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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/02/2024, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 71/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
FALLIMENTO ''ALL. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Amodeo,
[...]
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in La Spezia Via Veneto 11;
-attrice-
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Iacomini, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo Ratti, in La Spezia Via Tommaseo n.28;
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attrice come in atto di citazione: Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta,
1 accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del Fallimento concludente e, comunque,
revocare ex art. 67 II comma L.F. e/o 67 I comma n°2 L.F., per i motivi svolti nel presente
giudizio, le operazioni per cui è causa (indicate ai punti 7 e 8 dell'atto di citazione introduttivo
del presente giudizio) che hanno determinato l'azzeramento dell'esposizione debitoria di €
199.545,16 maturata alla data del 2/9/16 da
[...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_3
ulla linea anticipi sbf accesa presso detto Istituto Bancario, condannando il convenuto
[...]
(nel quale è confluito , in persona del suo CP_4 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, a pagare la somma indicata (€ 199.545,16) al CP_5
concludente con rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla
domanda al saldo.
Con vittoria di spese, compenso, rimborso spese forfettarie, Iva (se dovuta) e Cpa”
*Per la convenuta n comparsa di costituzione e risposta: Controparte_2
“Affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, voglia: respingere le domande tutte avanzate da parte
attrice, in quanto infondate per i motivi di rito e di merito esposti in narrativa;
in denegata
ipotesi, ridurre l'importo oggetto di revocatoria nella misura contenuta nei parametri di cui
all'art. 67 L.F. e 70 L.F. e tenuto conto degli insoluti riguardanti i crediti oggetto di
anticipazione da porsi a deconto di quanto in ipotesi revocato.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.''
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
Con atto di citazione notificato in data 12.01.2021, la ha Parte_1
citato in giudizio la per vedersi revocare ai sensi dell'art. 67, II Controparte_2
comma e/o I comma n°2 L.F. le operazioni relative agli addebiti effettuati dall'istituto
2 bancario convenuto sul c.c. 14519 intestato alla società attrice, rappresentando gli stessi veri e propri pagamenti volti ad azzerare l'esposizione debitoria della Parte_1
nei confronti della Controparte_2
L'attrice, a sostegno della sua domanda, deduceva che in data 4.9.2017 la depositava proposta di concordato a seguito della quale, però, il Parte_2
Tribunale della Spezia dichiarava il fallimento della società. Alla data del 2.9.2016 la società attrice aveva un'esposizione debitoria nei confronti della soc.coop.
[...]
pari ad euro 199.545, esposizione che, nei sei mesi anteriori alla data di CP_3
pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese (2.3.2017) veniva completamente azzerata con diversi addebiti effettuati dall'istituto bancario sul c/c intestato alla società attrice. Quest'ultima specificava altresì che lo stato di insolvenza nel quale versava era già presente nell'anno 2015-2016 e, quindi, oggi CP_3
, era ben a conoscenza di tale insolvenza poiché possedeva i bilanci e CP_2
le denunce dei redditi della società, aveva ricevuto l'atto di pignoramento di nel Org_1
quale erano evidenziati i debiti tributari della società attrice e, infine, CP_3
aveva ridotto, nell'anno 2016-2017, l'accordato operativo relativo ai 'rischi autoliquidanti'.
Il convenuto esponeva in fatto che le rimesse oggetto di revocatoria sono riferite ad operazioni autoliquidanti, in relazione ad anticipi effettuati dall'istituto di credito attraverso un meccanismo che prevede la cessione del credito a titolo di garanzia e, pertanto, il credito transiterebbe nella titolarità dell'istituto che, incassando il pagamento proveniente dal debitore andrebbe ad estinguere un credito proprio. In conclusione, le operazioni svolte non sono soggette a revocatoria, stante, altresì, l'assenza di prova circa l'effettiva conoscenza da parte dell'istituto bancario dello stato di insolvenza della Parte_1
[...]
3 All'udienza del 17.06.2021, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6
c.p.c.
In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 22.09.2023 ed il Giudice
tratteneva la causa in decisione.
Osservato
1. Conoscenza dello stato di insolvenza
Giova premettere che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza in una azione revocatoria fallimentare si basa spesso su elementi presuntivi. Non esistendo una prova diretta, si valutano indizi come ritardi significativi nei pagamenti, protesti o emissione di assegni senza copertura. L'analisi dei dati di bilancio, con passività crescenti o perdite significative, può fornire ulteriori elementi a sostegno della consapevolezza di una situazione finanziaria precaria del debitore da parte del creditore. Questi elementi presuntivi, anche se non confermati esplicitamente, possono costituire una base valida per affermare che un creditore era, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. Gli indici di bilancio di una società rappresentano un elemento significativo per valutare la presunta conoscenza dello stato di insolvenza in ambito fallimentare. Mentre per un creditore comune non è presumibile una conoscenza dettagliata dei bilanci della società in crisi, per gli istituti di credito, che generalmente monitorano i bilanci, questa conoscenza è presumibile.
Secondo parte della giurisprudenza anche le informazioni risultanti dalla Centrale dei rischi possono condurre alla presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza.
Da ultimo giova rilevare che ''la qualità di operatore economico qualificato della banca
convenuta, pur non integrando da sola la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi
dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità e avvedutezza con cui
4 normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività.'' Ne consegue che, ''il giudice,
in tema di prova per presunzioni, deve esercitare la sua discrezionalità
nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente
apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del
proprio convincimento.'' (Cass. Civ. Ord. n. 11696/2020).
Pertanto, la possedendo i bilanci e le denunce dei redditi della società, essendogli CP_2
stato notificato l'atto di pignoramento presso terzo da parte di (doc. t parte Org_1
attrice) ed anche potendo valutare le risultanze della Centrale dei Rischi, era,
presumibilmente, a conoscenza dello stato di insolvenza della . Parte_1
La conoscenza dello stato d'insolvenza è requisito cruciale affinchè si possa procedere con azione revocatoria nei confronti dei pagamenti compiuti entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
2. Consistenza e durevolezza
Parte convenuta eccepisce la non assoggettabilità delle rimesse in oggetto all'azione revocatoria poiché prive del carattere di consistenza e durevolezza ovvero, tali rimesse effettuate sul c/c bancario della società attrice non avrebbero ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.
Orbene, tale assunto è privo di fondamento. I due requisiti della consistenza e della durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria, ai fini della revocatoria fallimentare delle rimesse, devono essere valutati sul loro andamento complessivo e quindi, “appare
preferibile l'interpretazione secondo cui la valutazione dei requisiti di consistenza e
durevolezza debba fondarsi non sull'esame delle singole rimesse ma sul loro andamento
complessivo, nel senso che si dovrebbero, quindi, considerare, ai fini revocatori, quegli
accrediti che, se pur frazionati, dimostrino la sussistenza di un processo di rimborso che,
5 ancorché graduale, sia stato in grado di alterare la normale alternanza di operazioni di
accredito e addebito'' ( Sent. Tribunale di Cuneo, 6.11.2020).
3. Rimesse assoggettabili a revocatoria
In tali termini, anche l'ulteriore eccezione di parte convenuta relativa alla natura delle rimesse oggetto di revocatoria, non assoggettabili a revocatoria poiché trattasi di pagamento di credito precedentemente ceduto alla banca e quindi transitato nella sua titolarità.
Le rimesse suscettibili di revocatoria sono tutte le operazioni di accredito sul conto corrente, sia che si trattai di versamenti diretti o di accrediti di disponibilità anticipata.
Ciò che risulta essere indispensabile è che abbiano veste di pagamento e, quindi, valenza solutoria e che consentano una riduzione consistente e durevole della esposizione debitoria del correntista fallito, come nel caso de quo.
Tutto ciò premesso la domanda svolta da parte attrice non può che trovare accoglimento.
Questo Giudice deve condannare al pagamento di Euro 199.545,16 a CP_2
favore di oltre interessi legali dal 12.01.2021 Parte_3
(data di notifica dell'atto di citazione).
4. Sulle spese del presente processo
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 8.433,00 oltre accessori per onorari, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del calore della causa (Euro 199.545,16), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
6 A) Condanna al pagamento della somma di euro 199.545,16 in favore del CP_2
, oltre interessi legali dal 12.01.2021. Parte_4
B) Condanna a favore di al pagamento CP_2 Parte_4
delle spese processuali che si liquidano in euro 8.433,00 oltre accessori per onorari.
C) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 15.02.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
FALLIMENTO ''ALL. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Amodeo,
[...]
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in La Spezia Via Veneto 11;
-attrice-
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Iacomini, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo Ratti, in La Spezia Via Tommaseo n.28;
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attrice come in atto di citazione: Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta,
1 accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del Fallimento concludente e, comunque,
revocare ex art. 67 II comma L.F. e/o 67 I comma n°2 L.F., per i motivi svolti nel presente
giudizio, le operazioni per cui è causa (indicate ai punti 7 e 8 dell'atto di citazione introduttivo
del presente giudizio) che hanno determinato l'azzeramento dell'esposizione debitoria di €
199.545,16 maturata alla data del 2/9/16 da
[...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_3
ulla linea anticipi sbf accesa presso detto Istituto Bancario, condannando il convenuto
[...]
(nel quale è confluito , in persona del suo CP_4 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, a pagare la somma indicata (€ 199.545,16) al CP_5
concludente con rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla
domanda al saldo.
Con vittoria di spese, compenso, rimborso spese forfettarie, Iva (se dovuta) e Cpa”
*Per la convenuta n comparsa di costituzione e risposta: Controparte_2
“Affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, voglia: respingere le domande tutte avanzate da parte
attrice, in quanto infondate per i motivi di rito e di merito esposti in narrativa;
in denegata
ipotesi, ridurre l'importo oggetto di revocatoria nella misura contenuta nei parametri di cui
all'art. 67 L.F. e 70 L.F. e tenuto conto degli insoluti riguardanti i crediti oggetto di
anticipazione da porsi a deconto di quanto in ipotesi revocato.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.''
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
Con atto di citazione notificato in data 12.01.2021, la ha Parte_1
citato in giudizio la per vedersi revocare ai sensi dell'art. 67, II Controparte_2
comma e/o I comma n°2 L.F. le operazioni relative agli addebiti effettuati dall'istituto
2 bancario convenuto sul c.c. 14519 intestato alla società attrice, rappresentando gli stessi veri e propri pagamenti volti ad azzerare l'esposizione debitoria della Parte_1
nei confronti della Controparte_2
L'attrice, a sostegno della sua domanda, deduceva che in data 4.9.2017 la depositava proposta di concordato a seguito della quale, però, il Parte_2
Tribunale della Spezia dichiarava il fallimento della società. Alla data del 2.9.2016 la società attrice aveva un'esposizione debitoria nei confronti della soc.coop.
[...]
pari ad euro 199.545, esposizione che, nei sei mesi anteriori alla data di CP_3
pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese (2.3.2017) veniva completamente azzerata con diversi addebiti effettuati dall'istituto bancario sul c/c intestato alla società attrice. Quest'ultima specificava altresì che lo stato di insolvenza nel quale versava era già presente nell'anno 2015-2016 e, quindi, oggi CP_3
, era ben a conoscenza di tale insolvenza poiché possedeva i bilanci e CP_2
le denunce dei redditi della società, aveva ricevuto l'atto di pignoramento di nel Org_1
quale erano evidenziati i debiti tributari della società attrice e, infine, CP_3
aveva ridotto, nell'anno 2016-2017, l'accordato operativo relativo ai 'rischi autoliquidanti'.
Il convenuto esponeva in fatto che le rimesse oggetto di revocatoria sono riferite ad operazioni autoliquidanti, in relazione ad anticipi effettuati dall'istituto di credito attraverso un meccanismo che prevede la cessione del credito a titolo di garanzia e, pertanto, il credito transiterebbe nella titolarità dell'istituto che, incassando il pagamento proveniente dal debitore andrebbe ad estinguere un credito proprio. In conclusione, le operazioni svolte non sono soggette a revocatoria, stante, altresì, l'assenza di prova circa l'effettiva conoscenza da parte dell'istituto bancario dello stato di insolvenza della Parte_1
[...]
3 All'udienza del 17.06.2021, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6
c.p.c.
In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 22.09.2023 ed il Giudice
tratteneva la causa in decisione.
Osservato
1. Conoscenza dello stato di insolvenza
Giova premettere che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza in una azione revocatoria fallimentare si basa spesso su elementi presuntivi. Non esistendo una prova diretta, si valutano indizi come ritardi significativi nei pagamenti, protesti o emissione di assegni senza copertura. L'analisi dei dati di bilancio, con passività crescenti o perdite significative, può fornire ulteriori elementi a sostegno della consapevolezza di una situazione finanziaria precaria del debitore da parte del creditore. Questi elementi presuntivi, anche se non confermati esplicitamente, possono costituire una base valida per affermare che un creditore era, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. Gli indici di bilancio di una società rappresentano un elemento significativo per valutare la presunta conoscenza dello stato di insolvenza in ambito fallimentare. Mentre per un creditore comune non è presumibile una conoscenza dettagliata dei bilanci della società in crisi, per gli istituti di credito, che generalmente monitorano i bilanci, questa conoscenza è presumibile.
Secondo parte della giurisprudenza anche le informazioni risultanti dalla Centrale dei rischi possono condurre alla presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza.
Da ultimo giova rilevare che ''la qualità di operatore economico qualificato della banca
convenuta, pur non integrando da sola la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi
dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità e avvedutezza con cui
4 normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività.'' Ne consegue che, ''il giudice,
in tema di prova per presunzioni, deve esercitare la sua discrezionalità
nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente
apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del
proprio convincimento.'' (Cass. Civ. Ord. n. 11696/2020).
Pertanto, la possedendo i bilanci e le denunce dei redditi della società, essendogli CP_2
stato notificato l'atto di pignoramento presso terzo da parte di (doc. t parte Org_1
attrice) ed anche potendo valutare le risultanze della Centrale dei Rischi, era,
presumibilmente, a conoscenza dello stato di insolvenza della . Parte_1
La conoscenza dello stato d'insolvenza è requisito cruciale affinchè si possa procedere con azione revocatoria nei confronti dei pagamenti compiuti entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
2. Consistenza e durevolezza
Parte convenuta eccepisce la non assoggettabilità delle rimesse in oggetto all'azione revocatoria poiché prive del carattere di consistenza e durevolezza ovvero, tali rimesse effettuate sul c/c bancario della società attrice non avrebbero ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.
Orbene, tale assunto è privo di fondamento. I due requisiti della consistenza e della durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria, ai fini della revocatoria fallimentare delle rimesse, devono essere valutati sul loro andamento complessivo e quindi, “appare
preferibile l'interpretazione secondo cui la valutazione dei requisiti di consistenza e
durevolezza debba fondarsi non sull'esame delle singole rimesse ma sul loro andamento
complessivo, nel senso che si dovrebbero, quindi, considerare, ai fini revocatori, quegli
accrediti che, se pur frazionati, dimostrino la sussistenza di un processo di rimborso che,
5 ancorché graduale, sia stato in grado di alterare la normale alternanza di operazioni di
accredito e addebito'' ( Sent. Tribunale di Cuneo, 6.11.2020).
3. Rimesse assoggettabili a revocatoria
In tali termini, anche l'ulteriore eccezione di parte convenuta relativa alla natura delle rimesse oggetto di revocatoria, non assoggettabili a revocatoria poiché trattasi di pagamento di credito precedentemente ceduto alla banca e quindi transitato nella sua titolarità.
Le rimesse suscettibili di revocatoria sono tutte le operazioni di accredito sul conto corrente, sia che si trattai di versamenti diretti o di accrediti di disponibilità anticipata.
Ciò che risulta essere indispensabile è che abbiano veste di pagamento e, quindi, valenza solutoria e che consentano una riduzione consistente e durevole della esposizione debitoria del correntista fallito, come nel caso de quo.
Tutto ciò premesso la domanda svolta da parte attrice non può che trovare accoglimento.
Questo Giudice deve condannare al pagamento di Euro 199.545,16 a CP_2
favore di oltre interessi legali dal 12.01.2021 Parte_3
(data di notifica dell'atto di citazione).
4. Sulle spese del presente processo
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 8.433,00 oltre accessori per onorari, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del calore della causa (Euro 199.545,16), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
6 A) Condanna al pagamento della somma di euro 199.545,16 in favore del CP_2
, oltre interessi legali dal 12.01.2021. Parte_4
B) Condanna a favore di al pagamento CP_2 Parte_4
delle spese processuali che si liquidano in euro 8.433,00 oltre accessori per onorari.
C) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 15.02.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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