_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) accogliere la domanda attorea e accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_5
e/o del
[...] Controparte_6
autonomamente o in solido fra loro, per i danni fisici subiti dalla sig.ra
[...] in relazione al sinistro narrato in citazione ai sensi e per gli effetti Pt_1 dell'art 2051e 2043 c.c , come meglio indicato in premessa;
2) condannare, pertanto, il e/o il complesso condominiale di RT [...]
al risarcimento dei danni fisici, Controparte_6 biologici, subiti dalla sig.ra pari ad euro 26.000,00 o di quella Pt_1 somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi, spese mediche documentate, spese di consulenza medico-legale di parte. 3) condannare il e/o il RT [...]
di via al pagamento delle spese, diritti CP_6 TR ed onorari del presente giudizio con vittoria di spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Assumeva l'attrice che “In data 25 settembre 2019, alle ore 10.15 circa, - mentre - … percorreva, in abitato di , la CP_2 Controparte_6
; giunta all'altezza dell'esercizio commerciale “Caseificio
[...]
Tempestoso”, all'altezza del civico n.81, nonostante la dovuta attenzione, a causa di una forte irregolarità della pavimentazione presente sullo scivolo del marciapiede posto in corrispondenza del predetto esercizio commerciale
(imprevedibile e non visibile), perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente al suolo -e che - … detta situazione di pericolo -non era- … segnalata”. In conseguenza dell'occorso era soccorsa dal personale del 118 e trasportata
2 in Ospedale dove le veniva diagnosticata una “frattura/lussazione caviglia sinistra (frattura bimalleolare)” trattata chirugicamente, a seguito della quale aveva subito un danno biologico non patrimoniale, oltra ad un danno patrimoniale per le spese mediche ch'aveva affrontate, di cui chiedeva fosse risarcita in solido dalle parti convenute.
Si costituiva in giudizio l'Ente per impugnare e contestare la CP_7 domanda della attrice, assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva che era esclusiva del convenuto quale proprietario CP_1 della pertinenza-marciapiede percorrendo dalla attrice;
contestava anche il quantum richiesto chiedendo che fosse negato il risarcimento o, in limine, ridotto l'importo per concorso del fatto colposo del danneggiato.
Si costituiva anche il convenuto che impugnava e contestava CP_1 la domanda attorea, riferendo a sua volta all'Ente civico la legittimazione passiva, pel fatto che la strada ed il marciapiede sul quale sarebbe caduta la che ne costituiva pertinenza, erano stati “asserviti” al Comune Pt_1 di che dunque ne era esclusivo responsabile quale custode;
CP_2 contestava l'importo richiesto a titolo di risarcimento, chiedendo che fosse valutato il concorso colposo del fatto del danneggiato perché fosse negato o ridotto nell'ammontare richiesto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della produzione documentale rassegnata dalle parti, in particolare le riproduzioni fotografiche,
l'assunzione dell'interrogatorio formale della attrice e della prova orale, in esito alla quale è stato disposto l'espletamento di una consulenza medico legale di Ufficio, al fine di verificare la compatibilità delle lesioni riportate dalla attrice con la dinamica dell'evento siccome esposta, nonché la durata della malattia sofferta ed i postumi invalidanti residuati.
La domanda proposta da può essere accolta nei Parte_1 termini di cui appresso.
La presente controversia deve essere decisa applicando correttamente i criteri che governano il riparto dell'onere della prova nel caso de quo.
3 In ordine alla disciplina applicabile, il caso sottoposto alla decisione di questo Magistrato si iscrive nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.
In particolare è da dire che “custodi” sono tutti i soggetti pubblici o privati che hanno il possesso o la detenzione della cosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 3651 del 20/02/2006; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005), in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16029 del 07/07/2010; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 1948 del 10/02/2003), cui corrispondono altrettanti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, da cui deriva che i “custodi” sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 8466 del 05/05/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22163 del 2019; Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 7005 del 2019).
Il riconoscimento del soggetto “custode” nel caso che occupa, impone di verificare previamente le eccezioni di difetto di legittimazione passiva reciprocamente riferitesi dai convenuti, che risultano inaccoglibili.
A parere di questo Magistrato non può revocarsi in dubbio che il sia custode delle c.d. parti comuni del fabbricato, cui si CP_1 iscrivono anche i marciapiedi, tra cui va necessariamente ricompresa l'area cortilizia adiacente la strada. Pertinente il richiamo giurisprudenziale alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 1857 del 23 giugno 2020, poiché questa ha aveva fissato il principio, cui questo
Magistrato ritiene di aderire, per cui "il proprietario di un marciapiede gravato da servitù di pubblico passaggio mantiene la custodia e la disponibilità della parte di fondo sulla quale la servitù è esercitata, con conseguente obbligo di manutenzione e responsabilità per i danni causati dal bene". Or dunque è evidente che qualora il marciapiede di proprietà condominiale, che circonda il fabbricato, risulti pubblicamente fruibile, si
4 viene configurando una servitù di uso pubblico funzionale al soddisfacimento di un'esigenza di carattere generale, diretta a realizzare un fine di pubblico interesse a favore di una collettività indistinta.
Appropriatamente la difesa attrice puntualizza che “L'elemento costitutivo della fattispecie consiste nella destinazione ad uso pubblico, ossia il comportamento del proprietario rivolto a mettere il bene a disposizione di una comunità indeterminata di cittadini per soddisfare un'esigenza comune con carattere di continuità. Nel caso di strade private ad uso pubblico, al fine di ravvisare un rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c., non
è sufficiente che tali strade siano soggette ai poteri/doveri di vigilanza stabiliti dal Codice della strada per garantire che la circolazione dei veicoli
e dei pedoni avvenga in condizioni di sicurezza. Il cosiddetto "potere di governo" sulla cosa continua ad essere esercitato dal proprietario privato della strada, mentre l'attività svolta dal Comune è di carattere regolativo e di controllo sull'operato del privato, diretta a mantenere intatta la sicurezza
e l'efficienza della strada rispetto al pubblico transito al quale essa è assoggettata”.
La responsabilità del non esclude quella dell'Ente civico pure CP_1 convenuto. E' principio pacifico presso la giurisprudenza di legittimità, quello per cui "l'amministrazione comunale è tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza: ed a tale obbligo l'ente proprietario della strada viene meno non solo quando non provvede alla manutenzione di quest'ultima, ma anche quando il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che
è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza" (ord. n. 32545/202).
Gli obblighi di vigilanza, propri dell'Ente civico, anche sulle aree private aperte al pubblico transito è affermato da altra decisione della stessa Corte dove si legge che "l'obbligo di custodia e manutenzione in capo all'amministrazione comunale sussiste anche per le strade di proprietà
5 privata aperte al pubblico transito, a prescindere dalla titolarità pubblica o privata della proprietà" (ord. 16270/2023). Come riferito dalla difesa della attrice, il giurisprudenza di merito (Tribunale di Cosenza n. 1305 del 30 giugno 2022) ha in effetti precisato che “la responsabilità sussiste ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 comma 2 e 2043 c.c. quando l'ente, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia segnalata ai proprietari del fondo né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi", cui può aggiungersi la sentenza del Tribunale di Potenza n. 294/2021 che ha confermato che "nel caso di aree private adiacenti a strade pubbliche e aperte al pubblico transito, qualora queste vengano utilizzate indistintamente dalla collettività, l'obbligo di sorveglianza, manutenzione e custodia può gravare sull'Ente proprietario della strada pubblica". Ancora s'annota la S.C. che con ordinanza n.
6141/2018 ha precisato che "l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di vigilare affinché dai fondi privati che la fiancheggiano non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere".
In conclusione nella fattispecie concorrono precisi e speculari obblighi a carico sia del (di vigilanza/custodia ex art. 2051 c.c.) che CP_1 dell'Ente Civico (di sorveglianza ex art. 2043 c.c.) , in ragione dei quali entrambe, una volta che sia riconosciuta la causalità materiale, in solido, saranno tenuti al risarcimento delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali a termini dell'art. 2055 c.c..
Tanto precisato, l'art. 2051 c.c. s'annovera tra le ipotesi di responsabilità oggettiva, del che deriva che per poter imputare il danno al custode occorre che sussista un rapporto di fatto tra il custode e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante e soprattutto a prescindere dalla colpa del soggetto custode. In particolare in capo al custode vi è un dovere specifico che è differente rispetto all'obbligo generale di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica
6 altrui come avviene per l'art. 2043 c.c., (neminem laedere), di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene e adottare le misure idonee a impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
La responsabilità del custode, secondo la giurisprudenza, non presuppone necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (Cass. civ. sez. 6 - 3, Sentenza n. 25214 del 27/11/2014, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (Sez. 3, Sentenza n. 4480 del
28/03/2001).
Orbene perché possa riconoscersi la responsabilità del custode, l'onere principale a carico del soggetto danneggiato è la prova del nesso eziologico tra cosa in custodia e il danno (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7125 del
21/03/2013) o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5326 del 10/03/2005;
Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 13/02/2002, Sez. 3, Sentenza n. 10687 del
03/08/2001). Di contro l'onere probatorio che è a carico del custode/convenuto ha ad oggetto la prova del caso fortuito poiché questo gli consente di liberarsi della responsabilità posta a suo carico (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005) che consiste in un avvenimento imprevisto e imprevedibile, al di fuori, quindi, dalla sfera di controllo del custode a cui, pertanto, non può farsi riferire nemmeno a titolo di colpa, a cui non si può ovviare con cautele di ordinaria diligenza in grado di recidere il nesso causale fra la res e l'evento dannoso e che può consistere in un evento naturale, in un fatto del terzo ma anche in un fatto dello stesso
7 danneggiato (ad esempio in un uso improprio della cosa;
cfr. Cass. Sez. 6 3,
Ordinanza n. 26533 del 09/11/2017; Sez. 3 -, Ordinanza n. 8811 del
12/05/2020 secondo la quale "La responsabilità ex art. 2051 c.c., impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso").
Occorre anche aggiungere che il concetto di caso fortuito (inteso come specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno) è inteso dalla giurisprudenza nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14609 del 22/06/2007) e della colpa del danneggiato (Sez. 3, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017; ma cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 4035 del 2021 secondo la quale "la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa"; cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25736 del 2021 secondo la quale "non è rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di
8 produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve"); di guisa che pel caso in cui persista un'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5741 del 10/03/2009, Sez. 3, Sentenza n. 25029 del
10/10/2008, Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 02/02/2006).
Orbene il fatto del terzo (se tale voglia intendersi l'Ente Civico pure convenuto e di cui si dirà appresso) e la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode quando intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 456 del
2021; Sez. 3, Sentenza n. 24755 del 07/10/2008; Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004), i quali non ricorrono nel caso in cui il custode possa esercitare poteri di prevenzione, e di vigilanza che gli competono (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 27/01/2005).
Quanto alle misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene queste sono in relazione con l'ordinaria avvedutezza (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 993 del 16/01/2009), e per tale ragione non debbono contemplare anche l'eventualità di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10703 del 27/09/1999; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del
03/04/2019).
Da par sua la giurisprudenza, ha provveduto ad elaborare e definire, nel tempo, la nozione di insidia o trabocchetto cioè quella anomalia/alterazione della cosa, la cui imprevedibilità e non visibilità comporta una situazione di pericolo, in conseguenza della quale il soggetto subisce il danno (cfr. Cass. civile, sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592). Si
9 tratta di una figura sintomatica della colpa che non è elemento costitutivo dell'art. 2043 c.c. né dell'art. 2051 c.c. (Cass. 6767/2001), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale (Cass. 21684/2005; Cass.
14749/2005; Cass. 6767/2005) che può assumere rilievo quale esimente di responsabilità (Cass. 12166/2021); più precisamente qualora il danno non derivi da un dinamismo interno alla res, in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 56 del 2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 2015).
In conclusione può affermarsi che gravi sempre sul custode "la c.d. prova liberatoria del fortuito, dimostrando cioè che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, pur avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che la cosa presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto” (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 3651 del 20/02/2006; Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016; da ultimo Sez. 3 -, Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021).
Quanto alla responsabilità dell' , derivante dall'obbligazione di CP_8 vigilare affinché dai fondi privati che la fiancheggiano la strada destinata a pubblico transito per imposizione di un vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio, non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, essa è traduzione di quel generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.. A tal proposito l'attrice ha fornito, a parere di questo Magistrato, la prova che l'Ente Civico in presenza di una situazione dei luoghi
“anomala”, tale essendo anche le strutture architettoniche destinate
10 all'utilizzazione dei marciapiedi da parte dei soggetti “diversamente abili”, non abbia curato di verificare la corretta progettazione e realizzazione secondo la normativa vigente (L. 13/1989 e succ. modifiche) lì dove sono i criteri tecnici specifici per progettare e realizzare gli interventi, e comunque di predisporre la opportuna segnaletica veriticale di cui al decreto attuativo, il D.M. 236/1989, che detta appunto le prescrizioni tecniche per l'accessibilità , visibilità ed adattabilità dei fabbricati pubblici e privati. E' infatti risultato dimostrato, in particolare nelle foto prodotte dall'attrice che riproducono lo stato dei luoghi all'atto del soccorso da parte degli operatori del 118, che allo scivolo non fossero state apposte delle “bande anti scivolo”, ed anche, con i testi addotti, che non vi fosse alcuna segnaletica verticale che avvertisse della presenza dello scivolo poiché situazione “anomala” potenzialmente “imprevedibile”.
E' da dire che la ha fornito la prova, anche a mezzo delle Pt_1 testimonianze escusse, della dinamica del sinistro occorsole: segnatamente il (nesso di causalità materiale) fatto di essere scivolata sull'anomalia del marciapiede rappresentata dallo “scivolo” realizzato per assicurare pari fruibilità di quelle aree anche ai soggetti “diversamente abili”, e che questo non fosse né segnalato né dotato di bande anti-scivolo.
La circostanza che l'evento si fosse verificato in condizioni di piena illuminazione, con stato dei luoghi perfettamente asciutto, e che la Pt_1 oltre a risiedere “vicinissimo” ai luoghi, facesse uso “cautelativo” di un bastone nell'incedere, consente a questo Magistrato di poter riconoscere un comportamento poco “auto-responsabile” da parte della che Pt_1 non aveva scelto di arginare l'ostacolo all'incedere rappresentato dallo scivolo, ma abbia scelto di affrontarlo confidando proprio nell'uso di quel presidio (bastone per la deambulazione) che correttamente usato, ossia
“puntato” innanzi al passo renderebbe aliunde consapevole della presenza di un dislivello nella pavimentazione del marciapiedi.
11 In ragione di quanto innanzi a parere di questo Magistrato, nel caso de quo, non può escludersi un concorso di responsabilità del danneggiato/creditore, perché poteva questi poteva ragionevolmente percepire la presenza di un dislivello prima dell'affrontarlo, e dunque poteva esimersi dall'attraversare quei luoghi senza confidare nell'assistenza alla deambulazione che riceveva dall'uso del presidio costituito dal bastone da passeggio.
Tale ultima circostanza, però, non costituisce elemento idoneo a interrompere il nesso di casualità rispetto la responsabilità, per differente titolo, ascritta a ciascuno dei convenuti. Tale mancata, anorchè minima, auto-responsabilità della consente di affermare che abbia inciso Pt_1 per una percentuale del 25% ad aggravare il danno patito.
In ordine al quantum debeatur, questo Magistrato condivide e fa interamente ed integralmente proprie le conclusioni rassegnate dal CTU medico-legale, siccome immuni da vizi logici e suffragate da opportuni richiami alla letteratura medica, laddove si legge che alla in Pt_2 conseguenza del sinistro occorsole il 25 settembre 2019, sono residuati
“esiti frattura bimalleolare e sublussazione sinistra trattata chirurgicamente”, e che la stessa ebbe a soffrire una malattia complessiva di giorni 179 così ripartiti: gg. 21 di Danno Biologico Temoraneo Totale;
gg. 25 di Danno Biologico Temporaneo Parziale al 75%; gg. 40 di Danno
Biologico Temporaneo Parziale al 50%; e gg. 93 di Danno Biologico
Temporaneo Parziale al 25%, oltre ad un danno biologico permanente pari al 12% (due per cento) che ha determinato un aggravamento delle condizioni fisiche della periziata.
Per quel che concerne le spese documentate queste sono state riconosciute congrue e coerenti nella misura di € 538,00.
Ciò posto il danno non patrimoniale accertato deve liquidarsi secondo le tabelle elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano, in quanto per la loro diffusione sul territorio nazionale e per la
12 loro intrinseca logicità, si prestano efficacemente alle esigenze di ragionevolezza ed equità sottese alla liquidazione ai sensi dell'art. 1226
c.c.
Il danno non patrimoniale patito dalla ammonta dunque a Pt_1 complessivi € 38.083,00 , di cui € 28.000,00 per danno da invalidità permanente -valutazione alla quale si è pervenuti ritenuta da un lato la sofferenza soggettiva patita dalla per gli interventi chirurgici Pt_1 subiti (e subendi) e le terapie alle quali ha dovuto sottoporsi accertate dal
Consulente Medico ed una percentuale di personalizzazione- ed €
9.545,00 per danno da invalidità temporanea, oltre ad un danno patrimoniale di € 538,00 , il tutto da ridursi del 25% per il riconosciuto concorso dell'attore.
L'importo del danno non patrimoniale dovrà devalutarsi al tempo del sinistro (settembre 2019) e via via rivalutati fino all'attualità maggiorandolo di anno in anno degli interessi legali fino all'effettivo saldo, mentre il danno patrimoniale dovrà maggiorarsi degli interessi legali dalla dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della misura in cui è stata accolta la domanda attorea possono liquidarsi nella misura di € 282,60 per spese di € 4.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito della attrice dichiaratosene anticipatario, ed alle spese della spigata CTU che si pongono definitivamente a carico dei convenuti in solido tra di loro.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, e la domanda di garanzia spiegata da
13 quest'ultima nei confronti di il TR
, in persona del suo Amministratore pro tempore, e del
[...]
, in persona del suo Sindaco pro tempore, fatta RT applicazione di quanto disposto dall'art. 2055 c.c., ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1)Accoglie per quanto di ragione la domanda spiegata da Parte_1
nei confronti di
[...] TR
, in persona del suo Amministratore pro tempore, ed il
[...]
in persona del suo Sindaco pro tempore, RT ciascuno in ragione del proprio titolo e pel concorso causale di ciscuno di quelli alla determinazione del pregiudizio patito da , Parte_1 condanna il , TR in persona del suo Amministratore pro tempore, ed il RT
, in persona del suo Sindaco pro tempore, in solido tra di loro, al
[...] risarcimento dei danni patiti da nell'importo Parte_1 complessivo di € 28.562,00, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali come da parte motiva per la quota di danno patrimoniale e non patrimoniale;
2) Condanna il TR
, in persona del suo Amministratore pro tempore, ed il
[...] [...]
, in persona del suo Sindaco pro tempore, in solido tra di CP_2 loro, a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio nella misura di €
282,60 per spese di € 4.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito della attrice avv. Marcella Calabrese, dichiaratasene anticipataria;
4) pone definitivamente a carico del TR
, in persona del suo Amministratore pro tempore, e
[...] del , in persona del suo Sindaco pro tempore, in RT solido tra di loro, le spese della espletata CTU.
14 Così deciso in Taranto oggi 24 settembre 2025.
Il Giudice Unico
Dott.. Leonardo Macchitella
15