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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 7955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7955 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1013/2023 RGL avente ad
OGGETTO: differenze retributive, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Puglisi e dall'avv. Alessandro Squillante Parte_1
RICORRENTE
E n persona del legale rap.nte p.t., Controparte_1 in persona del legale rap.te p.t rappresentate e difese dall'avv. Giorgia Gaudino CP_1
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: condanna delle resistenti al pagamento della somma complessiva di € 44.405,21.
Per la resistente: rigetto della domanda
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18 gennaio 2023 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti delle resistenti chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) dichiarare la nullità di ogni pattuizione, transazione e/o rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente;
2) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti ai sensi dell'art. 2094
c.c. ed il vincolo di solidarietà tra le due convenute ex art. 2112 c.c.;
3) previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti e/o indennità di lavoro di cui al capo H che precede, accogliere il presente ricorso e per l'effetto e per le causali tutte indicate in narrativa condannare, la e la , in persona dei rispettivi legali Controparte_1 CP_1 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della complessiva somma di Euro 73.967,71, di cui euro 69.542,76 a titolo di
TFR, euro 3.382,78 a titolo risarcitorio per mancato godimento della pausa e mancato godimento dei riposi compensativi nonché euro 1.042,17 a titolo di 9/12 di tredicesima non percepita, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari.
In punto di fatto, il ricorrente esponeva di avere lavorato alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza Privata La
Nuova Lince srl, dal 01.02.1987 al 14.04.10, dal 15.04.2010, alle dipendenze della c.c., e Controparte_1 successivamente dal 28.01.2021, alle dipendenze di cui il rapporto è proseguito, ex art. 2112, sino CP_1 alla cessazione avvenuta il 30 settembre 2022.
Deduceva di aver sempre svolto mansioni di guardia particolare giurata, inquadrato quale operaio da ultimo nel livello 4 del ruolo tecnico-operativo del vigente C.C.N.L. di categoria (dipendenti da Istituti di Vigilanza
Privata) con turni di lavoro di otto ore;
deduceva, altresì, la mancata percezione del TFR e dei ratei di tredicesima per l'anno 2022 oltre la mancata fruizione, da gennaio 2012 al settembre 2022, della pausa dei 10 minuti spettante qualora l'orario giornaliero di lavoro ecceda le 6 ore consecutive e dei relativi riposi compensativi.
In diritto invocava, per le pause, l'art 74 del CCNL stesso.
Si costituivano le resistenti che chiedevano il rigetto della domanda.
In particolare, evidenziavano di avere corrisposto al lavoratore nel corso del rapporto di lavoro acconti sul TFR dovuto.
Rilevavano inoltre che al 1° luglio 2019 adottavano il CONTRATTO NAZIONALE di
VIGILANZA PRIVATA, INVESTIGAZIONI E SERVIZI FIDUCIARI, stipulato nell'ottobre 2015 tra Associazioni datoriali e ., pubblicato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del CP_2
Lavoro (CNEL) con decorrenza 01/11/2015, e che, pertanto, la disposizione contrattuale in tema di pausa non trovava più applicazione.
Il Giudice emetteva ordinanza, ex art 423 c.p.c., per la condanna in solido delle società al pagamento € 16.919,72 a titolo di TFR come riconosciuto e non contestato.
Espletata la prova testimoniale ammessa, a seguito del deposito di note ex art 429 c.c. e 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di seguito spiegato. Parte ricorrente ha richiesto il pagamento di € 69.542,76 a titolo di TFR. Le parti resistenti contestano i conteggi e assumono, inoltre, di avere corrisposto delle anticipazioni del TFR in corso di rapporto e, precisamente, uno antecedente l'anno 2000 di importo pari ad
€6.713,94, ed uno pari a €13.000,00 lordi, (10.000,00 netti) in data 4 luglio 2005. Deve rilevarsi in relazione al primo aspetto che parte ricorrente ha eseguito il computo considerando la retribuzione imponibile TFR, identificata nelle buste paga prodotte, ed applicando, ai fini del calcolo, l'art 2120 c.c. Non rileva il richiamo operato dalla resistente alle singole disposizioni contrattuali applicabili nel tempo ai fini del calcolo dello stesso.
Le società non deducono nello specifico quale sia la voce retributiva erronea posta a base del calcolo del TFR.
Senza sottacere che è possibile che il datore di lavoro riconosca un trattamento di miglior favore come nella specie, attraverso il riconoscimento del dritto a voci economiche ulteriori nel computo del TFR che maturerà a fine rapporto.
In dette ipotesi, è onere del datore di lavoro dimostrare che il miglior trattamento è stato determinato da un errore essenziale avente i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ. (v. Cass.
n. 5552 del 09/03/2011; Cass. ord. n. 46 del 03/01/2017). Nella specie nulla risulta allegato, né in termini di essenzialità dell'errore, né sulla conoscenza o conoscibilità dello stesso da parte del lavoratore.
Ne consegue che la contestazione, oltre che generica, non risulta corretta in considerazione degli elementi di calcolo individuati.
Vi è prova, invece, della corresponsione dell'anticipo del TFR per soli €13.000,00 lordi, come da documentazione in atti, e non già per l'ulteriore importo indicato. Conclusivamente, sottratto da quanto richiesto l'anticipazione di €13.000,00 ed €16919,72 di cui alla ordinanza emessa ex art 423 c.p.c, residuano a titolo di TRF € 39.623,04. Ai sensi dell'art 2112 c.c. va condannata la mentre la al pagamento CP_1 Controparte_1 di quanto maturato sino al momento della cessazione del rapporto il 27 gennaio 2021.
Nessuna prova e contestazione circa il pagamento dei ratei di tredicesima vi è stato e, pertanto, la va condannata, altresì, al pagamento di € 1042,17. CP_1 Residua l'esame della richiesta di condanna al risarcimento del danno per mancata fruizione dei riposi compensativi ex art 74 del CCNL servizi fiduciari.
Le società assumono che, dal primo luglio del 2019, avrebbero adottato un diverso contratto ed, in particolare, quello stipulato tra Associazioni datoriali e . CP_2
Invero, dalle buste paga in atti, non emerge alcun elemento da cui dedurre l'applicazione del diverso contratto, ed, anzi, dall'Accordo Aziendale del 19 dicembre del 2019, si evince la circostanza contraria, atteso che la medesima parte datoriale afferma di applicare quello sottoscritto dalla e l'intesa verte proprio sulla applicazione della disposizione sopra richiamata. Pt_2 L'art 74 cit “qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente.
Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art.17, comma 1-4 de dlgs 66/03 al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi”. Dalla prova testimoniale è emerso che, effettivamente, le parti sociali avrebbero concordato in precedenza le modalità di fruizione della pausa, ed, altresì, che in assenza di specifica definizione da parte dell'azienda, la medesima fosse demandata nella sua fruizione autonomamente ai lavoratori.
Il ricorrente allega di essere stato nella impossibilità di fruizione.
Dalla prova testimoniale è emerso che egli fosse addetto da solo alla portineria, presso il
Dipartimento di a Portici, al parco Gussone e che, a seconda delle esigenze, era in Pt_3 portineria, nella radiomobile o alla reggia, con turni di otto ore lavorative. Ritiene il Giudicante che essendo tali i fatti allegati e provati, la domanda vada parzialmente accolta.
Ed invero, deve affermarsi che, se dal lato del dipendente è sufficiente l'allegazione del mancato godimento della pausa contrattuale, dal lato del datore di lavoro ricade l'onere di dedurre e comprovare il godimento della pausa di dieci minuti, attraverso la specifica e dettagliata allegazione e prova delle condizioni di lavoro e dei turni normalmente disimpegnati dalle guardie nel periodo di causa, tali da consentire alla guardia e/o alle guardie in servizio congiunto di sospendere la prestazione (cfr. in tale senso anche Corte di Appello di Napoli, sentenze n. 8442 del 17.01.2017 e n.6733 del 14.1.2020).
Orbene, il quadro probatorio emerso a seguito dell'istruttoria svolta non consente di ritenere assolto l'onere della prova gravante a carico del datore di lavoro essendo emerso, unicamente e soltanto, la previsione dell'accordo sindacale e, di contro, l'impossibilità di fruizione da parte del lavoratore. Parte resistente ha, altresì, eccepito la prescrizione dei crediti.
Nella specie, trattasi di indennità risarcitoria e, come tale, è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dalla cessazione del rapporto. Questo Giudice, infatti, aderisce all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n.26246 del 06.09.2022 secondo cui nel “rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge n. 92/2012 e del Decreto legislativo n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Da ciò consegue che avendo la parte richiesto il pagamento in relazione all'anno 2012 alcuna prescrizione risulta maturata. Deve, tuttavia, evidenziarsi che per l'anno 2020, in virtù dell'accordo aziendale del 19 dicembre
2019, le parti sociali hanno pattuito il riconoscimento del ticket mensa quale risarcimento per l'eventuale disagio per la pausa mensa non fruita. A tale titolo compete l'importo di €3382,57 cui va condannata la ed in solido per CP_1 l'importo maturato sino al 28 gennaio 2021. Le spese del giudizio seguono la soccombenza per due terzi in ragione del parziale accoglimento e degli orientamenti giurisprudenziali discordi.
PQM
definitivamente pronunziando così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento CP_1 in favore del ricorrente del complessivo importo di €60.967,5, comprensivo di €.16919,72 già disposto ex art. 423 c.p.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione al saldo e la al pagamento dei medesimi Controparte_1 importi in solido maturati sino al 28 gennaio 2021.
2) compensa per un terzo le spese del giudizio. Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3500,00 di cui €43,00 per CU oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
IL GIUDICE
Dott. M.R.Lombardi