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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/11/2025, n. 4377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4377 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3118/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott.ssa AU EN
AT, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 3118/2014, avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, vertente tra
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Vincenzo Claudio Dipalo
- ATTORE - contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Controparte_1
Lorè
- CONVENUTA –
CP_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, i coniugi e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio e per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 CP_2 Controparte_1
c.c., l'inefficacia nei loro confronti dell'atto di vendita per notaio del 17.07.2012 Persona_1 Rep. n. 76085 con cui il trasferiva gli immobili, meglio identificati in atti, alla ex moglie CP_2
Controparte_1
Assumevano di essere creditori del per la somma di € 35.000,00, quale residuo del prestito CP_2 allo stesso concesso, come peraltro confermato dal convenuto con l'atto di ricognizione di debito del
15.05.2012 e dalla concessione del d.i. n. 38/13 mai opposto e divenuto esecutivo.
Sostenevano la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi legittimanti l'azione intrapresa. In particolare, esponevano che i beni immobili, trasferiti alla coniuge, erano gli unici beni di proprietà del il quale, già al momento della sottoscrizione della ricognizione di debito aveva perso il CP_2 lavoro, era privo di entrate economiche e fortemente indebitato. Sostenevano che la coniuge acquirente non poteva non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria del ed evidenziavano CP_2 come il prezzo corrisposto per la vendita era notevolmente inferiore al valore di mercato dei beni.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 22.05.2014 si costituiva Controparte_1
eccependo l'insussistenza dei presupposti per la revocatoria e concludendo per il rigetto
[...] della domanda avversaria. Segnatamente, rappresentava che a seguito di separazione e provvedimento di liquidazione dell'assegno di mantenimento a carico del lo stesso si rendeva inadempiente, CP_2 costringendo la ad intraprendere diverse procedure esecutive. Si perveniva, infine, ad un CP_1 accordo di separazione con cui si conveniva di trasferire, quale corrispettivo per gli assegni di mantenimento non versati e da versare, l'immobile oggetto di causa.
3. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita sulla scorta della produzione documentale delle parti e assunzione del solo interrogatorio formale della convenuta.
4. È, infine, stata assunta in decisione con provvedimento del 11.05.2025 e concessione dei termini di rito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita degli immobili in oggetto (atto per notaio del 17.07.2012 Rep. n. 76085) non può essere accolta per le ragioni Per_1 che di seguito si espongono.
2. Occorre premettere che, per costante giurisprudenza, ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente;
anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, integra l'interesse all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore
(v. Cass. n. 5619 del 22/03/2016). È sufficiente, quindi, anche la semplice aspettativa che non si riveli
"prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20002 del 18/07/2008, - 01, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11755 del 15/05/2018), fermo restando che la sentenza dichiarativa della revoca non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 7/05/2014).
Nel presente giudizio il credito per cui è chiesta tutela è stato riconosciuto in forza di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, in quanto mai opposto, nonché direttamente dal debitore con atto di ricognizione di debito del 15.05.2012.
Ciò detto, oggetto della domanda di revocatoria è il negozio di compravendita dei beni immobili da parte del in favore dell'ex coniuge , che è atto idoneo a pregiudicare le ragioni CP_2 CP_1 dei creditori in ragione della diminuzione patrimoniale con annessa perdita della garanzia patrimoniale, attesa anche l'asserita insussistenza di altri beni da aggredire.
Dovendo vagliare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. si osserva che per l'accertamento dell'eventus damni, ciò che rileva è esclusivamente la situazione patrimoniale del debitore che ha compiuto l'atto dispositivo, che non è necessario si trovi in stato di insolvenza, ma basta che, con l'atto dispositivo, abbia reso oggettivamente più difficile l'eventuale soddisfazione del credito da parte del creditore;
ciò indipendentemente da altre risorse di quest'ultimo che possano far prevedere la soddisfazione del credito vantato.
Più precisamente, per giurisprudenza ormai da tempo granitica, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio
(come ad esempio la trasformazione di un immobile in denaro, più agevolmente sottraibile alla garanzia patrimoniale) che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 1896/2012); ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. n. 16221/2019; Cass. 27546/2014; Cass.
5618/2016).
Sulla base della documentazione versata in atti dagli attori (cfr. visura all. 6-7) il avrebbe CP_2 trasferito alla ex moglie gli unici immobili allo stesso intestati. Gli attori hanno, poi, allegato la circostanza del licenziamento e dell'insussistenza di altre entrate all'epoca della sottoscrizione dell'atto di ricognizione di debito.
Sintomatico è, altresì, l'inadempimento del all'obbligo di versare gli assegni di CP_2 mantenimento in favore della moglie e dei figli, circostanza che ha reso necessaria l'attivazione di diverse procedure esecutive, rimaste senza esito, come riferito e documentato dalla convenuta col suo atto di costituzione.
Peraltro, il rimanendo contumace, non ha provato l'esistenza di un patrimonio residuo CP_2 idoneo.
3. Con riguardo, invece, alla scientia damni, si osserva che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'azione di revocatoria ordinaria
è la conoscenza in capo al debitore del potenziale pregiudizio arrecato ai creditori, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. (Cass. n. 27546/2014; v. anche Cass.17327/2011;
Cass. Ord. n. 16221/; 2019).
Nel caso in esame il negozio di compravendita è certamente successivo all'insorgenza del credito, tant'è che con atto di ricognizione di debito del 15.05.2012 il fa riferimento ai n. 7 CP_2 finanziamenti contratti dagli attori con incasso in suo favore delle somme (anno 2010), mentre l'atto pubblico di compravendita è successivo (luglio 2012). È indubbia, dunque, la consapevolezza in capo al disponente dell'esistenza delle pretese degli attori.
4. Maggiore approfondimento richiede, invece, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'accipiens.
Anzitutto occorre stabilire se il negozio in oggetto possa considerarsi atto a titolo oneroso o gratuito per gli effetti che ne conseguono in ordine allo stato soggettivo dell'acquirente.
Sul punto può richiamarsi quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 21761/2021) per cui “gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale che svela una sua
“tipicità” propria. Tale tipicità – intesa in senso lato, con riferimento alla finalità, comune a questi accordi, di regolare i rapporti economici a seguito della crisi di coppia – ai fini della più particolare
e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass., 25/10/2019, n. 27409)".
Invero, il trasferimento degli immobili in questione ha rappresentato, su accordo delle parti, la modalità di pagamento dell'assegno di mantenimento previsto a carico del in forza CP_2 dell'accordo di separazione omologato. Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere validamente assoggettabili a revocatoria gli atti dispositivi posti in essere in esecuzione degli accordi di separazione, ancorché omologati.
Peraltro, nel caso di specie, l'atto di trasferimento immobiliare non può essere considerato un mero adempimento di un debito scaduto (tale da escludere l'azione revocatoria ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c.), rappresentando una modalità di regolazione dei più ampi rapporti economici tra le parti, includenti anche l'obbligo futuro di versamento rateale dell'assegno.
Ebbene, l'atto dispositivo in favore della ex coniuge deve senza dubbio ritenersi a titolo oneroso,
a fronte della rinuncia di quest'ultima all'assegno di mantenimento (come da convenzione di separazione del 18.01.2012 punto 5). Secondo i principi dettati dalla Suprema Corte il trasferimento in questione si connota per la funzione solutorio – compensativa, in quanto con il trasferimento della proprietà del bene i due debiti reciproci (l'obbligo di mantenimento del non solo pregresso ma CP_2 anche futuro e la controprestazione del versamento del prezzo dell'immobile) si sono estinti per compensazione. Peraltro, alcuna significativa deduzione è stata fornita dagli attori circa la possibile sproporzione di valore tra le due prestazioni.
5. Trattandosi di atto a titolo oneroso, occorre, quindi, accertare il c.d. consilium fraudis, ossia la consapevolezza nel terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori. Più precisamente, in considerazione dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'accipiens del pregiudizio arrecato ai creditori con l'atto dispositivo, mentre non occorre la dimostrazione della volontà di nuocere ai creditori.
Ebbene, non emergono dagli atti sufficienti elementi da cui desumere la consapevolezza della che dall'atto di trasferimento immobiliare, posto in essere in esecuzione dell'accordo di CP_1 separazione, potesse derivare pregiudizio alle ragioni creditorie degli attori. Anzi difetta, a monte, prova della conoscibilità della convenuta della generale esposizione debitoria dell'ex coniuge, in disparte quella gravante nei confronti della medesima.
Difatti, risulta che i finanziamenti, da cui sono state ricavate le somme attribuite al sono CP_2 stati contratti dagli attori nel 2010 (mesi maggio-giugno, allegati nn. 14-15 e 16), mentre il ricorso per la separazione giudiziale era già stato presentato ad ottobre del 2009 e con provvedimento presidenziale del febbraio 2010 i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati. Ne consegue che la stessa presunzione di conoscibilità della situazione debitoria gravante sul disponente ed ancorata al vincolo di parentela sussistente tra debitore e terzo, non opererebbe nel caso di specie, attesa la conflittualità dei rapporti e il venir meno della convivenza tra le parti, nonché in mancanza di elementi di segno contrario. Non può, invero, desumersi la coabitazione degli ex coniugi, anche dopo la separazione, dal mantenimento della residenza anagrafica del presso la casa coniugale. Anzi, CP_2 contrariamente a quanto affermato dagli attori, dal verbale di perquisizione locale e personale del 13.09.2012 risulta che il era domiciliato di fatto presso altra abitazione, ubicata in Altamura CP_2 alla via A. di Crollalanza.
6. Per le considerazioni che precedono la domanda va rigettata.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico degli attori, alla stregua dei criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da
26.001 a 52.000; fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa AU EN
AT, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna e al pagamento, in solido tra loro, delle spese Parte_1 Parte_2 di lite in favore di che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso forfettario al 15%. CPA e IVA come per legge.
3) Nulla sulle spese nei confronti del convenuto contumace.
Così deciso in Bari, il 29.11.2025
Il Giudice
AU EN AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott.ssa AU EN
AT, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 3118/2014, avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, vertente tra
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Vincenzo Claudio Dipalo
- ATTORE - contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Controparte_1
Lorè
- CONVENUTA –
CP_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, i coniugi e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio e per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 CP_2 Controparte_1
c.c., l'inefficacia nei loro confronti dell'atto di vendita per notaio del 17.07.2012 Persona_1 Rep. n. 76085 con cui il trasferiva gli immobili, meglio identificati in atti, alla ex moglie CP_2
Controparte_1
Assumevano di essere creditori del per la somma di € 35.000,00, quale residuo del prestito CP_2 allo stesso concesso, come peraltro confermato dal convenuto con l'atto di ricognizione di debito del
15.05.2012 e dalla concessione del d.i. n. 38/13 mai opposto e divenuto esecutivo.
Sostenevano la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi legittimanti l'azione intrapresa. In particolare, esponevano che i beni immobili, trasferiti alla coniuge, erano gli unici beni di proprietà del il quale, già al momento della sottoscrizione della ricognizione di debito aveva perso il CP_2 lavoro, era privo di entrate economiche e fortemente indebitato. Sostenevano che la coniuge acquirente non poteva non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria del ed evidenziavano CP_2 come il prezzo corrisposto per la vendita era notevolmente inferiore al valore di mercato dei beni.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 22.05.2014 si costituiva Controparte_1
eccependo l'insussistenza dei presupposti per la revocatoria e concludendo per il rigetto
[...] della domanda avversaria. Segnatamente, rappresentava che a seguito di separazione e provvedimento di liquidazione dell'assegno di mantenimento a carico del lo stesso si rendeva inadempiente, CP_2 costringendo la ad intraprendere diverse procedure esecutive. Si perveniva, infine, ad un CP_1 accordo di separazione con cui si conveniva di trasferire, quale corrispettivo per gli assegni di mantenimento non versati e da versare, l'immobile oggetto di causa.
3. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita sulla scorta della produzione documentale delle parti e assunzione del solo interrogatorio formale della convenuta.
4. È, infine, stata assunta in decisione con provvedimento del 11.05.2025 e concessione dei termini di rito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita degli immobili in oggetto (atto per notaio del 17.07.2012 Rep. n. 76085) non può essere accolta per le ragioni Per_1 che di seguito si espongono.
2. Occorre premettere che, per costante giurisprudenza, ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente;
anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, integra l'interesse all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore
(v. Cass. n. 5619 del 22/03/2016). È sufficiente, quindi, anche la semplice aspettativa che non si riveli
"prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20002 del 18/07/2008, - 01, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11755 del 15/05/2018), fermo restando che la sentenza dichiarativa della revoca non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 7/05/2014).
Nel presente giudizio il credito per cui è chiesta tutela è stato riconosciuto in forza di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, in quanto mai opposto, nonché direttamente dal debitore con atto di ricognizione di debito del 15.05.2012.
Ciò detto, oggetto della domanda di revocatoria è il negozio di compravendita dei beni immobili da parte del in favore dell'ex coniuge , che è atto idoneo a pregiudicare le ragioni CP_2 CP_1 dei creditori in ragione della diminuzione patrimoniale con annessa perdita della garanzia patrimoniale, attesa anche l'asserita insussistenza di altri beni da aggredire.
Dovendo vagliare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. si osserva che per l'accertamento dell'eventus damni, ciò che rileva è esclusivamente la situazione patrimoniale del debitore che ha compiuto l'atto dispositivo, che non è necessario si trovi in stato di insolvenza, ma basta che, con l'atto dispositivo, abbia reso oggettivamente più difficile l'eventuale soddisfazione del credito da parte del creditore;
ciò indipendentemente da altre risorse di quest'ultimo che possano far prevedere la soddisfazione del credito vantato.
Più precisamente, per giurisprudenza ormai da tempo granitica, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio
(come ad esempio la trasformazione di un immobile in denaro, più agevolmente sottraibile alla garanzia patrimoniale) che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 1896/2012); ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. n. 16221/2019; Cass. 27546/2014; Cass.
5618/2016).
Sulla base della documentazione versata in atti dagli attori (cfr. visura all. 6-7) il avrebbe CP_2 trasferito alla ex moglie gli unici immobili allo stesso intestati. Gli attori hanno, poi, allegato la circostanza del licenziamento e dell'insussistenza di altre entrate all'epoca della sottoscrizione dell'atto di ricognizione di debito.
Sintomatico è, altresì, l'inadempimento del all'obbligo di versare gli assegni di CP_2 mantenimento in favore della moglie e dei figli, circostanza che ha reso necessaria l'attivazione di diverse procedure esecutive, rimaste senza esito, come riferito e documentato dalla convenuta col suo atto di costituzione.
Peraltro, il rimanendo contumace, non ha provato l'esistenza di un patrimonio residuo CP_2 idoneo.
3. Con riguardo, invece, alla scientia damni, si osserva che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'azione di revocatoria ordinaria
è la conoscenza in capo al debitore del potenziale pregiudizio arrecato ai creditori, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. (Cass. n. 27546/2014; v. anche Cass.17327/2011;
Cass. Ord. n. 16221/; 2019).
Nel caso in esame il negozio di compravendita è certamente successivo all'insorgenza del credito, tant'è che con atto di ricognizione di debito del 15.05.2012 il fa riferimento ai n. 7 CP_2 finanziamenti contratti dagli attori con incasso in suo favore delle somme (anno 2010), mentre l'atto pubblico di compravendita è successivo (luglio 2012). È indubbia, dunque, la consapevolezza in capo al disponente dell'esistenza delle pretese degli attori.
4. Maggiore approfondimento richiede, invece, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'accipiens.
Anzitutto occorre stabilire se il negozio in oggetto possa considerarsi atto a titolo oneroso o gratuito per gli effetti che ne conseguono in ordine allo stato soggettivo dell'acquirente.
Sul punto può richiamarsi quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 21761/2021) per cui “gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale che svela una sua
“tipicità” propria. Tale tipicità – intesa in senso lato, con riferimento alla finalità, comune a questi accordi, di regolare i rapporti economici a seguito della crisi di coppia – ai fini della più particolare
e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass., 25/10/2019, n. 27409)".
Invero, il trasferimento degli immobili in questione ha rappresentato, su accordo delle parti, la modalità di pagamento dell'assegno di mantenimento previsto a carico del in forza CP_2 dell'accordo di separazione omologato. Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere validamente assoggettabili a revocatoria gli atti dispositivi posti in essere in esecuzione degli accordi di separazione, ancorché omologati.
Peraltro, nel caso di specie, l'atto di trasferimento immobiliare non può essere considerato un mero adempimento di un debito scaduto (tale da escludere l'azione revocatoria ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c.), rappresentando una modalità di regolazione dei più ampi rapporti economici tra le parti, includenti anche l'obbligo futuro di versamento rateale dell'assegno.
Ebbene, l'atto dispositivo in favore della ex coniuge deve senza dubbio ritenersi a titolo oneroso,
a fronte della rinuncia di quest'ultima all'assegno di mantenimento (come da convenzione di separazione del 18.01.2012 punto 5). Secondo i principi dettati dalla Suprema Corte il trasferimento in questione si connota per la funzione solutorio – compensativa, in quanto con il trasferimento della proprietà del bene i due debiti reciproci (l'obbligo di mantenimento del non solo pregresso ma CP_2 anche futuro e la controprestazione del versamento del prezzo dell'immobile) si sono estinti per compensazione. Peraltro, alcuna significativa deduzione è stata fornita dagli attori circa la possibile sproporzione di valore tra le due prestazioni.
5. Trattandosi di atto a titolo oneroso, occorre, quindi, accertare il c.d. consilium fraudis, ossia la consapevolezza nel terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori. Più precisamente, in considerazione dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'accipiens del pregiudizio arrecato ai creditori con l'atto dispositivo, mentre non occorre la dimostrazione della volontà di nuocere ai creditori.
Ebbene, non emergono dagli atti sufficienti elementi da cui desumere la consapevolezza della che dall'atto di trasferimento immobiliare, posto in essere in esecuzione dell'accordo di CP_1 separazione, potesse derivare pregiudizio alle ragioni creditorie degli attori. Anzi difetta, a monte, prova della conoscibilità della convenuta della generale esposizione debitoria dell'ex coniuge, in disparte quella gravante nei confronti della medesima.
Difatti, risulta che i finanziamenti, da cui sono state ricavate le somme attribuite al sono CP_2 stati contratti dagli attori nel 2010 (mesi maggio-giugno, allegati nn. 14-15 e 16), mentre il ricorso per la separazione giudiziale era già stato presentato ad ottobre del 2009 e con provvedimento presidenziale del febbraio 2010 i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati. Ne consegue che la stessa presunzione di conoscibilità della situazione debitoria gravante sul disponente ed ancorata al vincolo di parentela sussistente tra debitore e terzo, non opererebbe nel caso di specie, attesa la conflittualità dei rapporti e il venir meno della convivenza tra le parti, nonché in mancanza di elementi di segno contrario. Non può, invero, desumersi la coabitazione degli ex coniugi, anche dopo la separazione, dal mantenimento della residenza anagrafica del presso la casa coniugale. Anzi, CP_2 contrariamente a quanto affermato dagli attori, dal verbale di perquisizione locale e personale del 13.09.2012 risulta che il era domiciliato di fatto presso altra abitazione, ubicata in Altamura CP_2 alla via A. di Crollalanza.
6. Per le considerazioni che precedono la domanda va rigettata.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico degli attori, alla stregua dei criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da
26.001 a 52.000; fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa AU EN
AT, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna e al pagamento, in solido tra loro, delle spese Parte_1 Parte_2 di lite in favore di che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso forfettario al 15%. CPA e IVA come per legge.
3) Nulla sulle spese nei confronti del convenuto contumace.
Così deciso in Bari, il 29.11.2025
Il Giudice
AU EN AT